Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018: uno scorcio sul futuro

Pubblicate le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018.

Nel periodo 1 Gennaio 2018 – 31 Marzo 2018,  fonte – Statistiche sulla Mediazione I Trimestre2018,  le procedure che presentano il tasso più elevato di comparizione dell’aderente sono quelle in materia di affitto d’azienda, passando da un 53,8% ad un 65,1%. Per questa materia vola anche il tasso di successo della procedura, passando dal 27 al 36 percento. In crescita anche le adesioni degli invitati per diritti reali e comodato.

Pressochè invariato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno è il numero complessivo di istanze depositate; un calo sensibile, di circa 2 punti percentuali, si è registrato, invece, nell’attivazione delle procedure vertenti sui contratti bancari. Generalmente immutata è anche la geografia della mediazione, che vede sempre in testa la Lombardia, seguita da Lazio e Campania.

Mediazione e Tribunale delle Imprese

L’osservazione che sorge spontanea riguarda, alla luce dei dati, l’importanza di un auspicabile ampliamento della mediazione alle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Questo allargamento costituirebbe il terreno più fertile per la ricerca di un accordo tra parti, riguardando casi in cui il rapporto tra i contendenti è tendenzialmente destinato a prolungarsi nel tempo. L’applicazione dello strumento “mediazione” sembra il più adatto a rispondere alle esigenze delle aziende, in special modo per le materie del diritto industriale, del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, consentendo il duplice beneficio di contrarre i costi, ma, soprattutto, di ottenere risultati concreti nel minor tempo possibile, consentendo alle aziende di mantenere la propria competitività sul mercato.

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Materie oggetto di mediazione: una nota del Ministero apre la strada a nuovi scenari

Una nota del Ministero della Giustizia, recentemente indirizzata all’Odm, motiva così la mancata partecipazione ad una mediazione (la parte era stata invitata per una equa riparazione per indennizzo da ritardo processuale di danni patrimoniali e non patrimoniali): “l’incertezza interpretativa in ordine alla applicabilità dell’istituto della mediazione alle controversie in cui siano parti le amministrazioni pubbliche…”(si fa riferimento agli eventuali esborsi delle spese per la procedura di mediazione).

La comunicazione ministeriale, all’apparenza un semplice diniego di partecipazione alla mediazione, stimola una riflessione sugli scenari futuri di questo strumento in Italia e sulle possibili materie oggetto di mediazione.

È lecito pensare che il Legislatore, preso atto di una oggettiva difficoltà di mediare con alcuni soggetti, ad esempio Pubbliche Amministrazioni ed aziende sanitarie, ritenga infruttuoso portare avanti il progetto della mediazione in queste aree e stia valutando di trovare nuovi campi di applicazione della disciplina. E’ palese che alcuni percorsi burocratici nel nostro paese non siano ancora stati snelliti, e con tali iter deve confrontarsi la mediazione. Ma con quale concreta prospettiva di applicazione efficace?

Tuttavia, seppure alcune materie oggetto di mediazione dovessero essere espunte da quelle previste all’art. 5del D.Lgs. 28/2010, la perdita potrebbe essere colmata in altro modo. Legittimamente si può pensare alla più volte paventata ipotesi di una conversione delle materie oggetto di mediazione volontarie in obbligatorie, oppure alla introduzione delle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Certo, la gestione del contenzioso nel mondo dell’impresa richiede esattamente i 3 caratteri fondamentali della mediazione di rapidità, economicità e riservatezza, ed è terreno fertile per la crescita di questo strumento in Italia.

Mediazione civile: solo 23 italiani su cento sanno di cosa si tratta

Mediazione civile

ben 77 italiani su 100 non sanno cosa sia la legge 28 del 2010, quella sul diritto di accesso alla giustizia extragiudiziale e al credito d’imposta per il proseguimento della procedura. Praticamente, quindi, solo 23 persone su cento conoscono le possibilità messe a disposizione dalla mediazione civile e commerciale.

Una cultura da divulgare

È quello che viene fuori da un’indagine messa in atto dall’Associazione Nazionale Per l’Arbitrato e la Conciliazione per capire quanto la mediazione civile e commerciale sia conosciuta nel nostro Paese. L’indagine ha interessato privati cittadini, aziende ed enti istituzionali. Ne viene fuori un quadro di speranza, sì, ma di una cultura ancora da divulgare, soprattutto dal punto di vista delle istituzioni.

La formazione dei mediatori

Concilia Lex da tempo sa che uno dei metodi per far conoscere la cultura della mediazione è quello della formazione dei mediatori. Un mediatore ben formato e professionalizzato potrà infatti far conoscere a molte persone l’importanza e la possibilità di ricorrere all’istituto della mediazione civile e commerciale. La sua figura diventa dunque una sorta di link, di anello tra l’organismo di mediazione e gli utenti per mettere al corrente delle possibilità che si hanno, compresa quella del credito d’imposta.

Avvocati mediatori di diritto

Un ruolo fondamentale oggi è ricoperto dagli avvocati mediatori di diritto: partendo dal presupposto che essi già sono specialisti del diritto, la mediazione civile rappresenta per loro l’opportunità di ampliare le competenze e le occasioni di impiegare la propria professionalità per ritagliarsi nuovi spazi di crescita e guadagno. Nessuno più dell’avvocato è indicato nell’ assumere il ruolo di traghettatore della cultura della mediazione civile verso il cittadino, le aziende e gli enti pubblici.

Foto: Avv. Francesca Festa – Mediatore Concilia Lex

Statistiche I trimestre 2017: aumenta il ricorso alla mediazione

Statistiche. Pochi giorni fa il Ministero della Giustizia ha pubblicato i dati statistici sulla mediazione civile e commerciale aggiornati al 31 marzo 2017. Le prime proiezioni riguardano il numero di procedimenti iscritti che si attestano attorno ai 270.000 e che registrano una leggera flessione rispetto all’anno precedente, ma balza agli occhi l’aumento significativo rispetto alla mediazione 1.0, la quale ha subìto anche la notevole avversità all’istituto dei primi anni in cui è entrato in vigore il decreto numero 28.

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Stabilizzazione della mediazione: la sfida continua

Stabilizzazione della mediazione. Il 16 giugno 2013, veniva annunciata la reintroduzione della mediazione civile come condizione di procedibilità. Quattro anni dopo, il 15 giugno 2017, viene posto fine al periodo sperimentale e si stabilizza la condizione di procedibilità. Proprio come oggi quattro anni fa, quasi inaspettatamente, tramite lo storico “Decreto del Fare” veniva annunciata dal Governo in carica, la Mediazione 2.0 con alcune modifiche significative tra le quali l’amato-odiato primo incontro e la durata di quattro anni per valutare se proseguire o meno con l’istituto principe dei sistemi ADR.

Stabilizzazione della mediazione a partire dal 2018

Giovedì scorso, 15 giugno, praticamente in tempo reale, è giunta la notizia della stabilizzazione della mediazione civile e commerciale seguito da un obbligo di rendicontazione, a partire dal 2018, da parte del Ministero di Giustizia. Questo provvedimento rappresenta sicuramente il riconoscimento di un lavoro portato avanti dagli operatori del settore, quelli che veramente ci credono e ci hanno creduto, al netto di quella moltitudine che si sono professati grandi appassionati per poi scomparire come neve al sole al primo impedimento e difficoltà.

Plauso alla magistratura

Un plauso particolare, va comunque fatto a quella Magistratura che si sta dimostrando sensibile e responsabile e che nell’ultimo triennio ha dato una spinta significativa alla corretta diffusione dell’istituto della mediazione, facendo acquisire quella consapevolezza che il tentativo di mediazione è un’opportunità e non un obbligo formale a cui adempiere per poi andare ad occupare (non poche volte inopportunamente) lo spazio della giurisdizione.

Priorità alla formazione di qualità

Di ostacoli ce ne sono stati tanti e ce ne saranno ancora, ma la passione, la professionalità e l’umiltà di crescere ci porteranno a raggiungere un obiettivo di altissimo profilo, qual è una nuova idea di Giustizia del terzo millennio. Ovviamente in questo contesto una delle priorità è la spinta culturale per poter offrire finalmente una formazione di alto profilo sia a livello accademico che nei confronti dei professionisti che avranno voglia di crescere e migliorarsi. E, lasciatemelo dire (anzi scrivere): in questa direzione Concilia Lex ha risposto “Presente”! Ma c’è spazio per tutti…

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia

Cultura della mediazione: come renderla di alto profilo

Cultura della mediazione. L’attenzione del Ministero verso la mediazione ed i sistemi alternativi alla giurisdizione ordinaria, è da accogliere con favore, ma non basta per l’affermazione definitiva. Sono tante le componenti che possono contribuire in tal senso, a partire da chi opera nel settore senza attendere la manna dal cielo, tuttavia è innegabile che per il futuro siano necessari dei robusti interventi sia dal punto di vista culturale, dando finalmente una dignità autonoma all’ADR che dal punto di vista legislativo.

Cultura della mediazione e modelli operativi

Abbiamo bisogno di modelli operativi forti e di nuova generazione, di best practice efficaci, altrimenti si coinvolge la magistratura in un istituto minore, si attrae la società in un miraggio che tale non deve rimanere.

Ecco delle riflessioni con possibili interventi

Ci attendiamo quindi interventi atti far chiarezza su alcune questioni ancora aperte:
1) Come rimuovere la cappa di ignoranza che ha soffocato le potenzialità di uno strumento veramente innovativo?
2) Quali interventi organici e capillari possono ipotizzarsi per il radicamento della cultura della mediazione nel cittadino –ma altresì nell’avvocato e nel giudice- affinché essa non venga considerata un balzello in più prima di poter approdare al giudizio, ma trovi terreno fertile in quanto via alternativa ricca di vantaggi?
3) E’ opportuno che il Ministero individui ed imponga linee di indirizzo ed adeguati canoni qualitativi in funzione degli obiettivi che alla mediazione sono attribuiti?
4) Quali sono i requisiti professionali dei quali devono disporre sia i soggetti che, con l’accredito
5) Quale modello e quale metodo operativo si scelgono? Come si forma il professionista, per quanto tempo?
6) Come possono essere individuati i profili necessari alla definizione degli standard di qualità del servizio di mediazione affidato agli organismi accreditati?
7) Come può controllarsi la qualità della formazione dei mediatori?
Gli enti di formazione dei mediatori sono accreditati dal Ministero della giustizia senza alcuna attenzione nei confronti della qualità, secondo regole che privilegiano i soli aspetti formali a scapito di quelli sostanziali. L’intero sistema della formazione evidenzia inammissibili carenze, testimonianza della ben scarsa considerazione riservata dal legislatore alla delicatezza del ruolo del mediatore: non sembra inutile auspicare un immediato cambio di marcia da Via Arenula.

Obbligatorietà senza limiti temporali per la mediazione

Obbligatorietà della mediazione. La commissione Bilancio della Camera ci ripensa e, dopo diversi tentennamenti e bocciature degli emendamenti proposti nei mesi di marzo e di maggio al Decreto Legge 50/2017 (Concorrenza, Manovra correttiva), ieri ha approvato l’emendamento a fine seduta. Questo significa che la mediazione diventa obbligatoria: obbligo preventivo in materia di condominio, diritti reali e successori (le materie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10).

Obbligatorietà della mediazione a regime effettivo

Niente più proroghe, dunque ma si va a regime effettivo. In più, a partire dal 2018 il Guardasigilli avrà l’obbligo di riferire in Parlamento, periodicamente, su tutti i risultati conseguiti dall’istituto della mediazione e sull’andamento deflattivo sull’iter giudiziale classico.

La sperimentazione in atto fino al 20 settembre di quest’anno

Ricordiamo che (ne abbiamo parlato nella news di ieri) l’istituto della mediazione era in regime di sperimentazione, che si concluderà ufficialmente il 20 settembre di quest’anno. Dagli stessi dati del ministero di Via Arenula si apprende che, proprio grazie a quest’istituto nel 2016 si è registrata una diminuzione del 12,5% delle cause civili, l’equivalente in numero di circa 200 mila.

Una buonissima notizia per Concilia Lex

Si tratta, insomma, di una buonissima notizia, anche per l’impegno profuso in questi anni di sperimentazione da Concilia Lex. Dopo questa fase, perciò, si confida nell’allargamento dell’obbligatorietà anche ad altre materie (come ad esempio la contrattualistica ed altro) per far sì che la cultura della mediazione si espanda sempre di più.

Mediazione civile: solo 23 italiani su cento sanno di cosa si tratta

Mediazione civile. Ben 77 italiani su 100 non sanno cosa sia la legge 28 del 2010, quella sul diritto di accesso alla giustizia extragiudiziale e al credito d’imposta per chi prosegue per un accordo e/o mancato accordo. Praticamente, quindi, solo 23 persone su cento conoscono le possibilità messe a disposizione dalla mediazione civile e commerciale, contro un 77% di cittadini che non la conosce. Continue reading →

Proposta primo incontro? Il Ministero dice NO!

Proposta primo incontro in mediazione? In una recentissima Nota ministeriale(si veda allegato in calce), si chiarisce uno dei punti più problematici che riguarda, ad esclusione della richiesta congiunta delle parti, di quando ed a quali presupposti il mediatore può fare la proposta congiuntamente alla consulenza tecnica.

Proposta primo incontro: il parere del Ministero

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Le proposte della Commissione Alpa: ecco i punti più importanti

I tanto attesi esiti della Commissione Alpa sono giunti in porto e nella giornata di ieri un documento di proposte è stato consegnato al ministro della Giustizia Andrea Orlando per una prima valutazione. Secondo anticipazioni comunicate da Il Sole 24 Ore ci si è soffermati molto sullo strumento dell’arbitrato, ma la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono comunque state tenute in conto per diversi aspetti. Vediamo in dettaglio cosa è venuto fuori dai lavori del tavolo.

Commissione Alpa istituita nel marzo del 2016 e poi prorogata

Ricordiamo che tale Commissione fu istituita nel marzo 2016 proprio dal ministero della Giustizia al fine di migliorare e rendere più organici gli strumenti di Adr. Le consultazioni, presiedute dall’ex presidente del Cnf Guido Alpa, sarebbero dovute sciogliersi nel settembre scorso, ma fu richiesta una proroga fino ai primi mesi (sic!) del 2017, come in effetti è stato. Ora le proposte dovranno essere vagliate prima dal ministro Orlando e dal ministero della Giustizia (dal Governo), poi dal Parlamento al fine di tradurle in disegno di legge se approvate.

Ampliamento dei poteri dell’arbitrato

La prima cosa che si nota da una lettura del documento è un rilievo considerevole attribuito all’arbitrato, dal momento che viene proposto un rigoroso ampliamento delle materie a riguardo. Secondo le richieste della Commissione Alpa, infatti, nelle materie andrebbero inserite anche le controversie in ambito di lavoro, le materie del codice del consumo e le controversie tra soci e società non di capitali. Viene poi proposta la cosiddetta Traslatio Iudicii: in poche parole gli atti del giudizio di primo grado, se le parti hanno intenzione di uscire dal giudizio, potranno essere condotte in sede di arbitrato.

Dieci punti sulla mediazione civile e commerciale: estensione dell’obbligatorietà e presenza delle parti

Per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale, la Commissione ha lavorato su dieci punti ritenuti fondamentali, tra cui il più importante è quello dell’estensione delle materie di obbligatorietà previste dal d.lgs 28/2010 all’art. 5. Viene proposto, dunque, di estendere l’obbligatorietà dell’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21 settembre 2023. Nelle materie obbligatorie viene proposto l’inserimento, ad esempio, quelle relative ai rapporti di società, e poi il leasing immobiliare, il franchising ed in generale i contratti di subfornitura. Altri tre punti importantissimi riguardano il primo incontro effettivo in mediazione (non più incontro preliminare ed informativo, ma immediatamente effettivo); la presenza delle parti in mediazione (la partecipazione di persona è necessaria, non basta la presenza degli avvocati); la mediazione demandata dal Giudice, con la previsione di obbligo di motivazione da parte di quest’ultimo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo procedere ad una normativa sull’avvio della mediazione

Gli altri sei punti su cui si è soffermata la Commissione Alpa hanno interessato: la proposta del mediatore (divieto di esercitarla se una delle due parti non è presente); i costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione (il primo incontro non potrà essere totalmente gratuito); il gratuito patrocinio anche per la mediazione (facilitazioni fiscali per gli organismi di mediazione); l’eliminazione del termine dei 15 giorni concessi dal giudice per avviare la mediazione; incentivi alla formazione dei nuovi mediatori ed infine la proposta di intervenire in senso normativo sulla questione dell’obbligo dell’esperimento di mediazione in caso di decreto ingiuntivo (ponendo fine alla discrezionalità dei giudici sul decidere se spetta all’opponente o all’opposto).