Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Termine di decorrenza per l’impugnativa della delibera assembleare

In riferimento all’ex art. 1137 c.c. relativo all’impugnazione della delibera assembleare di condominio, il termine decadenziale di 30 giorni, subisce una vera e propria interruzione e non una sospensione, e riprende a decorrere dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. 28.

L’effetto interruttivo, consente in deposito dell’atto di citazione, entro il termine di 30 giorni, che decorrono nuovamente e per una sola volta dalla data di deposito del verbale.

Il perfezionamento della notifica per il mittente, è il momento in cui l’atto viene consegnato all’Ufficiale Giudiziario e non quello della consegna al destinatario.

Dalla sentenza in oggetto si rileva inoltre che non è condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale non decorra nuovamente per intero il termine di 30 giorni.

 

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Mediazione condominiale e controversie con terzi: sentenza del Tribunale di Taranto

Per il Giudice dalla mediazione obbligatoria sono escluse le controversie in cui il condominio si contrappone a un soggetto terzo.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 Luglio 2017, rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo  emesso in favore della impresa edile nei confronti del condominio, per il corrispettivo pattuito per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati in appalto alla società ricorrente.

Le motivazioni addotte dal Giudice nel respingere l’opposizione proposta dal condominio riguardano, in primo luogo, la natura della clausola conciliativa contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti. Essa, difatti, è stata considerata inefficace poichè carente dell’espressa sanzione di improcedibilità, necessaria nei casi in cui la mediazione non sia condizione di procedibilità ex D.Lgs. 28/2018, e tra i quali rientrano le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo (società appaltatrice). Ne consegue che,dall’ ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, dovrebbero essere escluse tutte quelle cause che attengono a rapporti, instaurati dal condominio con un soggetto terzo.

Per di più, e si arriva al secondo punto fondamentale del rigetto, l’invocata richiesta di dichiarazione della improcedibilità  della domanda da parte del debitore opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione viene respinta in virtù del dettato del comma 4 dell’art. 5 del D- Lgs 28/2010, che esclude espressamente l’applicabilità del comma 1 nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Conclude il Giudice, con richiamo alla discussa sentenza della Corte di Cassazione n. 24629, che, anche qualora fossero state superate le precedenti questioni grazie ad una clausola contrattuale conciliativa che avesse esplicitamente previsto l’improcedibilità  anche dell’azione in sede monitoria, l’onere dell’attivazione della mediazione sarebbe ricaduta sul debitore opponente.

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Rapporto Ambrosetti: la mediazione in Italia centra gli obiettivi negli ultimi tre anni

Rapporto Ambrosetti. The European House – Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 200 professionisti attivo sin dal 1965. Cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti partner, ha numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. Il Gruppo è noto per la sua competenza e capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica di quattro dinamiche critiche. Queste ultime investono i processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare.

Ambrosetti primo think tank italiano privato

Negli ultimi quattro anni, The European House – Ambrosetti è stata nominata primo think tank italiano privato, tra i primi dieci in Europa. Dopo questa doverosa premessa, ricordiamo che il gruppo ha presentato un interessante lavoro a Cernobbio in occasione del 43° forum Ambrosetti, dove si è trattato principalmente il tema delle strategie competitive delle imprese e si è parlato, ovviamente, anche di Giustizia che è un Sistema che condiziona non poco il Sistema economia e quindi il mondo imprenditoriale.

Il rapporto sulla Giustizia italiana, attanagliata da uno stato patologico ben noto, presenta comunque dei segnali di miglioramento (in un articolo su questo blog abbiamo già parlato del primo posto in Europa nello smaltimento dell’arretrato) e ciò che preme in particolare a noi del settore ADR è il riconoscimento all’istituto della Mediazione come una delle cause di questi effetti positivi.

Rapporto Ambrosetti e mediazione civile: centrati gli obiettivi negli ultimi anni

La mediazione civile, secondo Ambrosetti, ha centrato gli obiettivi preposti e negli ultimi tre anni ha visto circa 186 mila iscrizioni annue, alleggerendo il carico sui tribunali”. Nel 2011 erano state 60 mila. Naturalmente non è risolutiva dei problemi dei tribunali, avendo ambiti limitati (fra questi, condominio, proprietà e altri diritti reali, successioni, assicurazioni, contratti bancari, affitto d’azienda) ma è un dato che va rimarcato positivamente.

E poi, sempre secondo Ambrosetti, anch’essa mostra segni di fatica: l’aumento delle pendenze fa allungare i tempi delle decisioni, dagli 83 giorni del 2013 ai 115 del 2015, ma questo dato va letto anche e soprattutto in dipendenza del notevole smaltimento dell’arretrato, grazie anche alla mediazione demandata . Insomma, al momento, la coperta è corta e quindi…ma probabilmente, una volta smaltito ancora di più l’arretrato, si accorcerà anche la tempistica delle decisioni dei giudici togati.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Nuova sede Concilia Lex S.p.A. di Napoli Centro Direzionale: più spazio per la mediazione

Nuova sede Concilia Lex S.p.A. Come si è potuto vedere dalle foto pubblicate sul nostro sito web (sezione fotogallery) nei giorni scorsi, è stata da poco inaugurata la nuova sede Concilia Lex S.p.A. di Napoli presso il Centro Direzionale. La novità aveva riguardato il trasferimento della nostra vecchia sede di quella zona di Napoli dall’Isola E/7 al Isola E/1, al secondo piano. Il trasferimento è avvenuto già dallo scorso 1° luglio.

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Paola Lucarelli: ecco chi è una dei protagonisti della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

Paola Lucarelli, conosciamo meglio una dei protagonisti dell’evento Concilia Lex di ottobre.

Continuano i nostri focus sui relatori che prenderanno parte alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, importante convegno che Concilia Lex S.p.A. sta preparando per il prossimo 13 ottobre a Firenze, negli incantevoli spazi del Grand Hotel Baglioni (Sala Michelangelo). Una lente d’ingrandimento per conoscere meglio chi prenderà parte ad un evento unico nel suo genere che si concentrerà esclusivamente sul mondo della mediazione.

Paola Lucarelli: docente dell’Università di Firenze, in prima linea per la mediazione

Per il nostro ulteriore approfondimento conosceremo meglio la professoressa Paola Lucarelli. Ordinario di Diritto Commerciale all’Università degli Studi di Firenze, ha alle spalle un lunghissimo cammino di carriera universitaria. Insegna infatti anche Diritto Commerciale e di impresa, Internazionale e Mediazione dei Conflitti, presso lo stesso Ateneo (Dipartimento Scienze Giuridiche).

Paola Lucarelli è anche una delle principali fautrici in Italia della divulgazione della cultura della mediazione. Lo dimostrano i suoi incarichi, le sue molte pubblicazioni nel settore. E’ inoltre la fondatrice e la responsabile scientifica del laboratorio congiunto su “Negoziazione e Mediazione dei conflitti per le imprese e per le organizzazioni complesse – Un Altro Modo”, costituito all’interno dell’Ateneo fiorentino. Scopo del laboratorio è quello di portare avanti questo tipo di discorso sulla mediazione intesa come ricerca. Altro obiettivo è quello di riportare i risultati dello studio su tutto il territorio nazionale, anche grazie all’aiuto di partners esterni al mondo accademico.

Una vecchia conoscenza per noi di Concilia Lex

La prof.ssa Lucarelli non è nuova tra le conoscenze di Concilia Lex, avendo già partecipato, lo scorso anno, alla  I^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. Tra i suoi molteplici incarichi, da ricordare inoltre quello di responsabile del Modulo Professionalizzante per “Esperto nelle tecniche alternative di risoluzione delle controversie commerciali – adr (Alternative Disputes Resolution)”, svolto negli anni 2005 e 2006 ed il fatto che si sia distinta per la costituzione di un centro innovativo all’interno del Centro dei Servizi di Ateneo per il Trasferimento della Ricerca e l’Incubatore Universitario (CSAVRI). E’ Direttore dei Corsi di perfezionamento sulla mediazione e di aggiornamento in materia di negoziazione, mediazione e conciliazione. Svolge, infine, ricerca scientifica presso l’Institut fur auslàndisches und internationales Privat-und Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg, e presso la Faculty of Law dell’Università di Cambridge. 

II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, ritornano i nostri focus

Anche quest’anno in occasione del consueto convegno di ottobre, la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale organizzata da Concilia Lex, ci occuperemo periodicamente (circa una volta alla settimana) di un argomento che riguarda questo evento: dal focus sui relatori agli argomenti trattati, fino a conoscere meglio le società di co-branding che ci accompagneranno in tutto questo periodo.

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Statistiche I trimestre 2017: aumenta il ricorso alla mediazione

Statistiche. Pochi giorni fa il Ministero della Giustizia ha pubblicato i dati statistici sulla mediazione civile e commerciale aggiornati al 31 marzo 2017. Le prime proiezioni riguardano il numero di procedimenti iscritti che si attestano attorno ai 270.000 e che registrano una leggera flessione rispetto all’anno precedente, ma balza agli occhi l’aumento significativo rispetto alla mediazione 1.0, la quale ha subìto anche la notevole avversità all’istituto dei primi anni in cui è entrato in vigore il decreto numero 28.

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Obbligatorietà senza limiti temporali per la mediazione

Obbligatorietà della mediazione. La commissione Bilancio della Camera ci ripensa e, dopo diversi tentennamenti e bocciature degli emendamenti proposti nei mesi di marzo e di maggio al Decreto Legge 50/2017 (Concorrenza, Manovra correttiva), ieri ha approvato l’emendamento a fine seduta. Questo significa che la mediazione diventa obbligatoria: obbligo preventivo in materia di condominio, diritti reali e successori (le materie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10).

Obbligatorietà della mediazione a regime effettivo

Niente più proroghe, dunque ma si va a regime effettivo. In più, a partire dal 2018 il Guardasigilli avrà l’obbligo di riferire in Parlamento, periodicamente, su tutti i risultati conseguiti dall’istituto della mediazione e sull’andamento deflattivo sull’iter giudiziale classico.

La sperimentazione in atto fino al 20 settembre di quest’anno

Ricordiamo che (ne abbiamo parlato nella news di ieri) l’istituto della mediazione era in regime di sperimentazione, che si concluderà ufficialmente il 20 settembre di quest’anno. Dagli stessi dati del ministero di Via Arenula si apprende che, proprio grazie a quest’istituto nel 2016 si è registrata una diminuzione del 12,5% delle cause civili, l’equivalente in numero di circa 200 mila.

Una buonissima notizia per Concilia Lex

Si tratta, insomma, di una buonissima notizia, anche per l’impegno profuso in questi anni di sperimentazione da Concilia Lex. Dopo questa fase, perciò, si confida nell’allargamento dell’obbligatorietà anche ad altre materie (come ad esempio la contrattualistica ed altro) per far sì che la cultura della mediazione si espanda sempre di più.

Processualizzazione della mediazione: alla larga!

Processualizzazione della mediazione. Uno dei temi più caldi dibattuto tra gli addetti ai lavori (probabilmente il principale), riguarda quello della processualizzazione o meno dell’istituto . La netta dicotomia di opinioni, è costituita dai formalisti che sostengono ed auspicano una contaminazione processuale della mediazione e gli “ortodossi” dell’informalità poiché, stante la natura stragiudiziale dell’istituto, esso deve rimanere avulso dalla verticalità del processo civile.

Il Tribunale di Rimini e la sentenza del 28 febbraio

La sentenza del Tribunale di Rimini che ci apprestiamo a commentare, sicuramente accenderà ulteriormente il dibattito appena richiamato..
Nel caso di specie, a seguito di mutamento del rito di un procedimento di sfratto ed una mancata accettazione “banco iudicis” , da parte del conduttore, di un pagamento ridotto dei pregressi canoni di locazione non pagati, per mancato ricevimento del certificato di agibilità dell’immobile, le parti in causa venivano inviate in mediazione ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010.

Nessuna analogia con il codice di procedura civile

All’udienza successiva, il conduttore rilevava come l’istanza di mediazione non fosse stata notificata anche al procuratore costituito, quindi eccepiva la nullità della notifica dell’istanza, ma il Giudice riminese, ha respinto tale eccezione ritenendola infondata, in quanto l’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13 prevede che il contenuto dell’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è quindi prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato. Cosa che nel caso di specie è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.

Processualizzazione: il Foro riminese prende atto dell’informalità della mediazione

Quindi una vera presa d’atto, da parte del Tribunale di Rimini, dell’informalità della mediazione che non deve subire una processualizzazione non prevista dalla normativa vigente ( anche se in lacune norme il fenomeno è ravvisabile). Ad adiuvandum, va anche detto che non solo il citato art. 4 non può essere oggetto di analogia alle norme processuali, ma lo stesso art. 8 recita : La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

L’argomento non è di secondaria importanza e il dictum in questione palesa l’ennesimo vulnus della normativa che ha costretto il giudice ad uno sforzo ermeneutico apprezzabile. A supporto della condivisibile interpretazione del tribunale riminese, soccorre anche l’art. 3 3 comma d.lgs., che, come sostenuto da autorevole dottrina, svolge una preziosa funzione di riequilibrio, ponendo il procedimento di mediazione al riparo dal regime formale tipico del processo. Quindi la norma in esame, non si limita a render chiaro che gli atti compiuti in sede di mediazione non sono soggetti a particolari formalità, ma assolve al compito di sottrarre l’intero procedimento all’applicazione delle regole dettate dal c.p.c. in tema di nullità degli atti processuali, a cominciare dai principî di tassatività e di strumentalità enunciati dall’art. 156, per finire al disposto dell’art. 159, 1° comma, per il quale la nullità di un atto provoca quella degli atti successivi che ne sono dipendenti. Pertanto l’art. 3 comma 3, produce l’apprezzabile effetto di rendere l’accordo conciliativo sostanzialmente immune al mancato rispetto delle forme del procedimento di mediazione prescritte dalla legge e dal regolamento dell’organismo. Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex S.p.A. Avv. Pietro Elia

Delibere condominiali: il rebus dei termini d’impugnativa

Il dictum del Tribunale di Milano (n. 13360/2016) oggetto di questo breve commento, tratta uno degli argomenti più dibattuti a livello giurisprudenziale, e non solo, che concerne l’effetto dell’istanza di mediazione rispetto al termine di impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c.. Continue reading →