Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Sentenza della Corte di Appello di Salerno n.1562 del 05/11/2021

La Corte di Appello di Salerno  con la sentenza  1562/2021 ci riporta ad una problematica sostanziale per il corretto svolgimento della procedura di mediazione: la presenza delle parti.

L’appellante in giudizio ha eccepito tempestivamente la mancata regolare instaurazione del procedimento di mediazione, a seguito del rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore, dell’eccezione sul presupposto che la parte vi avesse presenziato per mezzo del difensore munito di procura.

La Corte di Appello non ne condivide l’assunto invero che l’art.8 comma 1 terzo periodo d.lgs. n. 28/20210 prevede che al primo incontro e agli altri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono parteciparvi con l’assistenza dell’avvocato.

Da ciò si evince che la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente a pena improcedibilità dell’azione proposta.

Tuttavia, qualora la parte non voglia o non possa partecipare al procedimento di mediazione può farsi sostituire da “chiunque” e quindi “anche” dal difensore, conferendo però apposita procura speciale.

L’oggetto di tale “procura speciale” dovrà essere nello specifico la partecipazione alla mediazione, con riferimento alla procedura, indicandone protocollo, organismo, ragioni della pretesa, conferendo pertanto al proprio legale o chi per esso, il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

La redazione Concilia Lex S.p.A.

Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: non c’è mediazione obbligatoria

E’ solo di gennaio di quest’anno la sentenza della Corte di Cassazione con la quale gli Ermellini, a proposito della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, pur riconoscendo che l’art. 5 del D. Lgs 28/2010 stabilisce in maniera incontrovertibile che dal meccanismo della condizione di procedibilità sono esclusi i procedimenti in camera di consiglio, aveva dichiarato la soccombenza della condomina che non aveva partecipato alla mediazione, dichiarando l’improcedibilità della domanda.

 

Ora, invece, la Corte d’Appello di Palermo, riprendendo proprio il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2018, ne ha rovesciato la logica con il decreto di rigetto 3203/2018 del 29/06/2018. Articolano i Magistrati che, essendo la revoca giudiziale dell’amministratore un procedimento camerale plurilaterale tipico, la mediazione non è condizione di procedibilità.

 

Nel caso della sentenza della Corte di Cassazione, l’osservazione riguardo alla revoca giudiziale dell’amministratore come procedimento di volontaria giurisdizione e quindi escluso dalla mediazione, sembra essere un inciso generico e non afferente il caso sottoposto alla corte. Nello stesso senso anche il Tribunale di Vasto, seppure con motivazioni diverse, si era pronunciato a favore di una sottoposizione della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio al tentativo di mediazione.

La corrente maggioritaria nell’ambito della giurisprudenza sul tema è allineata con l’orientamento che ritiene la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio sottoposto alla mediazione obbligatoria. Resta, però, da osservare che nemmeno una pronuncia della Corte di Cassazione, come è capitato anche in altre questioni afferenti la mediazione, ha fornito un indirizzo certo.

 

Leggi qui il decreto della Corte d’Appello di Plaermo del 29 giugno 2018

III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale: anche l’OdM MEDYAPRO di Verona

“Un crescente riscorso allo strumento della mediazione, crescenti adesioni ed accordi. La mediazione comincia ad esser compresa in senso operativo, ma l’attenzione dei media è ancora insufficiente.”

Queste le parole che il Dott. Fabio Felicini, responsabile dell’OdM veronese Medyapro, ha pronunciato ai microfoni dell’ufficio stampa di Concilia Lex a poche ore dalla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Il Dott. Felicini ha poi sottolineato quanto sia importante la nomina della Dott.ssa Giuliana Palumbo a dirigente della direzione statistica che si è occupata da economista dell’impatto che i tempi della giustizia hanno sull’economia.

La mediazione deve uscire dal “bar” ed arrivare all’attenzione dei media nazionali, e questo è uno degli obiettivi della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. La stessa scelta del vicedirettore de Il Sole 24 Ore come moderatore dell’evento è indicativo della volontà del menagement di Concilia Lex di dismettere la veste del basso profilo e far sapere che la mediazione funziona.

Ascolta qui il podcast con l’intervista di Concilia Lex al Dott. Fabio Felicini

The Church Palace Roma, la cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

“Ogni dettaglio è un’opera d’arte”: questo è l’adagio del The Church Palace Roma, sito in una location unica e storica quale è il Parco di Villa Carpegna, nelle immediate vicinanze del Parco di Villa Doria Pamphilj.  The Church Palace Roma sarà cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: “La mediazione Civile e Commerciale: un’autentica rivoluzione culturale”.

La struttura fu definitivamente inaugurata nel 1955 e successivamente la chiesa e gli storici appartamenti dell’Hotel offrirono ospitalità ad importanti esponenti del clero, tra cui il Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli prima del conclave che lo avrebbe portato a San Pietro.

Un luogo che fonde in maniera eclettica la monumentalità delle forme con il carattere contemporaneo degli spazi, location di prime cinematografiche e mostre d’avanguardia, farà da sfondo alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Lo scorcio ideale per un evento la cui mission è quella di guardare ai nuovi sviluppi della mediazione civile e commerciale nel nostro paese, dando voce ad esponenti del mondo accademico, istituzionale e delle imprese, per consolidare la cultura della mediazione in Italia.

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Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018: uno scorcio sul futuro

Pubblicate le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018.

Nel periodo 1 Gennaio 2018 – 31 Marzo 2018,  fonte – Statistiche sulla Mediazione I Trimestre2018,  le procedure che presentano il tasso più elevato di comparizione dell’aderente sono quelle in materia di affitto d’azienda, passando da un 53,8% ad un 65,1%. Per questa materia vola anche il tasso di successo della procedura, passando dal 27 al 36 percento. In crescita anche le adesioni degli invitati per diritti reali e comodato.

Pressochè invariato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno è il numero complessivo di istanze depositate; un calo sensibile, di circa 2 punti percentuali, si è registrato, invece, nell’attivazione delle procedure vertenti sui contratti bancari. Generalmente immutata è anche la geografia della mediazione, che vede sempre in testa la Lombardia, seguita da Lazio e Campania.

Mediazione e Tribunale delle Imprese

L’osservazione che sorge spontanea riguarda, alla luce dei dati, l’importanza di un auspicabile ampliamento della mediazione alle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Questo allargamento costituirebbe il terreno più fertile per la ricerca di un accordo tra parti, riguardando casi in cui il rapporto tra i contendenti è tendenzialmente destinato a prolungarsi nel tempo. L’applicazione dello strumento “mediazione” sembra il più adatto a rispondere alle esigenze delle aziende, in special modo per le materie del diritto industriale, del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, consentendo il duplice beneficio di contrarre i costi, ma, soprattutto, di ottenere risultati concreti nel minor tempo possibile, consentendo alle aziende di mantenere la propria competitività sul mercato.

Clicca qui per consultare le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018

Tribunale di Velletri: improcedibile la pretesa azionata se la parte non è personalmente presente all’incontro di mediazione

Il Tribunale di Velletri, nella persona della Dott.ssa Maria Casaregola,evidenzia che in mancanza della parte personalmente presente dinanzi al mediatore non è possibile raggiungere alcun accordo perché la stessa non può esprimere le proprie determinazioni in ordine alla questione su cui verte l’interesse controverso.

Quale procura in mediazione?

Inoltre, nel processo verbale di mediazione, non è presente alcun riferimento alla procura di cui era munito l’avvocato di parte attrice all’esito del primo incontro di mediazione: detto diversamente l’avvocato di parte attrice non si è munito di valida procura notarile, che dovrebbe essere conferita per ragioni di oggettiva impossibilità della parte sostanziale a partecipare all’incontro di mediazione.

E neppure è applicabile, in questo caso, la sanzione che prevede la condanna al pagamento del contributo unificato per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, perché essa può essere irrogata alla parte che non è onerata all’attivazione della procedura di mediazione.

Una sentenza, dunque, interessante, che getta luce sulla annosa questione della presenza personale e sostanziale della parte all’incontro di mediazione e sulle adeguate modalità di rappresentanza della stessa.

Leggi tutta la sentenza Tribunale di Velletri sentenza del 22 maggio 2018

Eccezione di improcedibilità della domanda: è accolta se la mediazione viene depositata oltre il termine

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Carmela Benigno, ha accolto l’eccezione della convenuta di dichiarare improcedibile la domanda attorea per aver presentato la relativa domanda di mediazione disposta dal Giudice oltre il termine, nel caso considerato perentorio, di 15 giorni.

Si tratta di una pronuncia che si pone in contrasto rispetto ad alcune sentenze che invece avevano propeso per una interpretazione più flessibile di tale termine (si vedano in tal senso le osservazioni del Giudice del Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale), anteponendo la volontà conciliativa e la finalità deflattiva della procedura al rispetto della formalità ed all’adempimento del termine stabilito ex lege

Tra l’altro, la Dott.ssa Benigno specifica che non sarebbe stata accoglibile la fissazione di un ulteriore termine per sanare l’inadempienza.

Il dibattito sul punto è tutt’altro che vicino ad una risoluzione definitiva, e solo una pronuncia di legittimità quale dovrebbe essere quella della Suprema Corte, in mancanza di chiarimenti ai dettati normativi, potrebbe portare alla risoluzione di un aspetto fondamentale della procedura di mediazione.

Giudice di Pace di Nocera Inferiore sentenza del 18 Gennaio 2018

Inadempimento contrattuale: per il Tribunale di Siracusa nel caso di mediazione “delegata”, l’obbligatorietà deriva dal Giudice

L’istante ha notificato atto di citazione alla controparte, per la risoluzione di un contratto per presunto inadempimento contrattuale, riguardante l’acquisto di un motore, poi risultato malfunzionante.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. Alessandro Rizzo, rileva che nel caso di mediazione “delegata” l’obbligatorietà della mediazione deriva direttamente dalla valutazione del Giudice, che non può essere in qualche modo “scavalcata” dal comportamento delle parti in sede di primo incontro “informativo-programmatico”.

Il Magistrato ordina alle parti ed al mediatore, perciò, di cominciare la mediazione sin dal primo incontro: diversamente la domanda avanzata per la richiesta di inadempimento contrattuale verrà dichiarata improcedibile.

Tra l’altro, a maggiormente rafforzare l’ordine, il Giudice ribadisce anche le modalità con la quale la procedura dovrà essere svolta, invitando in mediatore a formulare proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Tuttavia, l’aspetto che colpisce è la premessa fatta dal Dott. Rizzo, che inserisce l’ordine all’interno di un decreto di fissazione udienza: il differimento dell’udienza sembra essere in parte motivato da un affastellamento dei ruoli, che, anche se non in modo palesemente affermato, troverebbe la sua soluzione nella attenta valutazione delle questioni, e nel conseguente ordine di attivare la mediazione.

Come se debba essere il Tribunale l’alternativa alla giustizia “ordinata” della mediazione.

Leggi qui il Decreto del Tribunale di Siracusa del 15 Maggio 2018

 

Verbale di mediazione lacunoso: responsabilità del mediatore e rapporti con il processo

“Le dichiarazioni rese o le  informazioni  acquisite  nel  corso  del  procedimento  di mediazione  non  possono  essere  utilizzate  nel  giudizio  …,   salvo consenso  della  parte  dichiarante  o  dalla  quale  provengono  le  informazioni.  Sul contenuto delle  stesse  dichiarazioni  e  informazioni  non  e’  ammessa  prova  testimoniale  e  non  puo’ essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore  non  puo’  essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  e delle  informazioni  acquisite  nel  procedimento  di  mediazione,  ne’  davanti  all’autorita’ giudiziaria   ne’   davanti   ad   altra   autorita’…”

Questo è quanto prevede l’art. 10 del D.Lgs. 28/2010 con riguardo alla riservatezza della procedura di mediazione; quanto il dettato normativo possa essere interpretato sul punto, lo comprendiamo dalla ordinanza del 07/03/2018 del Tribunale di Udine.

Il mediatore ha redatto un verbale lacunoso, dal quale non si comprende chi fosse presente per l’istante. Pertanto, l’istante stesso, al fine di dimostrare al giudice la presenza di un suo delegato in sede di mediazione, oltre all’avvocato, si è vista costretta a formulare richiesta di testimonianza da parte del mediatore e del tirocinante.

La richiesta è stata accolta dal magistrato con la spiegazione che il dettato dell’art. 10 del D. Lgs 28/2010 non può, in casi analoghi, riferirsi alla fase di identificazione dei presenti all’incontro di mediazione.

Le testimonianze richieste in questo caso,infatti, non riguardano il merito della controversia, bensì le modalità di partecipazione delle parti all’incontro.

Bisogna tuttavia ammettere, come già espresso dal Dott. Massimo Moriconi, la condotta non condivisibile di alcuni mediatori; è difficile immaginare le ragioni che hanno indotto questo mediatore a non dare atto della presenza di un soggetto in sede di mediazione, mettendo a rischio la domanda attorea.

Crediamo che la dote propedeutica del buon mediatore, prima che architetto della pace, sia quella del pittore impressionista, in grado di immortalare con lo sguardo ciò che lo circonda, rendendolo chiaro a chi avrà tra le mani il frutto del suo lavoro.

Leggi qui l’ordinanza del Tribunale di Udine del 7 marzo 2018

 

Primo trimestre 2018: le statistiche Concilia Lex sul quotidiano “Il Mattino”

 

Oggi il quotidiano “Il Mattino” ha pubblicato i dati comparativi di Concilia Lex relativi alle mediazioni del periodo primo trimestre 2017 – primo trimestre 2018.

I dati sono interessati perché evidenziano una significativa crescita di Concilia Lex a tutti i livelli della procedura: nel numero totale dei depositi, degli accordi raggiunti e dell’utilizzo dei servizi digitali.

Dai dati emerge un rafforzamento generale del network in cui sono coinvolte circa 50 sedi di mediazione in Italia, confermando la Campania regione con il maggior numero di mediazioni.

Sui sistemi digitali si è soffermata l’attenzione del prestigioso quotidiano, individuati quale carattere distintivo del management di Concilia Lex; come sottolineato dall’Avv Carmelo Cavallaro, referente nazionale dell’Organismo Concilia Lex, l’investimento nei servizi in rete mira a rendere più accessibile la mediazione ed a diffondere questo strumento in Italia.