Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Non è improcedibilità insanabile il mancato avvio della mediazione

In tema di mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010, il giudice, dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell’azione ma deve assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Questo è quanto specificato dal Tribunale di Arezzo con questa sentenza parziale del 6 Luglio 2018.

Nel caso di specie il Giudice, verificato all’udienza di precisazione delle conclusioni che la mediazione non era ancora stata svolta, ha respinto la richiesta di parte convenuta di improcedibilità della domanda attrice. Il mancato accoglimento della istanza di parte convenuta è motivata in base all’osservazione cheil mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 NON ha natura di improcedibilità insanabile.

Alla luce di questa osservazione, il Giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo ed assegnare alle parti il consueto termine di quindici per l’attivazione della procedura di mediazione.

Leggi qui: Tribunale di Arezzo Sentenza del 6 Luglio 2018

Avvocato in mediazione obbligatoria: se non è presente la procedura non è rituale

Vasto: Tribunale attento alla mediazione

Fa ancora scuola il Tribunale di Vasto nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale.

Il Tribunale abruzzese si conferma, infatti, attento agli aspetti pratici legati alla gestione della procedura di mediazione, questa volta, soffermandosi sul ruolo di assistente che l’avvocato svolge in mediazione, dunque sull'”avvocato in mediazione”.

Nuovi profili di professionalità dell’avvocato in mediazione

L’ordinanza affronta un tema attualissimo, quello del ruolo dell’avvocato in mediazione, così come disciplinato dagli artt. 5 co.1 bis e 12 del D.Lgs 28/2010, superando la apparente contraddittorietà della disciplina a riguardo.

Il Dott. Pasquale evidenzia che l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria non è solo finalizzata ad attribuire efficacia di titolo esecutivo all’eventuale accordo raggiunto, ma stabilisce una nuova rilevanza della professionalità dell’avvocato, che da un lato fa strada al suo assistito nel vortice, a volte confuso, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti, e dall’altro lo lascia libero di partecipare attivamente, e da protagonista, al proprio conflitto.

Questo comportamento richiesto all’avvocato assistente nella mediazione obbligatoria, ha fatto emergere un nuovo profilo professionale, quello dell’avvocato esperto di tecniche negoziali.

Il riconoscimento, anche normativo, di questa nuova veste dell’avvocato, che deve ampliare a sviluppare le proprie conoscenze e competenze, si è concretizzata, sottolinea sempre il Dott. Pasquale, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, che prevede la corresponsione di specifici valori per ciascuno step dell’attività stragiudiziale.

La condanna per mancata ingiustificata partecipazione

Nello specifico, il Mediatore ha rilevato, all’esito dell’incontro, la mancata assistenza dell’avvocato da parte della banca invitata in mediazione, ed il perdurare di tale volontà, anche a seguito del sollecito ricevuto da parte del mediatore stesso.

In sede di udienza, il giudice ha rilevato che la parte invitata non ha correttamente partecipato – senza giustificato motivo – alla procedura di mediazione obbligatoria e l’ha condannata al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

 

La questione sul riconoscimento del ruolo dell’avvocato in mediazione è una tematica delicata: in primis alla luce delle modifiche introdotte al precedente testo normativo con la legge 98/2013 ed in secondo luogo per il riconoscimento di nuovi profili di professionalità, che, giustamente, devono trovare quartiere in una gratificazione anche economica.

 

TRIBUNALE DI VASTO ORDINANZA DEL 9 APRILE 2018

Decreto ingiuntivo esecutivo se l’opponente non avvia la mediazione

 

Il Giudice Dott. Fabio Di Lorenzo del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 5 dicembre 2017, rende esecutivo il decreto ingiuntivo  invocato dalla banca.

La pronuncia  in questione condivide l’orientamento della Suprema Corte contenuta nella sentenza 24629 del 3 dicembre 2015 con la quale è stabilito che nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre l’obbligatorio tentativo di mediazione è l’opponente.

Seppure questo orientamento non sia uniformemente condiviso, nel caso in esame il magistrato ha puntualmente motivato la sua decisione.

In sede di prima udienza il Dott. Di Lorenzo non aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed aveva assegnato all’opponente il termine per l’attivazione della mediazione. Nessuno dei contendenti aveva cominciato la mediazione.

Alla successiva udienza il Magistrato ha constatato l’anzidetta circostanza ed ha rigettato la richiesta della parte attrice della remissione in termini per impedimento dell’avvocato procuratore dichiarando improcedibile l’opposizione.

La decisione è radicata nella constatazione che sia la parte opponente ad avere il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, e dunque, alla luce del dettato dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 nuova formulazione, ad avere l’onere di attivare la mediazione.

Di conseguenza, il mancato avvio della mediazione deve avere effetto sulla domanda che ha introdotto il giudizio, cioè sull’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Osserva il Giudice che il decreto ingiuntivo è già potenzialmente idoneo a diventare definitivo, ad esempio, se non fosse proposta alcuna opposizione. Una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato avvio della mediazione  sarebbe irragionevole . In tal modo, infatti, si caricerebbe di un onere eccessivo l’ingiungente, costringendolo a coltivare la mediazione per vedersi confermare un titolo già idoneo a passare in giudicato a fronte della libera scelta dell’opponente di cominciare in giudizio di opposizione.

Siamo certi che il dibattito su questa tematica non si fermerà qui

Qui puoi leggere la sentenza integrale del Tribunale di Torre Annunziata

L’accordo di mediazione: tutto quello che c’è da sapere

L’accordo di mediazione. Molto spesso vengono richiesti dei chiarimenti sull’accordo di mediazione, e sulle sue finalità. Cerchiamo in questo articolo di sottolineare tutto quello che c’è da sapere. Si ritiene che l’accordo di mediazione vada qualificato come un atto di autonomia privata, ossia un contratto, avente la forma di una scrittura privata, cui è applicabile la relativa disciplina di cui agli articoli 1321 e seguenti. L’accordo di mediazione può costituire una transazione, qualora vi siano le reciproche concessioni, ed è soggetto alle relative disposizioni previste dal codice civile.

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L’avvocato che assiste in mediazione: divieti ed obblighi

L’avvocato che assiste in mediazione. Quali sono i suoi divieti e i suoi obblighi? L’attuale normativa stabilisce che vi siano alcune incompatibilità del mediatore che, per via interpretativa, sono state estese agli avvocati delle parti istanti e delle parti chiamate in mediazione. Il D.M. 139/2014 recante modifiche al D.M. n. 180/2010, che regolamenta i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, ha introdotto un nuovo articolo, il 14 bis, che è intitolato “incompatibilità e conflitti di interesse”.

Il comma 1, che è quello che ci interessa, disciplina i rapporti esistenti tra ciascun mediatore e l’organismo di mediazione in cui è iscritto, al fine di garantire che il mediatore possegga i requisiti di terzietà e indipendenza. Il primo comma della norma recita quanto segue: Il mediatore non può essere parte o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo”.

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Grande successo di Concilia Lex per il convegno di Firenze!

Grande successo di pubblico per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno organizzato da Concilia Lex S.p.A., che si è svolto negli spazi del Grand Hotel Baglioni di Firenze venerdì scorso, 13 ottobre. Immersi nell’arte e nella bellissima atmosfera fiorentina, più di 300 persone hanno ascoltato ed interagito su tutti gli aspetti riguardanti la mediazione civile e commerciale, da quelli positivi alle criticità che oggi vengono alla luce su questo istituto. Tutto ciò all’indomani della dichiarazione della strutturalità della mediazione, e diversi mesi dopo le conclusioni della Commissione Alpa in Parlamento. La seconda edizione di questo convegno (la prima si è tenuta lo scorso anno a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, sempre in ottobre) è stata più focalizzata sul capire dove sta andando la mediazione e quale sarà il suo concreto sviluppo in Italia. Risposta che è stata data in maniera impeccabile dai nove relatori, provenienti dal mondo accademico e della magistratura, dalle imprese alle banche e moderati in maniera sapiente dalla prof.ssa Annalisa Tonarelli dell’Università di Firenze. Ecco in breve una sintesi dei loro interventi (ma nei prossimi giorni pubblicheremo anche le interviste a tutti sul nostro canale Youtube)

La prima a prendere la parola è stata Luigia Grasso, dell’Ufficio Legislativo di Confindustria, che ha introdotto l’argomento della mediazione vista dalle imprese e l’utilità per queste ultime con “La mediazione secondo Confindustria”. La dott.ssa Grasso ha sottolineato, tra le altre cose, come “Confindustria ha condiviso sin da subito la scelta del Legislatore di puntare sulla mediazione per deflazionare il contenzioso civile, sostenendo con decisione tutte le iniziative volte a rafforzarne le potenzialità. La mediazione, infatti, è uno strumento trasversale, idoneo a risolvere qualunque lite che abbia ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle relative ai rapporti di diritto privato tra Pubblica Amministrazione (PA) e privati”. Fondamentale, per la Grasso, insistere sulla formazione degli avvocati e ripensare ad attività di sensibilizzazione delle imprese associate.

Successivamente è stata la volta dell’avvocato Francesca Morao, responsabile per il contenzioso NPL di Banca Ifis. “Mediazione e contenzioso bancario: un focus sul recupero giudiziale dei crediti NPL” è stato il tema dibattuto, in cui la Morao ha parlato dei vantaggi forniti dall’istituto della mediazione nella gestione dei crediti deteriorati, nonché sul contegno dei debitori in sede di mediazione, a far data dall’instaurazione della stessa sino alla conclusione del procedimento. Morao ha colto l’occasione per sottolineare quanto ancora le domande di mediazione siano rarissime.

A questo punto si è passati ad ascoltare il punto di vista dei magistrati. Molto seguito ed applaudito è stato l’intervento del cons. Gianluigi Morlini, giudice del Tribunale di Reggio Emilia. Morlini ha affrontato infatti il tema delle <em>“Principali questioni processuali in tema di mediazione”</em>. Molti gli argomenti dibattuti durante questa relazione: dall’obbligo di partecipazione personale o possibilità di delega al difensore alla necessità o meno di mediazione effettiva per ritenere assolta la condizione di procedibilità; dalla natura del termine di quindici giorni concesso dal giudice per promuovere la mediazione e conseguenza dell’eventuale inadempimento fino all’onere di promuovere la mediazione delegata in Appello.

Fin qui la mediazione intesa come strumento e possibilità. Ma qual è il punto di vista sulla mediazione delegata dal Giudice o sulla figura del mediatore, anche riguardo alla sua formazione? A questo proposito hanno fornito spunti davvero interessanti gli interventi successivi, come quello del cons. Maurizio Barbarisi, presidente di sezione della Corte d’Appello di Firenze, e del prof. Mauro Bove, docente di diritto processuale all’Università di Perugia. Il primo si è occupato di delineare  “Il profilo del mediatore in demandata”, sottolineando come la mediazione delegata sussiste oggi tra ritardi pratici di attuazione e difficoltà operative di natura sostanziale e processuale.  Per Barbarisi risulta imprescindibile, anche alla luce dell’esperienza personale della Corte di Appello di Firenze che per prima ha introdotto in Italia questa forma definitoria, la competenza del magistrato, ed il dialogo che occorre che si instauri tra il giudice ed il mediatore, al fine di dare il giusto valore alla mediazione, dialogo che, allo stato delle cose in Italia, manca completamente. Il prof. Bove ha invece parlato della “Mediazione disposta dal giudice d’appello”. Durante la relazione è stato chiarito come il mancato esperimento del tentativo di mediazione disposto dal giudice in grado d’appello determina, non l’improcedibilità della domanda originariamente proposta in primo grado, bensì l’improcedibilità del giudizio d’appello, secondo la stessa logica che va seguita nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che emerge in entrambi i casi una decisione passata in giudicato sulla lite pendente. Per il prof. dell’ateneo perugino, dunque, l’obbligatorietà della mediazione non risolverà mai i problemi della giustizia statale. Bisogna dunque che si esca dalla logica dell’obbligatorietà ex lege e si individui la maggiore criticità nell’inefficienza della Pubblica Amministrazione.

Si è categoricamente opposto a questa visione il dott.Fabrizio Pasquale, Giudice del Tribunale di Vasto, che al convegno ha discusso de “Il principio di effettività nella mediazione demandata”. Pasquale considera infatti l’obbligatorietà un percorso necessario per “arrivare” alle parti. Superato poi il dato acquisito della presenza personale delle parti, fondamentale per rendere effettiva una mediazione demandata, non è da sottovalutare il superamento del primo incontro.

L’ultimo aspetto trattato è stato quello più propriamente “umanistico”: la mediazione vista anche dal punto di vista sociale e relazionale, con un focus sulla figura del mediatore. La dott.ssa Maria Martello, ad esempio, mediatrice umanista-filosofica, si è occupata de “La mediazione: dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”. Per Martello occorre sia diffondere la cultura della mediazione sia incardinarla sempre di più nel panorama istituzionale, ma ancora più urgente è scandagliare i modelli operativi e valutarne la diversa efficacia. Avere il coraggio di praticare il modello di mediazione filosofico umanistico significa offrire alle parti l’occasione  di concludere, risolvere e trasformare il conflitto, e nello stesso tempo di acquisire competenze relazionali traslabili in altre situazioni. Una formazione per la vita, necessaria a tutti. Anche per il meditore che accetta di lasciarsi modificare dai principi di questo metodo. Principio seguito anche dalla relatrice successiva, l’avvocato Laura Ristori, mediatore professionista OCF, la quale, nel suo intervento “La mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia” ha portato avanti la tesi di un’ “analisi del contesto istituzionale e culturale necessaria a una mediazione efficace e utile al sistema giustizia. Cooperazione e coordinamento fra magistratura, pubblica amministrazione e altri operatori del diritto rappresentano, perciò, la soluzione auspicabile“.

A chiudere la serata è stato l’intervento della prof. Paola Lucarelli, docente di Diritto Commerciale all’Università di Firenze, quindi una sorta di padrona di casa. Parlando de “L’Università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia”, Lucarelli ha sottolineato la continua connessione tra l’Università ed il Tribunale di Firenze. Ha aggiunto poi come il Progetto Nausicaa, di cui l’Ateneo fiorentino si sta facendo promotore da diversi anni, riprenderà con pieno slancio nei primi mesi del 2018, insieme con il progetto di Firenze città metropolitana. La Lucarelli ha chiesto di prestare sempre attenzione ai valori della funzione mediativa, con un dialogo tra giudice ed avvocati (poiché anche il giudice ha una notevole parte nel percorso di mediazione), e poi tra avvocati e mediatori.

Ricordiamo, infine, che la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale è stata introdotta dai saluti del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia, che ha ribadito il concetto di lavorare molto sulla formazione, nonostante i passi avanti conseguiti in quest’ultimo anno dall’istituto della mediazione; e dal presidente del Tribunale di Firenze, Marilena Rizzo, che ha annunciato l’avvio di un progetto importantissimo sulla mediazione civile da parte del foro fiorentino in collaborazione con l’ente Firenze città Metropolitana.

 

 

Tecniche di mediazione: necessario acquisire nuove competenze

Tecniche di mediazione. La capacità di apprendere le tecniche di negoziazione/mediazione deriva dalla necessità del professionista di ridefinire il proprio compito. In molti Paesi si afferma che ci sono troppi avvocati (e l’Italia è uno di questi), eppure negli States, dove il reddito medio è però decisamente più alto ed i tempi processuali più ristretti, in proporzione il numero dei legali è più o meno lo stesso. Oggi ci si pone la domanda su quale sia la funzione del giurista e quindi quale debba essere la sua futura formazione. È evidente che i dubbi sulla sua utilità, su come egli gestisce il conflitto, potrebbero essere fugati con un ampliamento del conflitto anche come facilitatore di soluzioni dello stesso.

Percezione della figura dell’avvocato: problema di crescita e sostenibilità

La figura dell’avvocato eccessivamente legato al contesto delle cause, rischia di diventare socialmente dannosa nella percezione sociale comune, come accade già nel mondo del business, dove il controllo dei costi è diventato una priorità. Si tratta anche di un problema di crescita e sostenibilità: una porzione significativa di professionisti ne ha già preso consapevolezza ed ha intrapreso la strada delle pratiche di diritto collaborativo.

Tecniche di mediazione: necessità di esaminare meglio il conflitto

Per preparare i professionisti in formazione al futuro che li attende, dobbiamo fornire un quadro esaustivo. Il contenzioso aggiudicativo, resterà comunque e probabilmente la modalità più comune della risoluzione delle controversie, ma rimane una sostanziosa quota in cui c’è necessità di esaminare ed affrontare il conflitto anche attraverso dei paradigmi metagiuridici, affinché si crei un giusto equilibrio tra contesto giudiziale e quello stragiudiziale.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

Mediazione trasformativa: il recupero del potere decisionale delle parti in mediazione (Parte II)

Mediazione trasformativa. Riprendiamo il discorso che abbiamo affrontato su questo blog un paio di giorni fa.

Diciamo subito che il potere decisionale delle parti è alla base di un particolare ed efficace modello di mediazione, quello della mediazione trasformativa, elaborato da Bush e Folger e trasmesso dall’Institute for the Study of Conflict Trasformation.

Mediazione trasformativa: i concetti di Empowerment e Recognition

L’attività del mediatore è rivolta a provocare alcune mutazioni nei comportamenti delle parti tali da far emergere Empowerment e Recognition. Entrambi sono intesi come spostamenti dinamici delle parti in conflitto nel percepire sé e l’altra parte. Nell’Empowerment, la parte si sposta da uno stato di debolezza ad uno di maggiore forza quando acquisisce maggiore autodeterminazione e consapevolezza dei propri interessi e bisogni ed è in grado di prendere decisioni in autonomia e di assumersi la responsabilità per queste. Si ha Recognition (riconoscimento) quando una parte che attua un cambiamento dà un riconoscimento all’altra, nel senso che si sposta da una posizione di chiusura verso di sé e di concentrazione dei propri bisogni ad una posizione di apertura verso l’altra parte in modo di capire anche il suo punto di vista.

In mediazione il contratto è strumento dell’autonomia delle parti

Se ci spostiamo sul piano giuridico, osservando la realtà dal punto di vista del giurista di diritto positivo, si rileva come negoziazione e mediazione si offrono di rilanciare la centralità del contratto, quale strumento dell’autonomia delle parti atto a regolare interessi privati. Si è osservato che procedimenti privati non eliminano le norme di legge, piuttosto esautorano il modello della giurisdizione a favore del pan-contrattualismo, ossia un modello di risoluzione delle controversie basato su un diritto “flessibile” fondato su un contratto che si flette alle esigenze delle parti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

Per leggere i provvedimenti, vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

Il convegno di ottobre: a Firenze un ponte verso il terzo millennio

Il convegno di ottobre prossimo a Firenze. È già iniziato il count-down per uno degli eventi culturali e formativi più importanti dell’anno, nell’ambito della diffusione dei sistemi ADR. Nello specifico, parliamo della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, che si terrà venerdì 13 ottobre a Firenze. Proprio Firenze è diventata città/riferimento nazionale per la diffusione della cultura della mediazione, grazie al noto Progetto Nausicaa, ideato dalla prof.ssa Paola Lucarelli che sarà la “padrona di casa” del convegno.

L’evento è organizzato, per il secondo anno consecutivo, da Concilia Lex S.p.A., che tanto sta investendo per offrire un servizio di qualità ed essere protagonista di una crescita culturale e professionale dell’istituto, credendo fermamente che questa policy sia la giusta via per aprire le porte ad una Giustizia al passo del 21° secolo.

Il convegno di ottobre: un parterre di relatori ricco ed articolato

Il parterre di relatori, di cui parleremo specificamente nei prossimi articoli, è rappresentato da autorevoli protagonisti del settore sia a livello accademico che in qualità di giuristi ed operatori del diritto noti nel panorama nazionale per il loro incessante e prezioso contributo allo studio ed alla best practice della mediazione.

Gli argomenti trattati verteranno su una presa d’atto del sistema Giustizia in sofferenza

Di cosa si parlerà? Sicuramente di una presa d’atto di un sistema Giustizia in sofferenza, gravato dal peso di un significativo arretrato giudiziario e da un numero di controversie che non riesce quasi mai ad avere una tempistica adeguata all’interesse dei cittadini e delle imprese che ne usufruiscono. Uno dei messaggi auspicabili, che dovrà uscire da questo evento, è quello di una trasformazione dell’attuale conflitto tra cultura della Iurisditio e cultura della mediazione in un canale comunicativo delle stesse affinché ne tragga beneficio l’utente protagonista della controversia che potrà fruire di una “nuova centratura della Giustizia”.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.