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Riflessioni fiorentine (a freddo) sul convegno del 13 ottobre a Firenze

Riflessioni fiorentine. Sono trascorse due settimane dall’evento formativo – culturale di Firenze e le impressioni e le considerazioni da fare e sul da farsi non sono poche. Il convegno (la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale) ha lasciato il segno, sia per l’impeccabile organizzazione che per il messaggio, o i messaggi, che ha lasciato che sono tutt’altro che fini a sé stessi ma proiettati verso il futuro.

Questi due aspetti così diversi sono in realtà intimamente connessi per certi versi, poiché solo un coordinamento serio e programmato porta ad annoverare la presenza di autorevoli relatori che sono, a loro volta,  la ricetta per una manifestazione di successo che non ha lasciato nulla all’improvvisazione ed è stata giustamente ripagata non solo dal punto di vista numerico e quindi delle presenze, ma anche dalla qualità dell’indice di gradimento dei, ripetiamo, numerosi partecipanti che gravitano intorno al mondo della mediazione e delle ADR da molti anni ed in maniera seria e professionale.

Riflessioni fiorentine sul portare avanti questa affascinante sfida

Firenze ci ha detto che esiste una volontà di andare avanti in questa affascinante sfida e che questa dichiarazione di intenti è accompagnata da una best practice o modello virtuoso che in terra toscana ha già posto delle solide fondamenta grazie ai “cuori pulsanti” del Progetto Nausica che ha ottenuto risultati talmente positivi che probabilmente nel futuro, nel foro fiorentino, non sentiremo parlare più di enormi quantità di arretrato giudiziario.

Firenze sarà il primo Tribunale in Italia ad avere un “ufficio del processo” che prevede la presenza di esperti in mediazione che coadiuveranno la magistratura nel concordare un programma virtuoso che darà ancora più respiro alla macchina processuale e quindi sarà realtà la tanto attesa efficienza sotto il profilo della tempistica e della qualità del servizio al cittadino. L’augurio è ovviamente quello di un “effetto domino” negli altri Palazzi di Giustizia italiani e che magari l’anno prossimo, in quel di Roma, ci sia una bella testimonianza anche dell’avvocatura che affermi questo necessario e fisiologico cambiamento culturale.

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Consumatori, la competenza territoriale è quella di residenza

Consumatori e cause: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo che li vedono protagonisti, le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle. In particolare, in tema di contratti finanziari, la regola applicata è quella prescritta dall’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206. Il foro di competenza individuato, quindi, nei casi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, è esclusivamente quello di residenza del consumatore medesimo.

Il Tribunale di Firenze applica il Codice del Consumo

È, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 25 febbraio 2016 (giudice Leonardo Scionti). Il caso riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo inviato da una società finanziaria al consumatore che aveva richiesto un finanziamento. Con il decreto ingiuntivo la società pretendeva un pagamento di circa 9 mila euro. Il consumatore si opponeva, a questo punto, al decreto (in qualità di opponente) facendo presente attraverso il suo avvocato come il Tribunale assegnato non fosse competente, in quanto non corrispondente al suo luogo di residenza. La società, in qualità di opposta, deduceva invece l’improcedibilità dell’opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. Contestava poi l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente sostenendo ”di aver agito in buona fede, non essendo a conoscenza del trasferimento di residenza del consumatore”.

Una sentenza a tutela dei consumatori, anche in materia bancaria

Questi i fatti. Il giudice, fatte le dovute valutazioni, accoglie l’opposizione del consumatore, “avuto riguardo all’eccepita incompetenza funzionale del Tribunale adito”. Per applicare questa regola si rifà all’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206 (Codice del Consumo). Secondo questo: ”Le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle”.

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