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Le proposte della Commissione Alpa: ecco i punti più importanti

I tanto attesi esiti della Commissione Alpa sono giunti in porto e nella giornata di ieri un documento di proposte è stato consegnato al ministro della Giustizia Andrea Orlando per una prima valutazione. Secondo anticipazioni comunicate da Il Sole 24 Ore ci si è soffermati molto sullo strumento dell’arbitrato, ma la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono comunque state tenute in conto per diversi aspetti. Vediamo in dettaglio cosa è venuto fuori dai lavori del tavolo.

Commissione Alpa istituita nel marzo del 2016 e poi prorogata

Ricordiamo che tale Commissione fu istituita nel marzo 2016 proprio dal ministero della Giustizia al fine di migliorare e rendere più organici gli strumenti di Adr. Le consultazioni, presiedute dall’ex presidente del Cnf Guido Alpa, sarebbero dovute sciogliersi nel settembre scorso, ma fu richiesta una proroga fino ai primi mesi (sic!) del 2017, come in effetti è stato. Ora le proposte dovranno essere vagliate prima dal ministro Orlando e dal ministero della Giustizia (dal Governo), poi dal Parlamento al fine di tradurle in disegno di legge se approvate.

Ampliamento dei poteri dell’arbitrato

La prima cosa che si nota da una lettura del documento è un rilievo considerevole attribuito all’arbitrato, dal momento che viene proposto un rigoroso ampliamento delle materie a riguardo. Secondo le richieste della Commissione Alpa, infatti, nelle materie andrebbero inserite anche le controversie in ambito di lavoro, le materie del codice del consumo e le controversie tra soci e società non di capitali. Viene poi proposta la cosiddetta Traslatio Iudicii: in poche parole gli atti del giudizio di primo grado, se le parti hanno intenzione di uscire dal giudizio, potranno essere condotte in sede di arbitrato.

Dieci punti sulla mediazione civile e commerciale: estensione dell’obbligatorietà e presenza delle parti

Per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale, la Commissione ha lavorato su dieci punti ritenuti fondamentali, tra cui il più importante è quello dell’estensione delle materie di obbligatorietà previste dal d.lgs 28/2010 all’art. 5. Viene proposto, dunque, di estendere l’obbligatorietà dell’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21 settembre 2023. Nelle materie obbligatorie viene proposto l’inserimento, ad esempio, quelle relative ai rapporti di società, e poi il leasing immobiliare, il franchising ed in generale i contratti di subfornitura. Altri tre punti importantissimi riguardano il primo incontro effettivo in mediazione (non più incontro preliminare ed informativo, ma immediatamente effettivo); la presenza delle parti in mediazione (la partecipazione di persona è necessaria, non basta la presenza degli avvocati); la mediazione demandata dal Giudice, con la previsione di obbligo di motivazione da parte di quest’ultimo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo procedere ad una normativa sull’avvio della mediazione

Gli altri sei punti su cui si è soffermata la Commissione Alpa hanno interessato: la proposta del mediatore (divieto di esercitarla se una delle due parti non è presente); i costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione (il primo incontro non potrà essere totalmente gratuito); il gratuito patrocinio anche per la mediazione (facilitazioni fiscali per gli organismi di mediazione); l’eliminazione del termine dei 15 giorni concessi dal giudice per avviare la mediazione; incentivi alla formazione dei nuovi mediatori ed infine la proposta di intervenire in senso normativo sulla questione dell’obbligo dell’esperimento di mediazione in caso di decreto ingiuntivo (ponendo fine alla discrezionalità dei giudici sul decidere se spetta all’opponente o all’opposto).