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Affitto d’azienda: domanda improcedibile senza l’attivazione della mediazione per la richiesta avanzata in giudizio

 

Il Tribunale di Belluno è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di parte attrice relativa ad un contratto di fitto di ramo d’azienda.

La vicenda

L’attore ha richiesto che la corte condannasse la parte avversa al pagamento dei canoni di locazione non versati, complessivamente circa € 150.000,00, relativi ad una attività di tipo “discoteca” a Cortina d’Ampezzo— oltre alla constatazione dell’intervenuta risoluzione del contratto d’affitto d’azienda ed al riconoscimento di un risarcimento danni per i lavori abusivi che avevano danneggiato l’immobile.

Alla prima udienza, i tre convenuti hanno eccepito l’improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, riguardando la questione “fitto di ramo d’azienda”.

L’istante non ha però avviato il procedimento di mediazione a seguito della eccezione, non chiedendo, recita il Giudice in dispositivo: “la concessione di un termine per l’avvio della mediazione obbligatoria in relazione alle domande soggette alla medesima.”

Mancata attivazione della mediazione

Sebbene l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs  28/2010 e successive modifiche preveda che “l’improcedibilità   deve   essere   eccepita   dal   convenuto,   a   pena   di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, nel caso in esame pare che l’attore abbia volontariamente omesso l’attivazione della mediazione anche se il Giudice, da parte sua, sembrerebbe non aver assegnato alcun termine per l’attivazione della mediazione.

Condivisibile è l’osservazione del Magistrato riguardo al fatto che la mediazione attivata da una delle controparti, per una questione connessa ma non sovrapponibile a quella al suo esame, non potesse essere considerata come satisfattiva per la condizione di procedibilità della domanda attorea.

Il Giudizio si è concluso con il rigetto delle domande di parte attrice e e di parte convenuta. Cui prodest?

Leggi qui la sentenza del Tribunale di Belluno