Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Le parti inviate dal giudice in mediazione, devono scegliere un organismo competente e professionale

Il Giudice Dott. Massimo Moriconi, del Tribunale di Roma, nella sua ultima ordinanza del 04 febbraio 2019, invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.

Analizzata la documentazione, e valutato che ci fossero tutti i presupposti per le parti, di addivenire ad un accordo conciliativo, dispone un percorso di mediazione demandata.

Fissa il termine dei 15 giorni, rimette alle parti, congiuntamente oppure a chi per prima vi proceda, la scelta accurata di un organismo di mediazione: la scelta deve essere motivata da comprovate esperienza e professionalità dell’ente, caratteristiche utili e necessarie affinché si svolga proficuamente la procedura di mediazione, si raggiunga nel più breve tempo possibile la conclusione, che deve essere vantaggiosa per tutte le parti dal punto di vista economico, fiscale e per la controversia stessa.

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Mediazione nei contratti di leasing immobiliare: per la Corte di Cassazione non c’è mediazione obbligatoria

Possono i contratti di leasing immobiliare essere inclusi nelle materie dei contratti bancari e finanziari? La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con la ordinanza  n. 15200 depositata il 12 Giugno 2018.(qui il testo integrale)

La pronuncia delle Corte d’Appello di Firenze

Gli Ermellini, hanno sposato, rafforzandola e chiarendola, la precedente sentenza del 2016 della Corte d’Appello di Firenze, con la quale era stata respinta l’eccezione di improcedibilità della domanda attivata da un istituto di credito nei confronti di una società immobiliare, lamentando, quest’ultima, che non era stata attivata la mediazione obbligatoria.  La Corte D’Appello di Firenze con la sentenza n. 80 del 2016 aveva già riscontrato la problematicità della questione poi portata all’attenzione della Suprema Corte. La natura del contratto di leasing immobiliare, all’apparenza, potrebbe comportare l’assimilazione di questo genere di rapporti ai contratti finanziari o alla locazione, entrambe sottoposti alla mediazione obbligatoria. Sul punto, sottolinea però ancora il collegio dei Giudici dell’Appello, la natura atipica del contratto di leasing come contratto di locazione da una parte, e la sola natura finanziaria del leasing, non bastano a far pendere l’ago della bilancia in favore di una totale assimilazione del leasing a un contratto di locazione o ad un contratto finanziario. Per cui, la mediazione obbligatoria è esclusa.

La pronuncia in Cassazione

Quello che per i Giudici dell’Appello era riconosciuto come un aspetto problematico, viene definitivamente chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza 15200 (leggi qui il testo integrale). Non vi sono dubbi che il leasing immobiliare non debba essere soggetto alla condizione di procedibilità dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010. Infatti, come già paventato all’esito del II grado del giudizio, che aveva considerato dirimente il criterio d’interpretazione restrittivo della disciplina, i Giudici della Cassazione sciolgono ogni dubbio con la motivazione che il legislatore del Decreto 28 ha fatto riferimento a contratti bancari e non a contratti stipulati con istituti di credito; e a contratti finanziari e non a contratti con finalità di finanziamento.

Affitto d’azienda: domanda improcedibile senza l’attivazione della mediazione per la richiesta avanzata in giudizio

 

Il Tribunale di Belluno è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di parte attrice relativa ad un contratto di fitto di ramo d’azienda.

La vicenda

L’attore ha richiesto che la corte condannasse la parte avversa al pagamento dei canoni di locazione non versati, complessivamente circa € 150.000,00, relativi ad una attività di tipo “discoteca” a Cortina d’Ampezzo— oltre alla constatazione dell’intervenuta risoluzione del contratto d’affitto d’azienda ed al riconoscimento di un risarcimento danni per i lavori abusivi che avevano danneggiato l’immobile.

Alla prima udienza, i tre convenuti hanno eccepito l’improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, riguardando la questione “fitto di ramo d’azienda”.

L’istante non ha però avviato il procedimento di mediazione a seguito della eccezione, non chiedendo, recita il Giudice in dispositivo: “la concessione di un termine per l’avvio della mediazione obbligatoria in relazione alle domande soggette alla medesima.”

Mancata attivazione della mediazione

Sebbene l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs  28/2010 e successive modifiche preveda che “l’improcedibilità   deve   essere   eccepita   dal   convenuto,   a   pena   di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, nel caso in esame pare che l’attore abbia volontariamente omesso l’attivazione della mediazione anche se il Giudice, da parte sua, sembrerebbe non aver assegnato alcun termine per l’attivazione della mediazione.

Condivisibile è l’osservazione del Magistrato riguardo al fatto che la mediazione attivata da una delle controparti, per una questione connessa ma non sovrapponibile a quella al suo esame, non potesse essere considerata come satisfattiva per la condizione di procedibilità della domanda attorea.

Il Giudizio si è concluso con il rigetto delle domande di parte attrice e e di parte convenuta. Cui prodest?

Leggi qui la sentenza del Tribunale di Belluno

Condizione di procedibilità per un decreto ingiuntivo: un’ordinanza del Tribunale di Foggia

Con ordinanza del 15 marzo 2018 il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, Dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha assegnato alla Banca, convenuta opposta, i termini per l’attivazione della procedura di mediazione in virtù della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito, ed affinchè potesse essere avverata la condizione di procedibilità.

Rispetto del termine assegnato

La Banca ha attivato nel termine prescritto la procedura di mediazione, a cui ha omesso di invitare l’attore opponente, con il quale si era già precedentemente effettuata altra mediazione senza raggiungere un accordo.

Mancata partecipazione alla mediazione

All’incontro fissato dall’organismo per la mediazione era presente la sola parte attrice opponente, mentre risultavano assenti la convenuta opposta, parte onerata dal Giudice per l’attivazione della procedura di mediazione, e i fideiussori, terzi chiamati.

A questo punto due osservazioni sembrano fondamentali.

Sanzioni ed improcedibilità?

La prima: il giudice considera parimenti ingiustificate le assenze dei fideiussori, che nulla hanno comunicato all’OdM, e l’assenza della Banca, istante del procedimento di mediazione, che ha inviato una comunicazione per motivare la mancata partecipazione alla mediazione con una nota generica e non supportata da prove.

La seconda: alla luce della situazione sopra descritta ed al di là delle sanzioni applicate ed applicande da parte del  Magistrato per censurare il comportamento della Banca in particolar modo, è possibile che il Giudice decida, alla fine,di propendere per dichiarare l’improcedibilità del D.I. opposto?

L’opzione potrebbe non essere del tutto improbabile vista la specificazione del Giudice riguardo al fatto che, per quanto concerne la domanda dell’attore opponente, la condizione di procedibilità si considera avverata con la regolare presenza in sede di incontro di mediazione.

Leggi qui l’ordinanza completa Tribunale di Foggia Ordinanza del 21 Luglio 2018

Avvocato in mediazione obbligatoria: se non è presente la procedura non è rituale

Vasto: Tribunale attento alla mediazione

Fa ancora scuola il Tribunale di Vasto nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale.

Il Tribunale abruzzese si conferma, infatti, attento agli aspetti pratici legati alla gestione della procedura di mediazione, questa volta, soffermandosi sul ruolo di assistente che l’avvocato svolge in mediazione, dunque sull'”avvocato in mediazione”.

Nuovi profili di professionalità dell’avvocato in mediazione

L’ordinanza affronta un tema attualissimo, quello del ruolo dell’avvocato in mediazione, così come disciplinato dagli artt. 5 co.1 bis e 12 del D.Lgs 28/2010, superando la apparente contraddittorietà della disciplina a riguardo.

Il Dott. Pasquale evidenzia che l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria non è solo finalizzata ad attribuire efficacia di titolo esecutivo all’eventuale accordo raggiunto, ma stabilisce una nuova rilevanza della professionalità dell’avvocato, che da un lato fa strada al suo assistito nel vortice, a volte confuso, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti, e dall’altro lo lascia libero di partecipare attivamente, e da protagonista, al proprio conflitto.

Questo comportamento richiesto all’avvocato assistente nella mediazione obbligatoria, ha fatto emergere un nuovo profilo professionale, quello dell’avvocato esperto di tecniche negoziali.

Il riconoscimento, anche normativo, di questa nuova veste dell’avvocato, che deve ampliare a sviluppare le proprie conoscenze e competenze, si è concretizzata, sottolinea sempre il Dott. Pasquale, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, che prevede la corresponsione di specifici valori per ciascuno step dell’attività stragiudiziale.

La condanna per mancata ingiustificata partecipazione

Nello specifico, il Mediatore ha rilevato, all’esito dell’incontro, la mancata assistenza dell’avvocato da parte della banca invitata in mediazione, ed il perdurare di tale volontà, anche a seguito del sollecito ricevuto da parte del mediatore stesso.

In sede di udienza, il giudice ha rilevato che la parte invitata non ha correttamente partecipato – senza giustificato motivo – alla procedura di mediazione obbligatoria e l’ha condannata al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

 

La questione sul riconoscimento del ruolo dell’avvocato in mediazione è una tematica delicata: in primis alla luce delle modifiche introdotte al precedente testo normativo con la legge 98/2013 ed in secondo luogo per il riconoscimento di nuovi profili di professionalità, che, giustamente, devono trovare quartiere in una gratificazione anche economica.

 

TRIBUNALE DI VASTO ORDINANZA DEL 9 APRILE 2018

La mediazione si ripete, se l’istante ed il mediatore non sollecitano l’invitato a partecipare all’incontro di mediazione

La pronuncia del Tribunale di Vasto del 29 Gennaio apre un orizzonte nuovissimo: la mediazione si ripete, se l’istante ed il mediatore non sollecitano a sufficienza l’invitato a partecipare all’incontro di mediazione.

Deve, la parte istante, tramite il mediatore, attivarsi con qualunque mezzo ed iniziativa possibile per fare in modo che la parte invitata, assente al primo incontro, si presenti necessariamente all’incontro di mediazione?

Il Giudice, Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo, ha deciso di rinviare nuovamente le parti in mediazioni, motivando la decisione in base a queste 3 circostanze:

  • la parte istante non è comparsa personalmente dinanzi al mediatore all’appuntamento fissato per l’incontro di mediazione;
  • il mediatore non si è attivato a sufficienza, con tutti i mezzi a sua disposizione, a far presenziare la parte convocata all’incontro di mediazione;
  • il procuratore della parte istante non ha adeguatamente sollecitato il mediatore affinchè si attivasse per fare in modo che l’invitato comparisse, e comparisse personalmente.

E’ singolare che nel caso in esame il Giudice, invece di irrogare la sanzione prevista dall’art. 8 del D. Lgs 28/2018, abbia caricato l’istante di un obbligo di diligenza e cooperazione che non ha trovato neppure l’opportunità di esprimersi con una controparte chiaramente chiusa al dialogo.

Siamo certi che l’ordinanza fornirà ai lettori numerosissimi spunti di dibattito.

Leggi qui l’ordinanza del Tribunale di Vasto del 29 Gennaio 2018

Verbale di mediazione: se è firmato dai soli avvocati?

E’ sempre vero che il verbale di mediazione positivo ed il relativo accordo debbano necessariamente essere omologati dal presidente del Tribunale per ottenere un titolo esecutivo, quando la sottoscrizione dello stesso è stata effettuata dai soli legali?

Attestazione di conformità: sempre necessaria?

La risposta potrebbe essere meno scontata di quel che si pensi alla luce della sentenza emessa in data 7 settembre 2016 dalla Dott.ssa Valentina D’Aprile del Tribunale di Bari. Il Magistrato ha stabilito che nel verbale di mediazione di esito positivo e nell’allegato accordo di conciliazione, l’omessa certificazione e attestazione di conformità sono ininfluenti ai fini della eventuale inefficacia esecutiva del titolo / verbale di mediazione per raggiungimento dell’accordo.

Difatti, l’opponete debitore- esecutato, aveva avanzato la richiesta di sospensione dell’esecuzione del rilascio dell’immobile perché il verbale di mediazione, sottoscritto dai soli avvocati, e privo dell’attestazione di conformità, sarebbe stato inidoneo, mancando soddisfacente certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico per dar seguito all’esecuzione del precetto.

Per quanto possa essere condivisibile la conclusione cui perviene  il giudice barese, che sottolinea come la presenza e la sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’allegato accordo da parte dei solo legali assolva di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico, scopo che ha reso obbligatoria la loro presenza in mediazione, fa più  rumore il silenzio riguardo alla assenza ed alla mancata sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’accordo dalle parti stesse, dai soggetti, cioè, protagonisti della vicenda.

E l’assenza delle parti?

Non possiamo sapere se il verbale di mediazione,  e soprattutto l’accordo, sarebbero mai stati effettivamente sottoscritti dalle parti ed è lecito  pensare che il mancato rispetto delle pattuizioni possa essere nato per una mancata aderenza tra le condizioni dell’accordo e le effettive volontà di una delle parti. Crediamo che questo debba far riflettere, più che sulle eventuali questioni successive al mancato rispetto dell’accordo, su quanto e quanto ancora sia fondamentale insistere su un genuino e positivo egocentrismo delle parti in mediazione.

 

Leggi qui la sentenza integrale

Estinzione dell’opposizione se non viene attivata la mediazione

La declaratoria di improcedibilità è assimilabile alla estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo se non viene attivata la mediazione demandata.

Questa è la precisazione del Tribunale di Torino che ha ritenuto improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per la mancata partecipazione dell’attore alla mediazione demandata.

Il Giudice, che aveva già formulato proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ha osservato che, a prescindere dalla sanzione di improcedibilità dell’art. 5 co. 2 del D. Lgs 28/2010, la mancata attivazione della mediazione demandata si qualifica come inattività delle parti che non hanno dato seguito all’ordine del Magistrato.

Nello specifico l’opponente, attore nel giudizio, non ha né attivato la mediazione né si è presentato all’incontro dinanzi al mediatore e, pertanto, il Giudice, dichiarando l’improcedibilità della domanda, ha condannato l’attrice al pagamento del contributo unificato e delle spese del giudizio.

Degna di osservazione, poiché riguarda la modalità operativa adottata da ciascun Organismo, è il fatto che nel caso in esame la comunicazione della istanza sia avvenuta esclusivamente tra avvocati escludendo il tramite dell’OdM e relegandone la funzione al solo incontro davanti al mediatore:  uno spunto che dovrebbe indurre a riflettere su una omogeneizzazione della procedura, fondamentale, dato il legame che stringe a doppio filo il processo e la mediazione.

 

Scarica qui la sentenza del Tribunale di Torino del 4 Ottobre 2017

 

La mediazione? Talvolta è essa stessa da mediare!

Mediazione da mediare. L’apertura nei confronti dell’altro, è considerata cosa estranea nelle relazioni umane: con questa visione viene sacrificata l’importanza della reciprocità ed i vantaggi che da essa possono derivare. Questa attitudine è propria di qualunque tipo di relazione. A tal proposito, le istituzioni europee, e non solo, incentivano il bisogno di dialogo e partecipazione, mediante meccanismi di sensibilizzazione e promozione della mediazione da cui dovrebbe discendere una diffusa conoscenza della mediazione che ne favorirebbe uno sviluppo omogeneo.

La direzione imboccata dal Parlamento Europeo

In questa direzione, va da diversi anni il Parlamento Europeo che auspica l’elaborazione di programmi di azione per lo sviluppo della mediazione ed invita operatori del diritto, imprese e docenti universitari ad attivarsi in tal senso. È necessario in questa direzione la partecipazione di quanti sono coinvolti nella procedura di mediazione e parallelamente la sensibilizzazione dei cittadini che sono gli utenti finali del servizio affinché ne apprezzino l’utilità e le potenzialità.

Mediazione da mediare per un metodo dalla finalità di ampio respiro

Si tratta di considerare la mediazione quale metodo per realizzare una finalità di ampio respiro, quindi “mediazione da mediare” per incentivare il dialogo sulla mediazione, aprire nuovi canali di comunicazione al fine di individuare soluzioni condivise partendo dallo studio della prassi e degli interessi dei soggetti coinvolti e gli attori coinvolti in questo percorso sperimenteranno i benefici del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise, grazie anche al riappropriarsi dei processi decisionali.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Sovraindebitamento e mediazione: tutti i vantaggi

L’accostamento della procedura di mediazione con la scelta di ricorrere ad una delle procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012 porta quindi a molteplici vantaggi. Il ricorso alla mediazione consente, in primo luogo, di ottenere l’immediata formazione di un titolo esecutivo, anche con la rinuncia ad una parte del debito dovuto da parte della banca, soprattutto in presenza di patrimoni incapienti a garantire la restituzione di quanto dovuto.

Vantaggi principali: risparmiare tre gradi di giudizio

In secondo luogo l’esito positivo della mediazione permette di risparmiare tre gradi di giudizio ed una procedura di esecuzione forzata inidonea ad assicurare una sufficiente tutela al debitore ed ai creditori sui quali finisce per gravare anche il pregiudizio della dispersione dei beni e l’eccessiva durata dei processi. In terzo luogo il collegamento tra mediazione e procedure ex legge n. 3/2012 consente ai creditori di poter ottenere, seppure alla luce delle limitate possibilità patrimoniali del debitore, la miglior realizzazione del diritto di credito nel minor tempo possibile.

Tuttavia attualmente nella pratica la concreta possibilità di attuare simili soluzioni è resa particolarmente difficile dalle rigidità delle contrapposte prese di posizioni dei soggetti in conflitto. Da un lato si trovano spesso iniziative di mera resistenza processuale alle richieste di adempimento del credito, finalizzate a far guadagnare tempo, confidando sui tempi necessari alla definizione dei processi da parte di un sistema giudiziario ingolfato.

Dall’altro lato si riscontra, spesso, una gestione eccessivamente centralizzata del contenzioso da parte delle banche, oltre che forme di eccessiva burocratizzazione che portano a preferire la decisione giurisdizionale che statuisce sull’esistenza e sul modo di essere di un diritto, esonerando in tal modo da ogni responsabilità in ordine ad un eventuale accordo transattivo. Quindi è auspicabile un cambio di tendenza in tal senso e quindi un mutamento dello status quo appena descritto, poiché un sistema così concepito è fatalmente destinato a generare un involuzione: in mancanza della ristrutturazione del debito e dell’esdebitazione non si possono ripartire i consumi, che costituiscono un fattore propulsivo determinante della ripresa economica e conseguentemente, anche chi svolge attività di impresa bancaria risente di un impasse, dovendo muoversi nelle secche dei crediti in sofferenza, così come chi esercita attività di impresa in genere.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.