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Organismo di mediazione: non può limitare la proposta del mediatore

Organismo di mediazione. Il Tribunale di Patti, in una recente ordinanza (datata lo scorso 25 maggio), ritorna sulla possibilità di fare una proposta da parte del mediatore.

Organismo di mediazione e proposta solo in caso di richiesta delle parti

Il giudice istruttore ritiene opportuno che la libera scelta dell’organismo di mediazione cada su ente dotato di regolamento che non limiti il potere (meglio la possibilità) di formulare la proposta solo in caso di richiesta congiunta delle parti. Tali previsioni regolamentari, frustrano lo spirito della norma che è rappresentato dal fornire uno stimolo alle parti per il raggiungimento dell’accordo e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art.13 del dlgs 28 del 2010, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa ad incentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli.

La formulazione della proposta passaggio fondamentale della procedura di mediazione

Prosegue il magistrato siciliano affermando che la formulazione di una proposta da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, altresì valorizzato dalle disposizioni del D.L 22.6.2012 n.83. Viene confermata pertanto la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però presuppone la formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite.

Improcedibilità della domanda in caso di mancata partecipazione personale

L’ordinanza prosegue, non solo rimarcando l’eventuale improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancata partecipazione personale senza giustificato motivo al tentativo di mediazione, ma l’onere da parte del mediatore di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo  un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

Per leggere l’ordinanza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex, oppure clicca qui.

 

Articolo a cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia

Proposta primo incontro? Il Ministero dice NO!

Proposta primo incontro in mediazione? In una recentissima Nota ministeriale(si veda allegato in calce), si chiarisce uno dei punti più problematici che riguarda, ad esclusione della richiesta congiunta delle parti, di quando ed a quali presupposti il mediatore può fare la proposta congiuntamente alla consulenza tecnica.

Proposta primo incontro: il parere del Ministero

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Proposta di accordo: il mediatore deve sempre formularla

Proposta di accordo e mediatori. Tra le varie ordinanze sul ruolo effettivo del mediatore all’interno delle procedure di mediazione, oggi parliamo di quella emessa dalla Corte d’Appello di Milano lo scorso 13 settembre all’interno di una controversia di tipo commerciale tra due imprese. Queste ultime erano già state giudicate dal Tribunale di Milano, che aveva stabilito come la convenuta dovesse effettivamente risarcire la parte attrice. Convenuta che, successivamente, era ricorsa all’appello.

Procedimento di mediazione anche in appello

In fase di appello i magistrati estensori (dott. Amedeo Santosuosso, dott.ssa Francesca Fiecconi, dott.ssa Maria Iole Fontanella) decretano le condizioni di procedibilità per avviare una mediazione. A questo proposito vengono riportati stralci dell’ art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “Decreto del fare” del 2013: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di accordo

Nell’ambito di queste decisioni i giudici della Corte d’Appello meneghina evidenziano poi il ruolo del mediatore durante lo svolgimento della mediazione stessa, anche in contesti di controversie tra aziende (dunque siamo in argomento squisitamente commerciale). Per cui, oltre ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’ organismo che ritengono più idoneo e ad assegnare il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione i giudici dispongono che “Le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato, il quale sarà tenuto sin dal primo incontro a formulare una proposta d’intesa”. La Corte dispone, infine, “…che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo della riservatezza”.

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