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III Giornata della Mediazione a Roma: l’Avv. Giovanni Giangreco Marotta su mediazione e imprese

Continuano le interviste ai referenti degli Organismi di Mediazione che hanno confermato la propria presenza alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, iniziativa compulsata da Concilia Lex che si svolgerà il prossimo venerdì 12 Ottobre a partire dalle 15:00 presso il The Church Palace.

L’Avv Marotta, referente dell’Organismo romano Primavera Forense, ai microfoni di Concilia Lex ha auspicato un potenziamento dello strumento della mediazione come previsione stabilita nelle clausole contrattuali, un campo che potrebbe prevedere ampie possibilità di applicazione e di crescita della mediazione.

Mediazione e imprese: quali sviluppi?

Uno spunto interessante, anche in relazione alla partecipazione alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale dell’Avv. Antonio Matonti, Direttore Affari Legali di Confindustria. Un tema attualissimo, quello del rapporto tra imprese e mediazione, ancora più  importante se valutato alla luce degli ultimi dati sulla crescita del Pil nel nostro paese: sicuramente, elemento di attrattiva per gli investitori sarebbe quella di garantire una molto più rapida possibilità di recuperare i crediti e di risolvere le controversie con costi del tutto contenuti. Questo presuppone un’opera di educazione e coinvolgimento delle aziende in modo diretto, che speriamo possa cominciare a breve proprio grazie alle grandi associazioni di imprese.

Ascolta qui l’intervista all’Avv. Giovanni Giangreco Marotta

III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: Concilia Lex parla ai responsabili degli Organismi

Siamo ormai agli sgoccioli del lungo countdown che ci porterà, il prossimo venerdì 12 Ottobre, alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

L’iniziativa promossa da Concilia Lex, arrivata alla terza edizione consecutiva, è stata riconosciuta come iniziativa di riferimento a livello nazionale dagli addetti ai lavori; tanti, infatti, tra i partecipanti, saranno i responsabili di Organismi di Mediazione pubblici e privati; molti erano già intervenuti negli scorsi, ed altrettanti si sono aggiunti quest’anno.

Ci rende soddisfatti il fatto che molti Organismi di Mediazione, e non solo romani, abbiano colto positivamente il nostro invito, individuando nella III Giornata il momento nodale per capire, dopo la conclusione del quadriennio di prova e la consecutiva stabilizzazione, quale futuro ci attende.

La Dott.ssa Mirca Zavatta, responsabile dell’Organismo “Conciliamoci” di Rimini, ha parlato ai microfoni di Concilia Lex per raccontare che cosa ne pensa e che cosa si aspetta  dalla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Che possa essere un evento positivo e propositivo.

Ascolta qui l’intervista

Affitto d’azienda: domanda improcedibile senza l’attivazione della mediazione per la richiesta avanzata in giudizio

 

Il Tribunale di Belluno è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di parte attrice relativa ad un contratto di fitto di ramo d’azienda.

La vicenda

L’attore ha richiesto che la corte condannasse la parte avversa al pagamento dei canoni di locazione non versati, complessivamente circa € 150.000,00, relativi ad una attività di tipo “discoteca” a Cortina d’Ampezzo— oltre alla constatazione dell’intervenuta risoluzione del contratto d’affitto d’azienda ed al riconoscimento di un risarcimento danni per i lavori abusivi che avevano danneggiato l’immobile.

Alla prima udienza, i tre convenuti hanno eccepito l’improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, riguardando la questione “fitto di ramo d’azienda”.

L’istante non ha però avviato il procedimento di mediazione a seguito della eccezione, non chiedendo, recita il Giudice in dispositivo: “la concessione di un termine per l’avvio della mediazione obbligatoria in relazione alle domande soggette alla medesima.”

Mancata attivazione della mediazione

Sebbene l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs  28/2010 e successive modifiche preveda che “l’improcedibilità   deve   essere   eccepita   dal   convenuto,   a   pena   di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, nel caso in esame pare che l’attore abbia volontariamente omesso l’attivazione della mediazione anche se il Giudice, da parte sua, sembrerebbe non aver assegnato alcun termine per l’attivazione della mediazione.

Condivisibile è l’osservazione del Magistrato riguardo al fatto che la mediazione attivata da una delle controparti, per una questione connessa ma non sovrapponibile a quella al suo esame, non potesse essere considerata come satisfattiva per la condizione di procedibilità della domanda attorea.

Il Giudizio si è concluso con il rigetto delle domande di parte attrice e e di parte convenuta. Cui prodest?

Leggi qui la sentenza del Tribunale di Belluno

Condizione di procedibilità per un decreto ingiuntivo: un’ordinanza del Tribunale di Foggia

Con ordinanza del 15 marzo 2018 il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, Dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha assegnato alla Banca, convenuta opposta, i termini per l’attivazione della procedura di mediazione in virtù della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito, ed affinchè potesse essere avverata la condizione di procedibilità.

Rispetto del termine assegnato

La Banca ha attivato nel termine prescritto la procedura di mediazione, a cui ha omesso di invitare l’attore opponente, con il quale si era già precedentemente effettuata altra mediazione senza raggiungere un accordo.

Mancata partecipazione alla mediazione

All’incontro fissato dall’organismo per la mediazione era presente la sola parte attrice opponente, mentre risultavano assenti la convenuta opposta, parte onerata dal Giudice per l’attivazione della procedura di mediazione, e i fideiussori, terzi chiamati.

A questo punto due osservazioni sembrano fondamentali.

Sanzioni ed improcedibilità?

La prima: il giudice considera parimenti ingiustificate le assenze dei fideiussori, che nulla hanno comunicato all’OdM, e l’assenza della Banca, istante del procedimento di mediazione, che ha inviato una comunicazione per motivare la mancata partecipazione alla mediazione con una nota generica e non supportata da prove.

La seconda: alla luce della situazione sopra descritta ed al di là delle sanzioni applicate ed applicande da parte del  Magistrato per censurare il comportamento della Banca in particolar modo, è possibile che il Giudice decida, alla fine,di propendere per dichiarare l’improcedibilità del D.I. opposto?

L’opzione potrebbe non essere del tutto improbabile vista la specificazione del Giudice riguardo al fatto che, per quanto concerne la domanda dell’attore opponente, la condizione di procedibilità si considera avverata con la regolare presenza in sede di incontro di mediazione.

Leggi qui l’ordinanza completa Tribunale di Foggia Ordinanza del 21 Luglio 2018

Non è improcedibilità insanabile il mancato avvio della mediazione

In tema di mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010, il giudice, dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell’azione ma deve assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Questo è quanto specificato dal Tribunale di Arezzo con questa sentenza parziale del 6 Luglio 2018.

Nel caso di specie il Giudice, verificato all’udienza di precisazione delle conclusioni che la mediazione non era ancora stata svolta, ha respinto la richiesta di parte convenuta di improcedibilità della domanda attrice. Il mancato accoglimento della istanza di parte convenuta è motivata in base all’osservazione cheil mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 NON ha natura di improcedibilità insanabile.

Alla luce di questa osservazione, il Giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo ed assegnare alle parti il consueto termine di quindici per l’attivazione della procedura di mediazione.

Leggi qui: Tribunale di Arezzo Sentenza del 6 Luglio 2018

The Church Palace Roma, la cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

“Ogni dettaglio è un’opera d’arte”: questo è l’adagio del The Church Palace Roma, sito in una location unica e storica quale è il Parco di Villa Carpegna, nelle immediate vicinanze del Parco di Villa Doria Pamphilj.  The Church Palace Roma sarà cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: “La mediazione Civile e Commerciale: un’autentica rivoluzione culturale”.

La struttura fu definitivamente inaugurata nel 1955 e successivamente la chiesa e gli storici appartamenti dell’Hotel offrirono ospitalità ad importanti esponenti del clero, tra cui il Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli prima del conclave che lo avrebbe portato a San Pietro.

Un luogo che fonde in maniera eclettica la monumentalità delle forme con il carattere contemporaneo degli spazi, location di prime cinematografiche e mostre d’avanguardia, farà da sfondo alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Lo scorcio ideale per un evento la cui mission è quella di guardare ai nuovi sviluppi della mediazione civile e commerciale nel nostro paese, dando voce ad esponenti del mondo accademico, istituzionale e delle imprese, per consolidare la cultura della mediazione in Italia.

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Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018: uno scorcio sul futuro

Pubblicate le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018.

Nel periodo 1 Gennaio 2018 – 31 Marzo 2018,  fonte – Statistiche sulla Mediazione I Trimestre2018,  le procedure che presentano il tasso più elevato di comparizione dell’aderente sono quelle in materia di affitto d’azienda, passando da un 53,8% ad un 65,1%. Per questa materia vola anche il tasso di successo della procedura, passando dal 27 al 36 percento. In crescita anche le adesioni degli invitati per diritti reali e comodato.

Pressochè invariato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno è il numero complessivo di istanze depositate; un calo sensibile, di circa 2 punti percentuali, si è registrato, invece, nell’attivazione delle procedure vertenti sui contratti bancari. Generalmente immutata è anche la geografia della mediazione, che vede sempre in testa la Lombardia, seguita da Lazio e Campania.

Mediazione e Tribunale delle Imprese

L’osservazione che sorge spontanea riguarda, alla luce dei dati, l’importanza di un auspicabile ampliamento della mediazione alle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Questo allargamento costituirebbe il terreno più fertile per la ricerca di un accordo tra parti, riguardando casi in cui il rapporto tra i contendenti è tendenzialmente destinato a prolungarsi nel tempo. L’applicazione dello strumento “mediazione” sembra il più adatto a rispondere alle esigenze delle aziende, in special modo per le materie del diritto industriale, del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, consentendo il duplice beneficio di contrarre i costi, ma, soprattutto, di ottenere risultati concreti nel minor tempo possibile, consentendo alle aziende di mantenere la propria competitività sul mercato.

Clicca qui per consultare le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018

Tribunale di Velletri: improcedibile la pretesa azionata se la parte non è personalmente presente all’incontro di mediazione

Il Tribunale di Velletri, nella persona della Dott.ssa Maria Casaregola,evidenzia che in mancanza della parte personalmente presente dinanzi al mediatore non è possibile raggiungere alcun accordo perché la stessa non può esprimere le proprie determinazioni in ordine alla questione su cui verte l’interesse controverso.

Quale procura in mediazione?

Inoltre, nel processo verbale di mediazione, non è presente alcun riferimento alla procura di cui era munito l’avvocato di parte attrice all’esito del primo incontro di mediazione: detto diversamente l’avvocato di parte attrice non si è munito di valida procura notarile, che dovrebbe essere conferita per ragioni di oggettiva impossibilità della parte sostanziale a partecipare all’incontro di mediazione.

E neppure è applicabile, in questo caso, la sanzione che prevede la condanna al pagamento del contributo unificato per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, perché essa può essere irrogata alla parte che non è onerata all’attivazione della procedura di mediazione.

Una sentenza, dunque, interessante, che getta luce sulla annosa questione della presenza personale e sostanziale della parte all’incontro di mediazione e sulle adeguate modalità di rappresentanza della stessa.

Leggi tutta la sentenza Tribunale di Velletri sentenza del 22 maggio 2018

Eccezione di improcedibilità della domanda: è accolta se la mediazione viene depositata oltre il termine

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Carmela Benigno, ha accolto l’eccezione della convenuta di dichiarare improcedibile la domanda attorea per aver presentato la relativa domanda di mediazione disposta dal Giudice oltre il termine, nel caso considerato perentorio, di 15 giorni.

Si tratta di una pronuncia che si pone in contrasto rispetto ad alcune sentenze che invece avevano propeso per una interpretazione più flessibile di tale termine (si vedano in tal senso le osservazioni del Giudice del Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale), anteponendo la volontà conciliativa e la finalità deflattiva della procedura al rispetto della formalità ed all’adempimento del termine stabilito ex lege

Tra l’altro, la Dott.ssa Benigno specifica che non sarebbe stata accoglibile la fissazione di un ulteriore termine per sanare l’inadempienza.

Il dibattito sul punto è tutt’altro che vicino ad una risoluzione definitiva, e solo una pronuncia di legittimità quale dovrebbe essere quella della Suprema Corte, in mancanza di chiarimenti ai dettati normativi, potrebbe portare alla risoluzione di un aspetto fondamentale della procedura di mediazione.

Giudice di Pace di Nocera Inferiore sentenza del 18 Gennaio 2018

Inadempimento contrattuale: per il Tribunale di Siracusa nel caso di mediazione “delegata”, l’obbligatorietà deriva dal Giudice

L’istante ha notificato atto di citazione alla controparte, per la risoluzione di un contratto per presunto inadempimento contrattuale, riguardante l’acquisto di un motore, poi risultato malfunzionante.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. Alessandro Rizzo, rileva che nel caso di mediazione “delegata” l’obbligatorietà della mediazione deriva direttamente dalla valutazione del Giudice, che non può essere in qualche modo “scavalcata” dal comportamento delle parti in sede di primo incontro “informativo-programmatico”.

Il Magistrato ordina alle parti ed al mediatore, perciò, di cominciare la mediazione sin dal primo incontro: diversamente la domanda avanzata per la richiesta di inadempimento contrattuale verrà dichiarata improcedibile.

Tra l’altro, a maggiormente rafforzare l’ordine, il Giudice ribadisce anche le modalità con la quale la procedura dovrà essere svolta, invitando in mediatore a formulare proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Tuttavia, l’aspetto che colpisce è la premessa fatta dal Dott. Rizzo, che inserisce l’ordine all’interno di un decreto di fissazione udienza: il differimento dell’udienza sembra essere in parte motivato da un affastellamento dei ruoli, che, anche se non in modo palesemente affermato, troverebbe la sua soluzione nella attenta valutazione delle questioni, e nel conseguente ordine di attivare la mediazione.

Come se debba essere il Tribunale l’alternativa alla giustizia “ordinata” della mediazione.

Leggi qui il Decreto del Tribunale di Siracusa del 15 Maggio 2018