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Credito d’imposta mediazioni: ecco come usufruirne

Il periodo della primavera inoltrata lo si ricorda anche per la dichiarazione dei redditi. Anche per quella 2017 si potrà usufruire del credito d’imposta per la mediazione civile e commerciale. Per chi non avesse ancora chiare le idee, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una sorta di vademecum in una circolare apposita (7E del 4 aprile scorso). Vediamo in sintesi le principali indicazioni.

Credito d’imposta: equivale a quanto è stato effettivamente corrisposto

Il credito d’imposta che spetta a coloro che si sono serviti di procedimenti di conciliazione in mediazione civile e commerciale equivale a quanto è stato effettivamente corrisposto. Ci sono però dei limiti: in caso di ogni (si badi) mediazione conclusasi positivamente esso ammonta a 500 euro al massimo, mentre in caso di insuccesso il limite massimo di credito di ferma a 250 euro. Due mediazioni concluse bene potranno quindi spostare il limite a 1000 euro e così via. ll credito d’imposta in oggetto può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’IRPEF. Se ci si dimentica di dichiarare il credito nella dichiarazione dei redditi, è importante sapere che si decade dal beneficio.

Decreto entro il prossimo 30 maggio

Entro il prossimo 30 maggio, comunque, il ministero della Giustizia dovrà emanare un decreto per coloro che vorranno usufruire al meglio di questo strumento. In esso dovrà essere specificato: quanto viene destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente; il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti. Successivamente, entro il 30 giugno, tutti coloro che sono interessati al credito d’imposta dovranno ricevere dal Ministero anche informazioni circa l’importo spettante.

Codice del Consumo: non si applica alle società

Codice del Consumo e competenza territoriale del Tribunale, opposizione a decreto ingiuntivo e pretese creditorie: sono tre gli argomenti affrontati in questa sentenza emessa dal Tribunale di Monza sentenza lo scorso 8 ottobre. In particolare: per l’attribuzione della competenza territoriale non si applica il Codice del Consumo se una delle due parti del contenzioso è rappresentata da una società; per l’opposizione al decreto ingiuntivo il Giudice (dott. Litta Modignani) stabilisce che l’avvio della procedura di mediazione spetta all’opponente; per la pretesa creditoria lo stesso giudice si pronuncia tenendo conto della completa documentazione presentata dall’opposto. Ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Continue reading →

Consumatori, la competenza territoriale è quella di residenza

Consumatori e cause: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo che li vedono protagonisti, le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle. In particolare, in tema di contratti finanziari, la regola applicata è quella prescritta dall’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206. Il foro di competenza individuato, quindi, nei casi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, è esclusivamente quello di residenza del consumatore medesimo.

Il Tribunale di Firenze applica il Codice del Consumo

È, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 25 febbraio 2016 (giudice Leonardo Scionti). Il caso riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo inviato da una società finanziaria al consumatore che aveva richiesto un finanziamento. Con il decreto ingiuntivo la società pretendeva un pagamento di circa 9 mila euro. Il consumatore si opponeva, a questo punto, al decreto (in qualità di opponente) facendo presente attraverso il suo avvocato come il Tribunale assegnato non fosse competente, in quanto non corrispondente al suo luogo di residenza. La società, in qualità di opposta, deduceva invece l’improcedibilità dell’opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. Contestava poi l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente sostenendo ”di aver agito in buona fede, non essendo a conoscenza del trasferimento di residenza del consumatore”.

Una sentenza a tutela dei consumatori, anche in materia bancaria

Questi i fatti. Il giudice, fatte le dovute valutazioni, accoglie l’opposizione del consumatore, “avuto riguardo all’eccepita incompetenza funzionale del Tribunale adito”. Per applicare questa regola si rifà all’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206 (Codice del Consumo). Secondo questo: ”Le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle”.

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