Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Giustizia civile: resta bassa la fiducia nel Mezzogiorno

Quasi il 40% (37,8%) delle persone residenti nel Mezzogiorno d’Italia si dichiara poco soddisfatto della Giustizia Civile, mentre un buon 2% ritiene i procedimenti giudiziali che li riguardano “per niente soddisfacenti”. Tuttavia la cultura della mediazione civile è ancora ben lontana dall’essere nota. È quanto viene fuori dall’ultimo rapporto Istat sui cittadini e la Giustizia Civile, che come ogni anno informa sui vari aspetti della società italiana e, nello specifico, per l’anno 2015 mette in evidenza come proprio in questa area del nostro Paese stia crescendo l’interesse verso gli iter stragiudiziali, ancora comunque non abbastanza conosciuti.

I motivi dell’insoddisfazione verso la giustizia civile

Nel rapporto Istat si legge, inoltre che “Una maggiore insoddisfazione è direttamente associata alla durata, all’esito e ai costi del procedimento, oltre che ai vantaggi conseguiti dalle persone coinvolte. Gli intervistati coinvolti in cause civili la cui durata si è protratta più a lungo esprimono i giudizi più severi. Dichiara di essere poco o del tutto insoddisfatto del sistema giudiziario il 36,8% di coloro che hanno sostenuto una causa civile conclusa entro l’anno di inizio contro il 67,3% di chi attende da cinque anni ed oltre”.

Dati in crescita verso la mediazione

Ne deriva uno sguardo nuovo verso l’approccio alla mediazione civile e commerciale, che tuttavia non è ancora ben conosciuta al Sud. Se nel Nord-est, infatti, la Mediazione Civile è nota a circa il 47,0% delle persone maggiorenni, il dato per il Sud e le Isole ci dice che si scende rispettivamente al 39 e al 37%. I dati sono comunque in crescita rispetto agli anni precedenti.In generale, comunque ”nonostante l’informazione raggiunga un buon livello di diffusione, l’impiego delle ADR, come forma di composizione delle controversie civili, resta ancora residuale nel nostro Paese: se ne è avvalso nel corso della vita soltanto il 4,4% degli uomini e il 2,8% delle donne”.

La mediazione civile va esperita secondo modalità chiare fissate dal Giudice

In un’udienza dello scorso 10 ottobre tenutasi presso il Tribunale di Napoli Nord, il Giudice, dott. Pasquale Ucci, dopo aver valutato la natura della controversia che andava a giudicare (sinistri stradali), delibera circa l’utilizzo della mediazione civile, mettendone in evidenza le modalità di svolgimento secondo la L. 28/2010.

Le corrette modalità di svolgimento della mediazione civile

Cinque i punti sottolineati nell’udienza per una corretta modalità di svolgimento della mediazione. Innanzitutto il giudice ribadisce come la comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro debbano arrivare sia ai difensori delle parti costituite, sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci. In secondo luogo ci si sofferma sulla presenza al primo incontro: entrambe le parti o un loro delegato dovranno essere presenti. Qui viene ribadito l’art.8 comma 4 bis della L. 28/2010 sulle conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento (vedi udienza in allegato).

Il mediatore formuli una proposta

Successivamente si arriva a puntualizzare sulla formulazione di una proposta da parte del mediatore anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (secondo l’art. 11 comma 1 della legge 28) e sulla comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione . In questo quarto punto il giudice Ucci riprende anche i commi 1 e 2 dell’art. 13 della Legge 28/2010, sul provvedimento che definisce il giudizio.

Il processo verbale della mediazione civile

Il quinto ed ultimo punto di questa udienza riguarda, infine, la formazione di un processo verbale della mediazione nel quale in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, oltre che della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti all’incontro di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.

Per leggere l’udienza in forma integrale vai alla pagina dedicata sul nostro sito.