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Inadempimento contrattuale: per il Tribunale di Siracusa nel caso di mediazione “delegata”, l’obbligatorietà deriva dal Giudice

L’istante ha notificato atto di citazione alla controparte, per la risoluzione di un contratto per presunto inadempimento contrattuale, riguardante l’acquisto di un motore, poi risultato malfunzionante.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. Alessandro Rizzo, rileva che nel caso di mediazione “delegata” l’obbligatorietà della mediazione deriva direttamente dalla valutazione del Giudice, che non può essere in qualche modo “scavalcata” dal comportamento delle parti in sede di primo incontro “informativo-programmatico”.

Il Magistrato ordina alle parti ed al mediatore, perciò, di cominciare la mediazione sin dal primo incontro: diversamente la domanda avanzata per la richiesta di inadempimento contrattuale verrà dichiarata improcedibile.

Tra l’altro, a maggiormente rafforzare l’ordine, il Giudice ribadisce anche le modalità con la quale la procedura dovrà essere svolta, invitando in mediatore a formulare proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Tuttavia, l’aspetto che colpisce è la premessa fatta dal Dott. Rizzo, che inserisce l’ordine all’interno di un decreto di fissazione udienza: il differimento dell’udienza sembra essere in parte motivato da un affastellamento dei ruoli, che, anche se non in modo palesemente affermato, troverebbe la sua soluzione nella attenta valutazione delle questioni, e nel conseguente ordine di attivare la mediazione.

Come se debba essere il Tribunale l’alternativa alla giustizia “ordinata” della mediazione.

Leggi qui il Decreto del Tribunale di Siracusa del 15 Maggio 2018

 

TAR Abruzzo: La proposta del mediatore prescinde dalla presenza e dalla volontà delle parti

TAR Abruzzo. Assoggettare la formulazione della proposta del mediatore alla volontà delle parti potrebbe condurre ad un inaridimento del procedimento di mediazione, soprattutto tenendo conto dei suoi scopi deflativi. È stato questo il principio guida seguito dal TAR Abruzzo, sede di Pescara, Sez. I, nella sentenza del 24 febbraio – 13 marzo scorso in cui si è pronunciato su un regolamento di procedura. In una parte di questo regolamento, infatti, veniva impedita la formulazione della proposta di mediazione in caso sia di mancata adesione di una delle parti, sia in caso di mancata richiesta congiunta.

Tar Abruzzo: le funzioni principali della mediazione sono quelle attive e deflattive

Il TAR Abruzzo ha dunque ritenuto illegittimo tale parte del regolamento, dal momento che funzioni principali dell’istituto della mediazione sono proprio quella attiva e deflattiva. Non bisogna, perciò, limitare la proposta di mediazione alla mera ricognizione delle attività delle parti – con la conferma di un onere del mediatore di formulazione di una proposta anche in assenza della concorde volontà delle parti.

Principio enunciato anche dal Ministero della Giustizia

Già la Direttiva del ministro della Giustizia, nel 5 novembre 2013, aveva evidenziato come il procedimento di mediazione debba costituire “un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie“, cassando quindi tutte le interpretazioni che intendevano relegarlo nella sola condizione di procedibilità e in un “vuoto ed oneroso adempimento burocratico”.

Il mediatore ha l’obbligo di portare avanti la proposta di mediazione anche con solo una parte

Ancora prima, il 4 aprile del 2011, il ministero della Giustizia con una circolare aveva già avuto modo di chiarire, in ossequio al principio di effettività, come il mediatore avesse l’obbligo di portare avanti la proposta di mediazione anche in presenza di una sola parte, potendo “ragionare” con l’unica parte presente nel procedimento. Questo perché la sola parte presente potrebbe rivalutare la situazione e rivedere o rimodulare la pretesa originaria. Anche secondo il TAR Abruzzo, quindi, il mediatore ha l’onere di conformare la sua attività ad un’ottica propulsiva ispirata ai canoni di efficacia ed effettività del procedimento.

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