Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Revirement meneghino sul termine ex art. 5 co 2

Revirement meneghino. Dopo che circa un paio di mesi fa Corte d’Appello di Milano aveva statuito che l’improcedibilità, nel caso di specie, è derivata dalla circostanza che la parte onerata non si sia minimamente curata della facoltà di chiedere una proroga del termine per attivare la mediazione, prima della sua scadenza ai sensi dell’art. 154 c.p.c.., ora aggiusta il tiro e si rende più tranchant sui fatidici 15 giorni ex art. 5 D. Lgs 28/2010 2 co.. Continue reading →

Codice del Consumo: non si applica alle società

Codice del Consumo e competenza territoriale del Tribunale, opposizione a decreto ingiuntivo e pretese creditorie: sono tre gli argomenti affrontati in questa sentenza emessa dal Tribunale di Monza sentenza lo scorso 8 ottobre. In particolare: per l’attribuzione della competenza territoriale non si applica il Codice del Consumo se una delle due parti del contenzioso è rappresentata da una società; per l’opposizione al decreto ingiuntivo il Giudice (dott. Litta Modignani) stabilisce che l’avvio della procedura di mediazione spetta all’opponente; per la pretesa creditoria lo stesso giudice si pronuncia tenendo conto della completa documentazione presentata dall’opposto. Ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Continue reading →

Condominio: via l’inquilino che non rispetta le regole

L’inquilino in affitto che non rispetta le regole imposte dal condominio in cui abita (che si era impegnato a seguire all’atto della firma del contratto di locazione) può essere sottoposto dal proprietario a pronuncia giudiziale che abbia come motivazione l’inadempimento. A stabilirlo è il Tribunale di Monza con la sentenza 2395 del 2016. La decisione arriva proprio a seguito della richiesta di un locatore di sciogliere in tempi anticipati il contratto di affitto a causa della cattiva condotta del conduttore. Nel caso specifico quest’ultimo si era reso colpevole del ripetuto mancato rispetto del regolamento condominiale.

Non osservare le regole del condominio si configura come inadempimento

Il mancato rispetto del conduttore in oggetto si manifestava con rumori molesti e disturbo della quiete degli altri condòmini. I rumori si verificavano ben oltre le 23.00, tanto da indurre l’amministratore del condominio a denunciarlo alle Forze dell’Ordine. Come rileva la sentenza del Tribunale di Monza: il non osservare le regole condominiali da parte del conduttore è un vero e proprio inadempimento. Questo secondo l’art. 1587 c.c., per il quale lo stabile in affitto va utilizzato “per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze”.

Legittimo lo scioglimento del contratto

Nel caso in oggetto, poi, l’inquilino non ha negato le azioni di cui veniva accusato ma si è limitato a sminuirle e minimizzarle. Nello specifico, si trattava di musica ad altissimo volume e rumori di canti e balli anche ben oltre l’orario limite previsto dal regolamento condominiale. Proprio per questo motivo i giudici hanno ritenuto legittimo lo scioglimento del contratto di locazione, dal momento che la violazione delle voci insite al suo interno (tra cui quella di non violare il regolamento condominiale) viene considerata grave.