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Corte di Cassazione: la CTU non costituisce prova

Corte di Cassazione e CTU. Pochi giorni fa, in un’ordinanza, la Suprema Corte ha affermato che la CTU non costituisce un mezzo di prova in senso proprio in alcuno casi. Questo orientamento, che non è proprio una novità, potrebbe avere ripercussioni anche sul tavolo della mediazione (specialmente quella bancaria), quando le parti valuteranno se sia il caso di servirsene.

Corte di Cassazione: la CTU non può essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti

Nella sostanza la S.C., afferma che la CTU è uno uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Diverso discorso per la consulenza a carattere percipiente

A tale principio sfugge la consulenza a carattere percipiente e cioè quella in cui il Giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Civ., Sez. III, 13/03/2009 n. 6155).

A tale ultima tipologia non rientra la consulenza tecnica volta ad accertare se in un rapporto di c/c bancario gli interessi siano calcolati oltrepassando il tasso soglia dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici o di altri documenti idonei a fornire la prova.

Per leggere l’ordinanza in questione clicca qui oppure vai sul sito web di Concilia Lex, nella sezione Giurisprudenza.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia