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Il giudice può disporre la mediazione anche in sede di appello

La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza dello scorso 11 maggio, ha ribadito la possibilità, da parte del giudice, di disporre di mandare in mediazione le parti anche in sede di giudizio in appello. In tal caso, dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione anche in giudizio di appello

Anche nel secondo grado di giudizio, dunque, il Giudice può disporre di mandare in mediazione le parti e, in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Milano nella persona del Presidente della Corte, dott.ssa Rossella Boiti, con un’ordinanza dello scorso 11 maggio. L’ordinanza, in pratica, non fa altro che sottolineare un concetto espresso nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013.

Tale passaggio dice testualmente che: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]”..

Assistenza di un mediatore qualificato

Nello specifico l’ordinanza riguarda una causa di risarcimento danni per lesioni personali, con decisione, da parte del Tribunale di Milano, di liquidare il risarcimento. La sentenza è stata poi appellata, con contenzioso esclusivamente circoscritto all’entità del risarcimento. Ed è a questo punto che entra in gioco la sentenza della Corte di Appello di Milano. La decisione, peraltro, si legge nell’ordinanza, ”intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato”, e tale facoltà rientra comunque nella discrezionalità del giudice, a prescindere o meno dall’obbligatorietà della mediazione, anche in fase di appello.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza

Via a una serie di video sul canale You Tube Concilia Lex

Video Concilia Lex! La nostra grande famiglia è sempre al lavoro per divulgare con successo, giorno dopo giorno, la cultura della mediazione, anche attraverso le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione. Va in questo senso l’idea di pubblicare periodicamente sul canale You Tube di Concilia Lex S.p.A. (cercalo nell’apposita stringa di You Tube con il nome CONCILIA LEX) delle “pillole” in video, con informazioni preziose sulla procedura e sul nostro organismo di mediazione.

Ogni video Concilia Lex tratterà un argomento

Il primo video è già online sul nostro canale You Tube: in esso viene presentato l’organismo di mediazione Concilia Lex S.p.A., con le sue caratteristiche, il suo network e le sue sedi (più di quaranta in quasi tutte le regioni, con regioni come la Sicilia ed il Veneto che ne contano una decina!) dislocate in tutte le regioni d’Italia. Ci saranno poi altri appuntamenti con questi video, che tratteranno ognuno degli argomenti diversi: dai vantaggi della mediazione alle diverse tipologie di quest’ultima, dalle ultime novità sulla legge in materia ai casi particolari, fino ad un vero e proprio vademecum su come utilizzare i servizi messi a disposizione da Concilia Lex S.p.A. (tra i tanti: caricamento delle istanze online, modulistica scaricabile sul sito web, pagamento tramite carta di credito, consultazione delle più attuali ordinanze o sentenze nella sezione Giurisprudenza) e come comportarsi in una procedura telematica.

Durata di un minuto al massimo

Tutti i video in pillole hanno una durata di un minuto al massimo, al fine di risultare godibili e mai stancanti. Un servizio in più messo a disposizione da Concilia Lex S.p.A. per il suo network e per chi vuole conoscere in dettaglio il mondo della mediazione.

Guarda il nostro primo video (quello di presentazione) sul canale You Tube e facci sapere in un commento se ti piace!

Primo incontro: se non c’è accordo nessun compenso va all’Organismo

In una nota del Ministero della Giustizia del 4 maggio scorso viene chiarito come “la possibilità di iniziare una procedura di mediazione è testualmente legata alla volontà delle parti”. Questo per definire la natura intrinseca del primo incontro, durante il quale, se non si giunge ad un accordo di entrambe le parti, l’attività di mediazione non è stata effettivamente esperita. Di conseguenza l’organismo di mediazione non potrà richiedere alcun compenso […]. Pertanto occorre acquisire in modo inequivocabile la volontà delle parti sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso effettivo, procedere con lo svolgimento (art. 14 nota Min.Giu.04/05/2016). La procedura, dunque, si dovrà effettivamente svolgere, e solo allora saranno dovute le indennità.

Cosa chiarisce la nota

La nota ministeriale chiarisce quanto già era stato deciso qualche giorno prima, lo scorso 28 aprile, dal Tribunale di Roma nella persona del Giudice Massimo Moriconi, che con la sua sentenza si allinea all’orientamento del Tribunale di Firenze. In tale sentenza, in pratica, si stabilisce come l’incontro informativo non sia per nulla assimilabile alla mediazione vera e propria, ma ne costituisca esclusivamente la sua fase preliminare. Ragion per cui, fin quando la mediazione non è effettivamente svolta, la condizione di procedibilità non può essere avverata. Continue reading →

Tribunale di Modena: Mediazione improcedibile se le parti sono assenti

Il corretto svolgimento della mediazione continua ad essere tutelato ed incoraggiato con ordinanze che si susseguono da parte di un certo orientamento di diversi Tribunali. Tra le ultime ordinanze emesse nei giorni scorsi quella del Tribunale di Modena del 2 maggio, portata avanti dal Giudice dott. Masoni, considera attuata la procedibilità della domanda di mediazione solo ed esclusivamente se durante il primo incontro, insieme con il mediatore, siano presenti anche entrambe le parti, con i loro rispettivi difensori . L’invito a comparire in mediazione, inoltre, dovrà essere svolto dal mediatore stesso quando le stesse parti risultino assenti.

Corpus giuridico compatto e coerente

Il Giudice si rifà, per questa decisione, all’art. 8, 1° comma, d.lg. n. 28/2010 (come modificato dall’art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), che stabilisce come: “Al primo incontro Continue reading →

Concilia Lex ottiene la riconferma del P.D.G. come ente di formazione

Concilia Lex si riconferma tra i migliori organismi di mediazione che possono vantare un ottimo sistema formativo per l’abilitazione professionale dei mediatori e per l’aggiornamento degli avvocati in questo campo. La sottoscrizione dell’elevato livello qualitativo della formazione arriva infatti da un nuovo P.D.G. del Ministero della Giustizia, che venerdì scorso ha riconfermato Concilia Lex S.p.A. come ente di formazione specialistico.

Premiati l’impegno e le competenze di Concilia Lex

Risultato che premia l’impegno e le competenze del nostro organismo, dal momento che la formazione professionale di Concilia Lex S.p.A. è costantemente affidata a formatori di elevato spessore culturale e dalla lunga esperienza nel settore. Tali formatori vengono poi guidati dal Responsabile Scientifico, il cui compito è quello di delineare le linee guida, i criteri generali e le scelte strategiche su cui orientare e strutturare i percorsi formativi dell’ente.

Ecco l’attuale team dei formatori

Attualmente il team dei nostri formatori è formato dalla Prof.ssa Avv. Maria Teresa Cuomo, ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno; l’avv. Carlo Carrese, che svolge attività di mediazione presso la Camera Arbitrale di Roma; l’avv. Patricia Cianni, appartenente al Foro di Santa Maria Capua Vetere e mediatore professionista; l’avv. Marilena Morana, esperta di diritto civile, sia a livello giudiziale che nella risoluzione negoziale delle controversie. Nuovo responsabile scientifico è, infine, l’avv. Pietro Elia, giurista d’impresa, specializzato in diritto societario, bancario e contrattualistica nazionale ed internazionale, a cui vanno i migliori auguri da parte di tutto lo staff per questo incarico!

Cosa ne pensi di questa notizia? Vuoi commentarla? Il Blog di Concilia Lex aspetta le tue opinioni!

 

 

 

Procedura di mediazione: non è valida se svolta in un luogo diverso da quello individuato

Procedura di mediazione: un’interessante ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Milano (sezione civile) lo scorso 26 febbraio, che decide sull’argomento mediazione dal punto di vista del luogo di svolgimento. Il giudice, infatti, stabilisce che avviare una mediazione in un luogo diverso da quello individuato secondo le norme del codice di rito, potrebbe diventare di ostacolo alla conciliazione, rendendo vana la stessa mediazione e quindi non favorendo l’incontro preventivo delle parti in causa per raggiungere un accordo. Si rischia così di trasformare la procedura di mediazione in una semplice formalità.

Assunto valido anche per la procedura di mediazione telematica

Ma c’è di più. In tale ordinanza il giudice, seguendo l’art.4 del Decr.Lgsl n.28/2010, il quale prevede che la domanda di mediazione sia presentata “mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, ritiene che questo assunto può essere ritenuto valido anche per lo svolgimento in via telematica, poiché, si legge: “tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito”. Continue reading →

Hai bisogno di caricare un’istanza online? Ecco come fare!

Tra i tantissimi servizi messi a disposizione degli utenti, Concilia Lex S.p.A. offre anche la possibilità a cittadini, enti pubblici, promoter o aziende, di presentare domanda di mediazione online, risparmiando tempo prezioso. Niente più spostamenti fisici per recarsi presso l’organismo di mediazione, quindi, ma in qualunque luogo ti trovi potrai caricare, in qualsiasi momento, la tua istanza di mediazione.
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Statistiche mediazioni secondo semestre

Sono online sul nostro sito le statistiche relative al secondo semestre del 2015 (le trovi qui ) in cui vengono analizzati tutti i dettagli sulle mediazioni targate Concilia Lex: numero, caratteristiche, materie di prevalenza, etc.

La prima cosa che si nota è che, rispetto al primo semestre dello stesso anno, aumenta il numero delle mediazioni effettuate: 860 in totale nei mesi luglio/dicembre rispetto alle 526 del periodo gennaio/giugno. Di queste, la maggioranza riguarda mediazioni plurime (444), mentre le mediazioni singole seguono di poco (392). Numero esiguo, invece, per le mediazioni congiunte, che si attestano sulle 24 unità, ma che comunque registrano un notevole aumento in confronto al primo semestre, quando le congiunte erano soltanto 2. Continue reading →