Il senso dell’art.17 del dlgs 28/2010 deve essere interpretato in riferimento al contenuto e al senso delle parole in esso riportate.
Quando si legge “ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” vuole significare che l’esenzione di cui si fa riferimento nell’articolo 17, e parliamo di verbale di accordo firmato in mediazione il cui oggetto è il trasferimento di quote di immobile, non è relativa alla sola imposta di registro nei limiti dei 50 mila euro di valore ma anche all’imposta ipotecaria e catastale. Ciò si intende in quanto lo stesso articolo 17 estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione.
Si precisa espressamente che la mediazione costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie
alternativo a quello giudiziario, introdotto con l’ art. 17 del DL 28/2010, con una disciplina fiscale
di carattere agevolativo.
Tale regime di favore, funzionale all’istituto della mediazione, trova applicazione anche per i
verbali recanti trasferimenti di immobili. Tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; infatti con la parola tutti relativi al procedimento di mediazione il legislatore ha compreso anche il verbale di accordo, e l’esenzione si estende ad ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ivi comprese le imposte ipotecarie e catastali.