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Autorevolezza del mediatore: guida con l’esempio

Ebbene sì, come ogni leader degno di questo nome, il mediatore ha il compito di guidare le parti, di traghettarle verso una soluzione soddisfacente, verso un successo duraturo e tangibile.

L’autorevolezza del mediatore si concretizza nel saper guidare con l’esempio concreto e tangibile del suo comportamento.

Il mediatore ha il polso delle relazioni tra le parti, sa perfettamente interpretarne il linguaggio paraverbale e gestirne le sicure criticità che le hanno portate davanti a lui.

In effetti, la crescita delle mediazione, in quantità e qualità, si è accompagnata ad una sempre più profonda autoconsapevolezza.

Il mediatore come gestore di risorse umane

ln questo orizzonte, nella facoltà del mediatore di indirizzare gli orientamenti delle parti, le competenze professionali devono necessariamente accompagnarsi ad un complesso di caratteristiche che costituiscono l’autorevolezza del mediatore.

Credito e fiducia, sono gli elementi fondamentali di cui il mediatore deve munirsi per ricoprire il proprio ruolo con successo ed in maniera fruttuosa, facendo leva su un galateo non scritto di gesti e comportamenti che le parti percepiscono, recepiscono e che stimolano reazioni positive.

Una accoglienza adeguata, cordiale ma non confidenziale, assicurarsi che i presenti siano a proprio agio, evitare di intrattenersi con una delle parti prime che l’incontro abbia avuto effettivamente inizio, influenzano in maniera favorevole l’atteggiamento dei litiganti ed accrescono la credibilità e l’autorevolezza del mediatore stesso.

Inoltre, se il mediatore è innanzitutto un facilitatore della comunicazione, la capacità di ascolto e la parafrasi diventano essenziali.

Essere capace di ”riportare” sapientemente i pensieri delle parti, enfatizzando all’altro quanto di utile e positivo è emerso, di stemperare le espressioni più crude, contribuiscono, da un lato, alla costruzione di un contesto dialettico, e dall’altro, suscitano spirito di emulazione nelle parti che, pur senza accorgersene in quel momento, si affidano all’autorevolezza del mediatore.

Comunicare in mediazione: quello che si dice e quello che arriva

Il mediatore comunica anche se non parla: il linguaggio del corpo, l’atteggiamento e una postura protesa verso l’interlocutore, enfatizzano la sua autorevolezza, la predisposizione all’ascolto ed all’accoglienza delle emozioni altrui, e veicolano i processi decisori, e accrescono il suo credito.

Queste competenze, in buona parte innate, costituiscono l’intelligenza emotiva del mediatore. Essa nutre l’autorevolezza del mediatore al tavolo della mediazione, l’attribuzione, di fatto, di un ruolo che si acquista e cresce nel campo dell’empirico e non solo per titolo.

Remissione in termini in mediazione: il caso di Torre Annunziata

Anche alla mediazione si applica la disciplina dell’art. 153 c.p.c. per la remissione in termini quando l’errore o il ritardo non è imputabile alla parte ma ad evento estraneo alla sua volontà.

La protagonista è una banca, specializzata in crediti commerciali, che si è vista costretta a chiedere al Giudice del Tribunale di Torre Annunziata la remissione in termini per la proposizione della domanda di mediazione a seguito dello scioglimento della riserva del Magistrato e pedissequa ordinanza di esperimento della mediazione.

Un nuovo termine per la mediazione

Il Magistrato ha appurato la mancata trasmissione dell’ordinanza da parte della cancellaria e la conseguente mancata conoscenza da parte delle parti. Di qui l’accoglimento del giudice della richiesta attrice di remissione in termini per la mediazione.

Risolto il problema con il termine per l’avvio della mediazione, rimane quello relativo al prolungarsi del giudizio che, dal 20 maggio 2017, data della prima udienza e della prima ordinanza per l’avvio della mediazione, le parti si sono viste rinviare all’udienza al 16 ottobre 2018. Non resta che sperare che, nelle more, le parti raggiungano un accordo con soddisfazione di tutti rinunciando al pendente giudizio.

Leggi qui l’ordinanza completa

Verbale di mediazione: se è firmato dai soli avvocati?

E’ sempre vero che il verbale di mediazione positivo ed il relativo accordo debbano necessariamente essere omologati dal presidente del Tribunale per ottenere un titolo esecutivo, quando la sottoscrizione dello stesso è stata effettuata dai soli legali?

Attestazione di conformità: sempre necessaria?

La risposta potrebbe essere meno scontata di quel che si pensi alla luce della sentenza emessa in data 7 settembre 2016 dalla Dott.ssa Valentina D’Aprile del Tribunale di Bari. Il Magistrato ha stabilito che nel verbale di mediazione di esito positivo e nell’allegato accordo di conciliazione, l’omessa certificazione e attestazione di conformità sono ininfluenti ai fini della eventuale inefficacia esecutiva del titolo / verbale di mediazione per raggiungimento dell’accordo.

Difatti, l’opponete debitore- esecutato, aveva avanzato la richiesta di sospensione dell’esecuzione del rilascio dell’immobile perché il verbale di mediazione, sottoscritto dai soli avvocati, e privo dell’attestazione di conformità, sarebbe stato inidoneo, mancando soddisfacente certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico per dar seguito all’esecuzione del precetto.

Per quanto possa essere condivisibile la conclusione cui perviene  il giudice barese, che sottolinea come la presenza e la sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’allegato accordo da parte dei solo legali assolva di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico, scopo che ha reso obbligatoria la loro presenza in mediazione, fa più  rumore il silenzio riguardo alla assenza ed alla mancata sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’accordo dalle parti stesse, dai soggetti, cioè, protagonisti della vicenda.

E l’assenza delle parti?

Non possiamo sapere se il verbale di mediazione,  e soprattutto l’accordo, sarebbero mai stati effettivamente sottoscritti dalle parti ed è lecito  pensare che il mancato rispetto delle pattuizioni possa essere nato per una mancata aderenza tra le condizioni dell’accordo e le effettive volontà di una delle parti. Crediamo che questo debba far riflettere, più che sulle eventuali questioni successive al mancato rispetto dell’accordo, su quanto e quanto ancora sia fondamentale insistere su un genuino e positivo egocentrismo delle parti in mediazione.

 

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