Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Obbligatorietà senza limiti temporali per la mediazione

Obbligatorietà della mediazione. La commissione Bilancio della Camera ci ripensa e, dopo diversi tentennamenti e bocciature degli emendamenti proposti nei mesi di marzo e di maggio al Decreto Legge 50/2017 (Concorrenza, Manovra correttiva), ieri ha approvato l’emendamento a fine seduta. Questo significa che la mediazione diventa obbligatoria: obbligo preventivo in materia di condominio, diritti reali e successori (le materie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10).

Obbligatorietà della mediazione a regime effettivo

Niente più proroghe, dunque ma si va a regime effettivo. In più, a partire dal 2018 il Guardasigilli avrà l’obbligo di riferire in Parlamento, periodicamente, su tutti i risultati conseguiti dall’istituto della mediazione e sull’andamento deflattivo sull’iter giudiziale classico.

La sperimentazione in atto fino al 20 settembre di quest’anno

Ricordiamo che (ne abbiamo parlato nella news di ieri) l’istituto della mediazione era in regime di sperimentazione, che si concluderà ufficialmente il 20 settembre di quest’anno. Dagli stessi dati del ministero di Via Arenula si apprende che, proprio grazie a quest’istituto nel 2016 si è registrata una diminuzione del 12,5% delle cause civili, l’equivalente in numero di circa 200 mila.

Una buonissima notizia per Concilia Lex

Si tratta, insomma, di una buonissima notizia, anche per l’impegno profuso in questi anni di sperimentazione da Concilia Lex. Dopo questa fase, perciò, si confida nell’allargamento dell’obbligatorietà anche ad altre materie (come ad esempio la contrattualistica ed altro) per far sì che la cultura della mediazione si espanda sempre di più.

Usucapione e mediazione

Questione controversa è quella della sottoposizione delle controversie di usucapione alla mediazione obbligatoria. Apparentemente la risposta non può che essere positiva, in quanto le controversie in materia di usucapione rientrano pacificamente in quelle in materia di “diritti reali” (vedi art. 5 comma 1bis d.lgs. 28/2010). L’art. 84 bis del c.d. decreto del fare ha poi inserito nel codice civile una disposizione specifica (al n. 12-bis dell’articolo 2643, comma 1, del Codice civile), che permette la trascrivibilità dell’accordo che attesta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Continue reading →

Mediazione civile: solo 23 italiani su cento sanno di cosa si tratta

Mediazione civile. Ben 77 italiani su 100 non sanno cosa sia la legge 28 del 2010, quella sul diritto di accesso alla giustizia extragiudiziale e al credito d’imposta per chi prosegue per un accordo e/o mancato accordo. Praticamente, quindi, solo 23 persone su cento conoscono le possibilità messe a disposizione dalla mediazione civile e commerciale, contro un 77% di cittadini che non la conosce. Continue reading →

Quale operatore del diritto di una nuova generazione?

Operatore del diritto. E’ stato detto più volte, continua ad essere detto: è necessario un cambiamento profondo da parte del giurista in senso ampio.

Operatore del diritto oggi: restituire autorevolezza alla figura dell’avvocato

Occorre restituire autorevolezza all’avvocato che resta il garante dei diritti del cliente e meglio può esserlo se diviene il promotore del soddisfacimento globale dei veri interessi della parte che difende. Per lungo tempo si è tentato di fare una richiesta apparentemente paradossale agli avvocati, nati e formatesi per gestire il contenzioso giudiziario, quella di adoperarsi per chiudere una pratica di fronte ad un mediatore, magari demotivato e poco competente, quando -dal loro punto di vista- potrebbero assicurarsi attività professionali protratte a lungo nel tempo.Puntare su specializzazioni sempre più elitarie Continue reading →

Decreto Legge 50/2017: cosa cambia per la mediazione

Decreto Legge 50/2017. Dallo scorso 24 aprile è in vigore il Decreto Legge 50/2017, noto anche come Manovra correttiva. Tra le varie norme passate (tra cui quella sullo split payment e sui pignoramenti immobiliari) possiamo soffermarci su quelle che vertono sulla mediazione e sul reclamo.

Per il Decreto Legge 50 il tentativo di esperire la mediazione diventa obbligatorio per le controversie fino a 50 mila euro

Cominciamo col dire che l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 549/92 viene modificato da questo D.L. tramite l’articolo 10. Tale articolo stabilisce che il tentativo di esperire mediazione e reclamo diventa obbligatorio per le controversie fino alla soglia di 50 mila euro, con un limite innalzato, di conseguenza, rispetto a quello precedente, che ammontava a 20 mila euro. Per quanto riguarda la tempistica occorre sottolineare che queste nuove regole vanno applicate agli atti impugnabili e notificati a partire dal 1 gennaio 2018.

La determinazione del valore della controversia

Come viene determinato, poi, il valore della controversia? Occorre riferirsi a ciascun atto impugnato e considerare l’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di questa. La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.

Per i ricorsi non si può procedere prima di novanta giorni

Ricordiamo che da circa un anno e mezzo (dal 1 gennaio del 2016, cioè) l’istituto della mediazione tributaria può essere applicato anche alle controversie che si determinano con l’Agenzia delle Dogane e del Monopòli, oltre che con gli enti locali. Per quanto concerne i ricorsi, infine, fondamentale sapere che non si può procedere fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data della notifica, termine entro il quale la procedura di mediazione deve essere conclusa.

Credito d’imposta mediazioni: ecco come usufruirne

Il periodo della primavera inoltrata lo si ricorda anche per la dichiarazione dei redditi. Anche per quella 2017 si potrà usufruire del credito d’imposta per la mediazione civile e commerciale. Per chi non avesse ancora chiare le idee, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una sorta di vademecum in una circolare apposita (7E del 4 aprile scorso). Vediamo in sintesi le principali indicazioni.

Credito d’imposta: equivale a quanto è stato effettivamente corrisposto

Il credito d’imposta che spetta a coloro che si sono serviti di procedimenti di conciliazione in mediazione civile e commerciale equivale a quanto è stato effettivamente corrisposto. Ci sono però dei limiti: in caso di ogni (si badi) mediazione conclusasi positivamente esso ammonta a 500 euro al massimo, mentre in caso di insuccesso il limite massimo di credito di ferma a 250 euro. Due mediazioni concluse bene potranno quindi spostare il limite a 1000 euro e così via. ll credito d’imposta in oggetto può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’IRPEF. Se ci si dimentica di dichiarare il credito nella dichiarazione dei redditi, è importante sapere che si decade dal beneficio.

Decreto entro il prossimo 30 maggio

Entro il prossimo 30 maggio, comunque, il ministero della Giustizia dovrà emanare un decreto per coloro che vorranno usufruire al meglio di questo strumento. In esso dovrà essere specificato: quanto viene destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente; il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti. Successivamente, entro il 30 giugno, tutti coloro che sono interessati al credito d’imposta dovranno ricevere dal Ministero anche informazioni circa l’importo spettante.

Adr e aziende, prof. Metallo: insistere sulla differenza tra conflitto e competizione

Adr e aziende. Durante il convegno di venerdì scorso svoltosi a Cava dei Tirreni (Sa) presso l’Holiday Inn organizzato da Concilia Lex ed avente come oggetto “Le Adr per le imprese” sono stati molti gli spunti venuti fuori intorno alla figura del mediatore aziendale e alla pratica della mediazione aziendale. Interessante, a questo proposito, è stato l’intervento del Prof. Gerardino Metallo, docente di Economia e gestione delle imprese

Adr e aziende: individuare il vantaggio competitivo

Per Metallo la prima cosa da considerare, all’interno di un’impresa, è il vantaggio competitivo. Gli elementi sui quali far leva per ottenere un vantaggio competitivo, oggi, per le imprese sono essenzialmente tre. Primo: innovazione. Nessuna impresa, oggi, può sperare di andare avanti sul mercato proponendo prodotti o servizi che non siano innovativi. Secondo elemento: internazionalizzazione. Ciò non significa necessariamente che l’azienda debba “uscire” dal proprio territorio per posizionarsi all’estero, ma significa mettersi in condizione di farsi conoscere in un contesto internazionale. Terzo elemento: essere sul mercato online, anche attraverso Internet, oggi attore fondamentale per l’economia.

Integrazione tra imprese e istituzioni

Altro aspetto da non trascurare è l’integrazione tra imprese ed istituzioni, che soprattutto al Sud, fatto di micro e piccole imprese, diventa cruciale per il successo e la buona riuscita dei risultati. E per quanto riguarda gli investimenti? Fare investimenti in tal senso significa anche tenere in conto il fattore tempo, e la partecipazione di tutti gli stakeholders coinvolti.

Distringuere tra conflitto e competizione

Ma come si fa rientrare in uno scenario del genere il ruolo del mediatore? Il tutto ha origine dalla gestione del conflitto, settore che nel mondo delle imprese è di cruciale importanza. Al concetto un po’ datato di collaborazione, che già dagli anni ’60 è stato il protagonista di molte forme imprenditoriali, come cooperative e consorzi, soprattutto al Centro Nord (Emila Romagna in primis) si deve invece affiancare il concetto di competizione, ma inteso in senso positivo. Il concetto di competizione si contrappone, infatti, a quello di conflitto, dal momento che quest’ultimo non ha niente di costruttivo, mentre la competizione sana accresce tutti gli attori del processo.

Ecco che la gestione del conflitto da parte del mediatore diventa centrale. La gestione del conflitto di un’impresa (questo un bravo mediatore deve saperlo) può essere esterna (verso enti pubblici e privati, altre imprese etc.) ma anche interna (tra dipendenti, collaboratori, soci, o addirittura familiari). Questo ultimo punto rappresenta un aspetto che non è indifferente, soprattutto nelle piccole e piccolissime imprese. Il mediatore, a questo punto, dovrà essere bravo a prospettare all’imprenditore il quadro dei costi e dei benefici che si potranno ottenere dall’intraprendere o meno la via del conflitto. Solo in questo modo la mediazione aziendale potrà rappresentare il volano delle imprese, anche al Sud.

Processualizzazione della mediazione: alla larga!

Processualizzazione della mediazione. Uno dei temi più caldi dibattuto tra gli addetti ai lavori (probabilmente il principale), riguarda quello della processualizzazione o meno dell’istituto . La netta dicotomia di opinioni, è costituita dai formalisti che sostengono ed auspicano una contaminazione processuale della mediazione e gli “ortodossi” dell’informalità poiché, stante la natura stragiudiziale dell’istituto, esso deve rimanere avulso dalla verticalità del processo civile.

Il Tribunale di Rimini e la sentenza del 28 febbraio

La sentenza del Tribunale di Rimini che ci apprestiamo a commentare, sicuramente accenderà ulteriormente il dibattito appena richiamato..
Nel caso di specie, a seguito di mutamento del rito di un procedimento di sfratto ed una mancata accettazione “banco iudicis” , da parte del conduttore, di un pagamento ridotto dei pregressi canoni di locazione non pagati, per mancato ricevimento del certificato di agibilità dell’immobile, le parti in causa venivano inviate in mediazione ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010.

Nessuna analogia con il codice di procedura civile

All’udienza successiva, il conduttore rilevava come l’istanza di mediazione non fosse stata notificata anche al procuratore costituito, quindi eccepiva la nullità della notifica dell’istanza, ma il Giudice riminese, ha respinto tale eccezione ritenendola infondata, in quanto l’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13 prevede che il contenuto dell’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è quindi prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato. Cosa che nel caso di specie è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.

Processualizzazione: il Foro riminese prende atto dell’informalità della mediazione

Quindi una vera presa d’atto, da parte del Tribunale di Rimini, dell’informalità della mediazione che non deve subire una processualizzazione non prevista dalla normativa vigente ( anche se in lacune norme il fenomeno è ravvisabile). Ad adiuvandum, va anche detto che non solo il citato art. 4 non può essere oggetto di analogia alle norme processuali, ma lo stesso art. 8 recita : La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

L’argomento non è di secondaria importanza e il dictum in questione palesa l’ennesimo vulnus della normativa che ha costretto il giudice ad uno sforzo ermeneutico apprezzabile. A supporto della condivisibile interpretazione del tribunale riminese, soccorre anche l’art. 3 3 comma d.lgs., che, come sostenuto da autorevole dottrina, svolge una preziosa funzione di riequilibrio, ponendo il procedimento di mediazione al riparo dal regime formale tipico del processo. Quindi la norma in esame, non si limita a render chiaro che gli atti compiuti in sede di mediazione non sono soggetti a particolari formalità, ma assolve al compito di sottrarre l’intero procedimento all’applicazione delle regole dettate dal c.p.c. in tema di nullità degli atti processuali, a cominciare dai principî di tassatività e di strumentalità enunciati dall’art. 156, per finire al disposto dell’art. 159, 1° comma, per il quale la nullità di un atto provoca quella degli atti successivi che ne sono dipendenti. Pertanto l’art. 3 comma 3, produce l’apprezzabile effetto di rendere l’accordo conciliativo sostanzialmente immune al mancato rispetto delle forme del procedimento di mediazione prescritte dalla legge e dal regolamento dell’organismo. Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex S.p.A. Avv. Pietro Elia

Procedibilità della domanda: chi nulla dichiara non è giustificato

Procedibilità della domanda. Nella Sentenza nr.67163/11 del Tribunale di Roma sez. XIII, si chiarisce o si afferma, per l’ennesima volta, che uno sterile tentativo di mediazione o peggio ancora la deliberata scelta di non attivarla a seguito di un ordine del giudice, non ha nessuna valenza ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda andando a minare proprio quest’ultima…In mancanza di qualsiasi dichiarazione, che le parti possono richiedere di verbalizzare manlevando il mediatore dall’obbligo di riservatezza, sulla ragione o sulle ragioni del mancato proseguimento, non vi è alcuna ragione perché tale comportamento possa essere giustificato. Continue reading →