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Udienza di rinvio e mediazione

La condizione di procedibilità risulta avverata nel momento in cui, il primo incontro di mediazione si tiene entro la data di udienza fissata dal giudice per la prosecuzione del giudizio.

Il giudice, facendo riferimento ad entrambi gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti in merito alla natura ordinatoria e perentoria del termine di 15 giorni, assegnato per il deposito dell’istanza di mediazione, ribadisce nel caso di specie, che la parte opponente ha depositato, con colpevole ritardo, la domanda di mediazione, solo 4 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice, con ciò pregiudicando l’effettivo esperimento del procedimento.

Poiché la condizione di procedibilità si considera avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro informativo programmatico, ed essendo giunti all’udienza senza che esso si fosse svolto a seguito del tardivo deposito dell’istanza per inerzia della parte, la domanda proposta dagli attori è correttamente dichiarata improcedibile.

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Sospensione feriale e mediazione

La dott.ssa Maria Grazia Berti, Giudice del Tribunale di Roma, ha rilevato in questa sentenza che, la sospensione dei termini nel periodo feriale, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte attivi preventivamente istanza di mediazione, in una controversia  che rientri nell’obbligatorietà ai sensi dell’art.5 D. Lgs 28/2010.

Pertanto nel calcolo dei termini decadenziali per l’attivazione della mediazione, devono essere scomputati i 31 giorni del periodo feriale. A conclusione poi, della procedura, dal momento del deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo, il termine decorre ex novo. In buona sostanza la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza con la conseguenza che l’istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 co. 2° c.c. (Cass. SSUU 17781/13).

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La presenza della parte a tutela della corretta procedura

Il dott. Massimo Moriconi, Giudice del Tribunale di Roma, asserisce che è escluso dalla legge alla radice che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione con la presenza del solo avvocato, seppur munito di delega del cliente.

L’art. 8 primo comma terzo periodo dispone che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al

termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

E prosegue, prevedendo che durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione

e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro,

invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di

mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Occorre chiedersi se l’espressione “parte” possa essere correttamente interpretata.

Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore

professionale il quale può, grazie all’ interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a

ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni

in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e

definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione. Solo la parte personalmente conosce intimamente e profondamente quali siano i suoi

reali interessi, quali i punti fermi ed irrinunciabili e quali quelli che tali non sono.

Va considerato inoltre che la mancanza della presenza personale, è idonea, indirettamente, ad

affievolire le possibilità di un accordo, anche per un’altra ragione.

Può accadere, che la parte non presente in mediazione (e delegante) rinneghi l’accordo raggiunto

dall’avvocato che abbia asserito, verbalizzandolo in mediazione, di rappresentarla.

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