Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Mediazione delegata: è necessario svolgere l’incontro

Fermo restando che il deposito della domanda di mediazione dinanzi ad un organismo avvenga per scelta della parte opponente, nel rispetto dei criteri di cui all’art.4 comma 1, salva poi la facoltà di decidere diversamente su accordo delle parti, si precisa in questa ordinanza quali siano i criteri da rispettare per dirsi realmente avviato il tentativo di mediazione.

Le parti, invitate dal giudice a svolgere un tentativo di mediazione, non possono limitarsi ad incontrarsi ed informarsi sulla procedura, e non aderire magari alla proposta del mediatore, ma devono adempiere ampiamente all’ordine del giudice salvo la sussistenza  di questioni, tra l’altro documentate, che di fatto ne impediscano la procedibilità.

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Revoca del gratuito patrocinio per atteggiamento ostativo alla mediazione

La sentenza di cui di seguito, è riferita ad una procedura incardinata per sfratto per morosità,  per cui a seguito della disposizione del mutamento del rito, il  giudice il dott. Marcello Polimeno, dispone l’attivazione della procedura di mediazione.

Nel caso di specie, il giudice revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a  spese dello Stato della parte intimata, perché quest’ultima ha proposto opposizione, al solo scopo di prolungare la sua permanenza nell’immobile locato. Ha successivamente deciso di non comparire, neanche tramite il proprio difensore legale, alla procedura obbligatoria di mediazione.

Il dott. Marcello Polimeno, ritenendo che la parte intimata abbia tenuto un comportamento non conforme ai canoni della lealtà processuale per la dilazione dei tempi, e che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione non abbia giustificato motivo, non solo revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, concessa in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, ma condanna la parte al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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La mediazione è di supporto al processo

Secondo il Giudice  dott. Francesco Cislaghi del Tribunale di Napoli, la mediazione non deve essere vista come un’antagonista del processo. Questo concetto è ben chiaro nell’ordinanza che ha emesso  invitando le parti a raggiungere un accordo conciliativo e a depositare istanza di mediazione presso un organismo a scelta  delle parti congiuntamente oppure di quella che per prima vi acceda.

Ciò che viene evidenziato nel contenuto dell’ordinanza sono i reali interessi di ciascuna delle parti, e che l’accordo conciliativo potrebbe essere la chiave di svolta nella ricerca di una soluzione vantaggiosa per entrambe, tenuto conto, inoltre, della natura della controversia di non particolare difficoltà, del valore e del fatto che l’esito del giudizio possa essere diverso o peggiore rispetto a quello ambito.

Il giudice ritiene opportuno orientare le parti, nella ricerca di un accordo, con una proposta da sviluppare poi autonomamente, con l’ausilio di un mediatore professionale,  il tutto in fase di mediazione.

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Inadempimento contrattuale: per il Tribunale di Siracusa nel caso di mediazione “delegata”, l’obbligatorietà deriva dal Giudice

L’istante ha notificato atto di citazione alla controparte, per la risoluzione di un contratto per presunto inadempimento contrattuale, riguardante l’acquisto di un motore, poi risultato malfunzionante.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. Alessandro Rizzo, rileva che nel caso di mediazione “delegata” l’obbligatorietà della mediazione deriva direttamente dalla valutazione del Giudice, che non può essere in qualche modo “scavalcata” dal comportamento delle parti in sede di primo incontro “informativo-programmatico”.

Il Magistrato ordina alle parti ed al mediatore, perciò, di cominciare la mediazione sin dal primo incontro: diversamente la domanda avanzata per la richiesta di inadempimento contrattuale verrà dichiarata improcedibile.

Tra l’altro, a maggiormente rafforzare l’ordine, il Giudice ribadisce anche le modalità con la quale la procedura dovrà essere svolta, invitando in mediatore a formulare proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Tuttavia, l’aspetto che colpisce è la premessa fatta dal Dott. Rizzo, che inserisce l’ordine all’interno di un decreto di fissazione udienza: il differimento dell’udienza sembra essere in parte motivato da un affastellamento dei ruoli, che, anche se non in modo palesemente affermato, troverebbe la sua soluzione nella attenta valutazione delle questioni, e nel conseguente ordine di attivare la mediazione.

Come se debba essere il Tribunale l’alternativa alla giustizia “ordinata” della mediazione.

Leggi qui il Decreto del Tribunale di Siracusa del 15 Maggio 2018

 

Responsabilità medica in mediazione: perché può funzionare.

Gli attori hanno avviato un giudizio nei confronti della struttura sanitaria per risarcimento di un presunto danno per le lesioni riportate da un minore durante il parto, precisando di aver dato impulso alla mediazione obbligatoria e conclusasi con esito negativo.

La struttura sanitaria ha, a sua volta, fatto istanza, peraltro accolta, al Magistrato scaligero per la chiamata in causa della compagnia assicurativa, sollevando l’eccezione di improcedibilità della propria domanda per mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione. Si opponeva alla eccezione la compagnia assicurativa , terza chiamata, postulando la mancata operatività della polizza sulla base della quale era stata convenuta in giudizio.

Il Giudice designato, Dott. Massimo Vaccari, ha accolto l’eccezione della struttura sanitaria, inviando nuovamente le parti in mediazione e precisando che, proprio in virtù dello scopo conciliativo della mediazione, riportare nuovamente la questione dinnanzi al mediatore, con tutte le parti del processo e per un oggetto più ampio, può garantire, proprio in virtù della partecipazione delle compagnie assicurative, maggiori chances di successo. E questo è palpabile, per chi abbia esperienza di mediazione, quotidianamente: sono le compagnie assicurative che in molti casi dettano ed indirizzano la condotta delle strutture sanitarie.

Pertanto è pienamente condivisibile la tesi del magistrato veronese di un rinnovamento della procedura di mediazione, quando tutte le parti siano state coinvolte nel processo ed abbiano esposto i propri argomenti e le proprie eccezioni: l’aggiornamento all’udienza del 13/09/2018.

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Convalida di sfratto: improcedibile la domanda se non viene esperita la mediazione demandata dal Giudice

E’ accaduto nel comune di Cologno Monzese: l’attore aveva intimato lo sfratto per morosità al conduttore di un locale destinato ad uso commerciale con richiesta di convalida di sfratto.

Il Tribunale, concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata.

Nessuna delle parti avviava la mediazione ed il convenuto chiedeva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione demandata.

La richiesta del convenuto è stata accolta dal Giudice istruttore, il quale, però, ha confermato l’ordinanza di rilascio, lasciando ben intendere che è onore dell’intimato (conduttore) far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l’ordinanza già emessa nella fase sommaria rimane efficace.

Decisione di segno opposto, invece, era stata quella del Tribunale di Roma, (sentenza n. 7194/2015) che aveva ritenuto che l’ordinanza di convalida di sfratto, a seguito della pronuncia di improcedibilità, perdesse la propria efficacia, in considerazione del fatto che detta pronuncia non fosse estinzione del giudizio bensì sentenza di rito.

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Quale operatore del diritto di una nuova generazione?

Operatore del diritto. E’ stato detto più volte, continua ad essere detto: è necessario un cambiamento profondo da parte del giurista in senso ampio.

Operatore del diritto oggi: restituire autorevolezza alla figura dell’avvocato

Occorre restituire autorevolezza all’avvocato che resta il garante dei diritti del cliente e meglio può esserlo se diviene il promotore del soddisfacimento globale dei veri interessi della parte che difende. Per lungo tempo si è tentato di fare una richiesta apparentemente paradossale agli avvocati, nati e formatesi per gestire il contenzioso giudiziario, quella di adoperarsi per chiudere una pratica di fronte ad un mediatore, magari demotivato e poco competente, quando -dal loro punto di vista- potrebbero assicurarsi attività professionali protratte a lungo nel tempo.Puntare su specializzazioni sempre più elitarie Continue reading →

Mediazione delegata: perentorietà o meno del termine dei 15 giorni?

Mediazione delegata. Torniamo periodicamente a parlare di mediazione demandata dal Giudice, e nello specifico oggi ci soffermeremo sul termine dei 15 giorni, questione sempre dibattuta per quanto riguarda la loro considerazione in essere. Si tratta cioè di un termine perentorio, oppure no? La risposta è ancora lontana dall’essere trovata, e lo testimoniano anche i differenti orientamenti adottati da diversi tribunali in Italia. Continue reading →

Responsabilità medica e mediazione: chiarimenti

Nell’àmbito di un giudizio di accertamento della responsabilità medica, tutte le parti del processo hanno interesse a partecipare alla mediazione (paziente, medico, assicurazione come terza chiamata). All’interno di un procedimento di mediazione demandato dal Giudice, poi, se si presenta solo una delle due parti (in questo caso il medico), con domanda riconvenzionale, mentre le altre due addivengono ad un accordo, accade che la mediazione non perda in efficacia, dal momento che va ancora definita la situazione di chi è presente in mediazione come estraneo all’accordo tra le altre due parti. La mediazione demandata, inoltre, non va vista come semplice invito, ma come “un ordine presidiato da sanzioni”. Continue reading →

Il giudice può disporre la mediazione anche in sede di appello

La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza dello scorso 11 maggio, ha ribadito la possibilità, da parte del giudice, di disporre di mandare in mediazione le parti anche in sede di giudizio in appello. In tal caso, dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione anche in giudizio di appello

Anche nel secondo grado di giudizio, dunque, il Giudice può disporre di mandare in mediazione le parti e, in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Milano nella persona del Presidente della Corte, dott.ssa Rossella Boiti, con un’ordinanza dello scorso 11 maggio. L’ordinanza, in pratica, non fa altro che sottolineare un concetto espresso nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013.

Tale passaggio dice testualmente che: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]”..

Assistenza di un mediatore qualificato

Nello specifico l’ordinanza riguarda una causa di risarcimento danni per lesioni personali, con decisione, da parte del Tribunale di Milano, di liquidare il risarcimento. La sentenza è stata poi appellata, con contenzioso esclusivamente circoscritto all’entità del risarcimento. Ed è a questo punto che entra in gioco la sentenza della Corte di Appello di Milano. La decisione, peraltro, si legge nell’ordinanza, ”intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato”, e tale facoltà rientra comunque nella discrezionalità del giudice, a prescindere o meno dall’obbligatorietà della mediazione, anche in fase di appello.

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