Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Mediazione penale e formazione: chi è il mediatore

Il tema della formazione alla mediazione penale, è stato oggetto in questi ultimi anni, di un acceso dibattito, mirante a definire quale debba essere la concreta preparazione del mediatore. Fino ad oggi sono pochi i Paesi in Europa che hanno un codice deontologico del mediatore. Lo statuto di tale figura professionale rimane ancora poco definito, anche se la Raccomandazione  R(99)19, relativa alla qualifica della figura del mediatore in ambito penale offre importanti spunti di riferimento.

Secondo tali indicazioni infatti:

  • “i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie”(art.22)
  • “i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base e effettuare un training nel servizio prima di intraprendere l’attività di mediazione” ( art. 24)
  • “i mediatori dovrebbero acquisire, attraverso la formazione, un alto livello di competenza che tenga presenti la capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale” (art. 24)

E’ necessario sottolineare altresì che il riferimento alla normativa internazionale risulta indispensabile, mancando una precisa disciplina  nazionale in materia e un riconoscimento formale della figura del mediatore  esperto in programmi di giustizia ripartiva. Inoltre un  mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, per esprimere un alto livello di competenza, deve conoscere il contesto in cui opera, deve saper trasmettere la cultura della giustizia riparativa, deve saper mediare, deve saper organizzare e accompagnare il percorso di giustizia riparativa, in ogni sua fase.

A tal fine, ogni percorso formativo deve prevedere una formazione sia teorica che pratica sulla giustizia riparativa e su tutti i suoi programmi ed una formazione sugli aspetti giuridico istituzionali, psico- pedagogici e sociali connessi alla giustizia riparativa.

La mediazione può essere paragonata ad una cassa di risonanza che accoglie per poi restituire, in cui i protagonisti sono unicamente le parti; per questo motivo il percorso di formazione alla mediazione non aggiunge ma porta ad una essenzialità costruttiva, non implementando bensì facendo emergere tutto quanto c’è già. La mediazione non vuole sanare il conflitto, ma solo prendersi “cura” dei suoi effetti distruttivi, avendo ben chiaro che non tutto è mediabile. Dunque il mediatore non ha potere, non dà consigli, non propone soluzioni, non interpreta,  non assume in quella veste né il ruolo di un terapeuta, né di un educatore tantomeno di un avvocato… sarà semplicemente una figura terza, neutrale ed equiprossima al servizio dei mediandi.   Pertanto credo che lo sforzo più importante sia quello di non utilizzare questi strumenti nuovi con una mentalità antica,  altrimenti vi è il pericolo di usare la mediazione e la riparazione  come delle pene,  finendo per tradire la ratio di una giustizia  che – come afferma  il Consiglio d’Europa – aspiri a diventare “più costruttiva e meno afflittiva.“

A cura di: Dott.ssa Mariella Romano

Materie oggetto di mediazione: una nota del Ministero apre la strada a nuovi scenari

Una nota del Ministero della Giustizia, recentemente indirizzata all’Odm, motiva così la mancata partecipazione ad una mediazione (la parte era stata invitata per una equa riparazione per indennizzo da ritardo processuale di danni patrimoniali e non patrimoniali): “l’incertezza interpretativa in ordine alla applicabilità dell’istituto della mediazione alle controversie in cui siano parti le amministrazioni pubbliche…”(si fa riferimento agli eventuali esborsi delle spese per la procedura di mediazione).

La comunicazione ministeriale, all’apparenza un semplice diniego di partecipazione alla mediazione, stimola una riflessione sugli scenari futuri di questo strumento in Italia e sulle possibili materie oggetto di mediazione.

È lecito pensare che il Legislatore, preso atto di una oggettiva difficoltà di mediare con alcuni soggetti, ad esempio Pubbliche Amministrazioni ed aziende sanitarie, ritenga infruttuoso portare avanti il progetto della mediazione in queste aree e stia valutando di trovare nuovi campi di applicazione della disciplina. E’ palese che alcuni percorsi burocratici nel nostro paese non siano ancora stati snelliti, e con tali iter deve confrontarsi la mediazione. Ma con quale concreta prospettiva di applicazione efficace?

Tuttavia, seppure alcune materie oggetto di mediazione dovessero essere espunte da quelle previste all’art. 5del D.Lgs. 28/2010, la perdita potrebbe essere colmata in altro modo. Legittimamente si può pensare alla più volte paventata ipotesi di una conversione delle materie oggetto di mediazione volontarie in obbligatorie, oppure alla introduzione delle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Certo, la gestione del contenzioso nel mondo dell’impresa richiede esattamente i 3 caratteri fondamentali della mediazione di rapidità, economicità e riservatezza, ed è terreno fertile per la crescita di questo strumento in Italia.

Paola Lucarelli: ecco chi è una dei protagonisti della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

Paola Lucarelli, conosciamo meglio una dei protagonisti dell’evento Concilia Lex di ottobre.

Continuano i nostri focus sui relatori che prenderanno parte alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, importante convegno che Concilia Lex S.p.A. sta preparando per il prossimo 13 ottobre a Firenze, negli incantevoli spazi del Grand Hotel Baglioni (Sala Michelangelo). Una lente d’ingrandimento per conoscere meglio chi prenderà parte ad un evento unico nel suo genere che si concentrerà esclusivamente sul mondo della mediazione.

Paola Lucarelli: docente dell’Università di Firenze, in prima linea per la mediazione

Per il nostro ulteriore approfondimento conosceremo meglio la professoressa Paola Lucarelli. Ordinario di Diritto Commerciale all’Università degli Studi di Firenze, ha alle spalle un lunghissimo cammino di carriera universitaria. Insegna infatti anche Diritto Commerciale e di impresa, Internazionale e Mediazione dei Conflitti, presso lo stesso Ateneo (Dipartimento Scienze Giuridiche).

Paola Lucarelli è anche una delle principali fautrici in Italia della divulgazione della cultura della mediazione. Lo dimostrano i suoi incarichi, le sue molte pubblicazioni nel settore. E’ inoltre la fondatrice e la responsabile scientifica del laboratorio congiunto su “Negoziazione e Mediazione dei conflitti per le imprese e per le organizzazioni complesse – Un Altro Modo”, costituito all’interno dell’Ateneo fiorentino. Scopo del laboratorio è quello di portare avanti questo tipo di discorso sulla mediazione intesa come ricerca. Altro obiettivo è quello di riportare i risultati dello studio su tutto il territorio nazionale, anche grazie all’aiuto di partners esterni al mondo accademico.

Una vecchia conoscenza per noi di Concilia Lex

La prof.ssa Lucarelli non è nuova tra le conoscenze di Concilia Lex, avendo già partecipato, lo scorso anno, alla  I^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. Tra i suoi molteplici incarichi, da ricordare inoltre quello di responsabile del Modulo Professionalizzante per “Esperto nelle tecniche alternative di risoluzione delle controversie commerciali – adr (Alternative Disputes Resolution)”, svolto negli anni 2005 e 2006 ed il fatto che si sia distinta per la costituzione di un centro innovativo all’interno del Centro dei Servizi di Ateneo per il Trasferimento della Ricerca e l’Incubatore Universitario (CSAVRI). E’ Direttore dei Corsi di perfezionamento sulla mediazione e di aggiornamento in materia di negoziazione, mediazione e conciliazione. Svolge, infine, ricerca scientifica presso l’Institut fur auslàndisches und internationales Privat-und Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg, e presso la Faculty of Law dell’Università di Cambridge. 

Sponsor convegno Concilia Lex S.p.A.: ecco chi è la Mcm Consulting s.r.l.

Sponsor convegno. Qualche giorno fa sul nostro profilo social di Facebook abbiamo dato la notizia dell’adesione di un altro sponsor per la nostra II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e CommercialeSi tratta della società Mcm Consulting s.r.l. Conosciamola meglio, anche per rendere trasparente tutto ciò che ha a che fare con la Concilia Lex S.p.A. e con gli eventi che essa organizza.

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Statistiche I trimestre 2017: aumenta il ricorso alla mediazione

Statistiche. Pochi giorni fa il Ministero della Giustizia ha pubblicato i dati statistici sulla mediazione civile e commerciale aggiornati al 31 marzo 2017. Le prime proiezioni riguardano il numero di procedimenti iscritti che si attestano attorno ai 270.000 e che registrano una leggera flessione rispetto all’anno precedente, ma balza agli occhi l’aumento significativo rispetto alla mediazione 1.0, la quale ha subìto anche la notevole avversità all’istituto dei primi anni in cui è entrato in vigore il decreto numero 28.

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Stabilizzazione della mediazione: la sfida continua

Stabilizzazione della mediazione. Il 16 giugno 2013, veniva annunciata la reintroduzione della mediazione civile come condizione di procedibilità. Quattro anni dopo, il 15 giugno 2017, viene posto fine al periodo sperimentale e si stabilizza la condizione di procedibilità. Proprio come oggi quattro anni fa, quasi inaspettatamente, tramite lo storico “Decreto del Fare” veniva annunciata dal Governo in carica, la Mediazione 2.0 con alcune modifiche significative tra le quali l’amato-odiato primo incontro e la durata di quattro anni per valutare se proseguire o meno con l’istituto principe dei sistemi ADR.

Stabilizzazione della mediazione a partire dal 2018

Giovedì scorso, 15 giugno, praticamente in tempo reale, è giunta la notizia della stabilizzazione della mediazione civile e commerciale seguito da un obbligo di rendicontazione, a partire dal 2018, da parte del Ministero di Giustizia. Questo provvedimento rappresenta sicuramente il riconoscimento di un lavoro portato avanti dagli operatori del settore, quelli che veramente ci credono e ci hanno creduto, al netto di quella moltitudine che si sono professati grandi appassionati per poi scomparire come neve al sole al primo impedimento e difficoltà.

Plauso alla magistratura

Un plauso particolare, va comunque fatto a quella Magistratura che si sta dimostrando sensibile e responsabile e che nell’ultimo triennio ha dato una spinta significativa alla corretta diffusione dell’istituto della mediazione, facendo acquisire quella consapevolezza che il tentativo di mediazione è un’opportunità e non un obbligo formale a cui adempiere per poi andare ad occupare (non poche volte inopportunamente) lo spazio della giurisdizione.

Priorità alla formazione di qualità

Di ostacoli ce ne sono stati tanti e ce ne saranno ancora, ma la passione, la professionalità e l’umiltà di crescere ci porteranno a raggiungere un obiettivo di altissimo profilo, qual è una nuova idea di Giustizia del terzo millennio. Ovviamente in questo contesto una delle priorità è la spinta culturale per poter offrire finalmente una formazione di alto profilo sia a livello accademico che nei confronti dei professionisti che avranno voglia di crescere e migliorarsi. E, lasciatemelo dire (anzi scrivere): in questa direzione Concilia Lex ha risposto “Presente”! Ma c’è spazio per tutti…

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia

Cultura della mediazione: come renderla di alto profilo

Cultura della mediazione. L’attenzione del Ministero verso la mediazione ed i sistemi alternativi alla giurisdizione ordinaria, è da accogliere con favore, ma non basta per l’affermazione definitiva. Sono tante le componenti che possono contribuire in tal senso, a partire da chi opera nel settore senza attendere la manna dal cielo, tuttavia è innegabile che per il futuro siano necessari dei robusti interventi sia dal punto di vista culturale, dando finalmente una dignità autonoma all’ADR che dal punto di vista legislativo.

Cultura della mediazione e modelli operativi

Abbiamo bisogno di modelli operativi forti e di nuova generazione, di best practice efficaci, altrimenti si coinvolge la magistratura in un istituto minore, si attrae la società in un miraggio che tale non deve rimanere.

Ecco delle riflessioni con possibili interventi

Ci attendiamo quindi interventi atti far chiarezza su alcune questioni ancora aperte:
1) Come rimuovere la cappa di ignoranza che ha soffocato le potenzialità di uno strumento veramente innovativo?
2) Quali interventi organici e capillari possono ipotizzarsi per il radicamento della cultura della mediazione nel cittadino –ma altresì nell’avvocato e nel giudice- affinché essa non venga considerata un balzello in più prima di poter approdare al giudizio, ma trovi terreno fertile in quanto via alternativa ricca di vantaggi?
3) E’ opportuno che il Ministero individui ed imponga linee di indirizzo ed adeguati canoni qualitativi in funzione degli obiettivi che alla mediazione sono attribuiti?
4) Quali sono i requisiti professionali dei quali devono disporre sia i soggetti che, con l’accredito
5) Quale modello e quale metodo operativo si scelgono? Come si forma il professionista, per quanto tempo?
6) Come possono essere individuati i profili necessari alla definizione degli standard di qualità del servizio di mediazione affidato agli organismi accreditati?
7) Come può controllarsi la qualità della formazione dei mediatori?
Gli enti di formazione dei mediatori sono accreditati dal Ministero della giustizia senza alcuna attenzione nei confronti della qualità, secondo regole che privilegiano i soli aspetti formali a scapito di quelli sostanziali. L’intero sistema della formazione evidenzia inammissibili carenze, testimonianza della ben scarsa considerazione riservata dal legislatore alla delicatezza del ruolo del mediatore: non sembra inutile auspicare un immediato cambio di marcia da Via Arenula.

Obbligatorietà senza limiti temporali per la mediazione

Obbligatorietà della mediazione. La commissione Bilancio della Camera ci ripensa e, dopo diversi tentennamenti e bocciature degli emendamenti proposti nei mesi di marzo e di maggio al Decreto Legge 50/2017 (Concorrenza, Manovra correttiva), ieri ha approvato l’emendamento a fine seduta. Questo significa che la mediazione diventa obbligatoria: obbligo preventivo in materia di condominio, diritti reali e successori (le materie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10).

Obbligatorietà della mediazione a regime effettivo

Niente più proroghe, dunque ma si va a regime effettivo. In più, a partire dal 2018 il Guardasigilli avrà l’obbligo di riferire in Parlamento, periodicamente, su tutti i risultati conseguiti dall’istituto della mediazione e sull’andamento deflattivo sull’iter giudiziale classico.

La sperimentazione in atto fino al 20 settembre di quest’anno

Ricordiamo che (ne abbiamo parlato nella news di ieri) l’istituto della mediazione era in regime di sperimentazione, che si concluderà ufficialmente il 20 settembre di quest’anno. Dagli stessi dati del ministero di Via Arenula si apprende che, proprio grazie a quest’istituto nel 2016 si è registrata una diminuzione del 12,5% delle cause civili, l’equivalente in numero di circa 200 mila.

Una buonissima notizia per Concilia Lex

Si tratta, insomma, di una buonissima notizia, anche per l’impegno profuso in questi anni di sperimentazione da Concilia Lex. Dopo questa fase, perciò, si confida nell’allargamento dell’obbligatorietà anche ad altre materie (come ad esempio la contrattualistica ed altro) per far sì che la cultura della mediazione si espanda sempre di più.

Mediazione civile: solo 23 italiani su cento sanno di cosa si tratta

Mediazione civile. Ben 77 italiani su 100 non sanno cosa sia la legge 28 del 2010, quella sul diritto di accesso alla giustizia extragiudiziale e al credito d’imposta per chi prosegue per un accordo e/o mancato accordo. Praticamente, quindi, solo 23 persone su cento conoscono le possibilità messe a disposizione dalla mediazione civile e commerciale, contro un 77% di cittadini che non la conosce. Continue reading →

Credito d’imposta mediazioni: ecco come usufruirne

Il periodo della primavera inoltrata lo si ricorda anche per la dichiarazione dei redditi. Anche per quella 2017 si potrà usufruire del credito d’imposta per la mediazione civile e commerciale. Per chi non avesse ancora chiare le idee, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una sorta di vademecum in una circolare apposita (7E del 4 aprile scorso). Vediamo in sintesi le principali indicazioni.

Credito d’imposta: equivale a quanto è stato effettivamente corrisposto

Il credito d’imposta che spetta a coloro che si sono serviti di procedimenti di conciliazione in mediazione civile e commerciale equivale a quanto è stato effettivamente corrisposto. Ci sono però dei limiti: in caso di ogni (si badi) mediazione conclusasi positivamente esso ammonta a 500 euro al massimo, mentre in caso di insuccesso il limite massimo di credito di ferma a 250 euro. Due mediazioni concluse bene potranno quindi spostare il limite a 1000 euro e così via. ll credito d’imposta in oggetto può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’IRPEF. Se ci si dimentica di dichiarare il credito nella dichiarazione dei redditi, è importante sapere che si decade dal beneficio.

Decreto entro il prossimo 30 maggio

Entro il prossimo 30 maggio, comunque, il ministero della Giustizia dovrà emanare un decreto per coloro che vorranno usufruire al meglio di questo strumento. In esso dovrà essere specificato: quanto viene destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente; il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti. Successivamente, entro il 30 giugno, tutti coloro che sono interessati al credito d’imposta dovranno ricevere dal Ministero anche informazioni circa l’importo spettante.