Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Delibere condominiali: il rebus dei termini d’impugnativa

Il dictum del Tribunale di Milano (n. 13360/2016) oggetto di questo breve commento, tratta uno degli argomenti più dibattuti a livello giurisprudenziale, e non solo, che concerne l’effetto dell’istanza di mediazione rispetto al termine di impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c.. Continue reading →

Diritto d’autore: tutela con procedimento europeo

Oggi parliamo di diritto d’autore e della sua tutela. Recentemente il Tribunale di Milano (Sezioni Specializzate) nella sentenza 6676 del 2016 ha messo in evidenza un nuovo argomento sulla tutela dei diritti d’autore. Per tutelare questi ultimi, cioè, si può ricorrere anche al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale procedimento, lo ricordiamo, viene disciplinato dal Regolamento Europeo 861 del 2007. Proprio tenendo conto di questo regolamento il nostro Paese aveva fissato gli organi competenti ad occuparsi di tali controversie. Essi sono il Giudice di Pace, i Tribunali ordinari civili oppure le Corti d’Appello. Nella materia riguardante la proprietà intellettuale ed industriale (in particolare l’argomento della tutela di marchi e brevetti) competenti sono invece le sezioni specializzate dei singoli Tribunali Ordinari (decreto legislativo 27.6.2003 n. 168). Continue reading →

Mediazione svolta dopo i 15 giorni: il termine non è perentorio

Se il tentativo di mediazione obbligatoria viene esperito oltre il termine dei 15 giorni assegnato dal Giudice la procedura conciliativa non risulta inficiata e, di conseguenza, non si determina né improcedibilità di giudizio, né tantomeno decadenza per opposizione a decreto ingiuntivo, a patto che il tentativo di mediazione risulti effettivo.

Il termine non ha natura perentoria

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (giudice estensore, dott.ssa Valentina Boroni) in un’ordinanza dello scorso 27 settembre. Il motivo risiede nel fatto che il termine stesso dei 15 giorni non possiede natura perentoria e dunque permane la condizione di procedibilità (“tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”). Occorre, pertanto, dare spazio all’effetto sostanziale del procedimento.

Decreto ingiuntivo: gli effetti di decadenza vengono meno

Questo perché, sempre stando alle parole del giudice, riguardo all’argomento della mediazione in questione: “Il procedimento obbligatorio non riguarda la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica”. Per quanto concerne, poi, l’opposizione a decreto ingiuntivo, se il tentativo di mediazione è avvenuto correttamente, gli effetti di decadenza vengono meno. Occorre, però, per arrivare alla decisione, passare ad un’istruttoria non svolta in primo grado.

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Procedura di mediazione: non è valida se svolta in un luogo diverso da quello individuato

Procedura di mediazione: un’interessante ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Milano (sezione civile) lo scorso 26 febbraio, che decide sull’argomento mediazione dal punto di vista del luogo di svolgimento. Il giudice, infatti, stabilisce che avviare una mediazione in un luogo diverso da quello individuato secondo le norme del codice di rito, potrebbe diventare di ostacolo alla conciliazione, rendendo vana la stessa mediazione e quindi non favorendo l’incontro preventivo delle parti in causa per raggiungere un accordo. Si rischia così di trasformare la procedura di mediazione in una semplice formalità.

Assunto valido anche per la procedura di mediazione telematica

Ma c’è di più. In tale ordinanza il giudice, seguendo l’art.4 del Decr.Lgsl n.28/2010, il quale prevede che la domanda di mediazione sia presentata “mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, ritiene che questo assunto può essere ritenuto valido anche per lo svolgimento in via telematica, poiché, si legge: “tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito”. Continue reading →