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Assenza delle parti: si decide caso per caso

Assenza delle parti in mediazione, vincolo di solidarietà e validità del verbale di proseguimento sottoscritto dall’avvocato senza le parti. Sono questi gli argomenti affrontati nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore (dott.ssa Katia Gamberini) lo scorso 26 maggio. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore del 26 maggio scorso

L’oggetto della sentenza è un’opposizione a decreto ingiuntivo (per corresponsione di somme creditizie di spettanza solidale) con primo incontro risalente alla fine del 2014. L’incontro è stato poi rinviato a causa della mancanza della presenza delle parti in mediazione. Anche all’incontro successivo, del 15 gennaio 2015, non erano comparse né la parte istante né la controparte (ma erano presenti entrambi gli avvocati difensori) per cui la procedura si era conclusa con esito negativo.

A questo punto il giudice si pronuncia sull’omessa partecipazione delle parti. E lo fa riportandosi, da un lato, ad un’ordinanza del Tribunale di Firenze del 19 marzo 2014.  In essa si stabilisce che “I difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, hanno già conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità. Se così non fosse non si vede come potrebbero fornire al cliente l’informazione prescritta dall’art.4 comma 3 del 28/2010, senza contare che obblighi informativi in tal senso si desumono già sul piano deontologico (art. 40 codice)”. …

Assenza delle parti in mediazione e condizione di procedibilità

D’altro canto il Giudice Gamberini si rifà anche ad una sentenza del Tribunale di Chieti del 9 agosto 2015 (“[…] il decreto legislativo modificato dalla legge 98/2013 non vieta affatto l’ipotesi della mancata partecipazione di alcuni dei litiganti al procedimento di mediazione, e ciò significa che l’assenza di alcune delle parti convocate non integra la condizione di improcedibilità […]”) e alla direttiva europea 2008/52/CE art.13 (“[…]la mediazione sia un procedimento con natura di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano”). In altre parole, l’assenza delle parti in mediazione e la sottoscrizione del verbale da parte dell’avvocato non munito di appositi poteri dovrà essere valutata caso per caso.

Non debenza della somma indennitaria e vincolo di solidarietà

Ci sono poi i discorsi della non debenza della somma indennitaria e del difetto di applicazione del principio di solidarietà. Nel primo caso si sottolinea come il C.d.S. con sentenza del 17 novembre del 2015 ha confermato come le spese di avvio e/o segreteria sono legittime e dovute, essendo l’istituto della mediazione conforme ai principi costituzionali: “Il compenso è pertanto l’indennità a seguito dell’effettiva partecipazione alla procedura di mediazione inteso quale corrispettivo di un servizio prestato ai sensi dell’art. 17, 5 comma ter D.lgs 28/2010”.

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