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Mediazione obbligatoria se l’oggetto del contratto non concluso prevede il trasferimento della proprietà

L’azione ex art.2932 c.c.  proposta dalla parte A, ha per oggetto un contratto di compravendita di due piccoli appezzamenti di terreno, ed è diretta a far valere un diritto di obbligazione che tiene conto degli effetti del contratto non concluso.

Seppur quindi, l’azione sia a carattere personale, relativo a contratto definitivo di compravendita non concluso,  viene evidenziato in sentenza, dal Giudice del Tribunale di Teramo, Dott. Eloisa Angela Imbesi, che nella specifica fattispecie, il contratto avesse ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell’oggetto della domanda.

Ne consegue che, non avendo parte A, avviato il procedimento di mediazione come azione relativa a controversia in materia di diritti reali contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 5 D. Lgs 28/2010, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

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Delega avvocato in mediazione con procura notarile: dichiarata improcedibile la domanda

La sentenza del Giudice Fabrizio Pasquale del Tribunale di Vasto, che dichiara improcedibile la domanda di parte istante, riprende uno degli argomenti più dibattuti della procedura di mediazione.

Durante il procedimento di mediazione, che si è articolato in più incontri, il legale rappresentante della società parte istante,  non è mai comparso personalmente, ma solo attraverso il suo avvocato munito di procura  speciale notarile.

Le argomentazioni del giudice si basano su tre principi fondamentali: 1. non è possibile applicare alla procedura di mediazione le norme del processo che consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore; 2. la funzione dell’avvocato in mediazione come da art.5, comma 1 bis e comma 2, D. Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa; 3. La sola presenza dell’avvocato senza neanche un fiduciario della parte con cui interagire, impedisce al mediatore di svolgere la sua funzione, quale quella di comprendere gli interessi, i bisogni e  i sentimenti delle parti coinvolte.

Pensare infatti di svolgere la mediazione con l’incontro tra mediatori e avvocati, svuoterebbe di significato l’istituto stesso.

In conclusione, il Giudice Fabrizio Pasquale, esclude che la procura speciale notarile al proprio avvocato possa sanare il vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione ed il relativo rischio di improcedibilità della domanda.

L’atteggiamento assunto dalla parte istante e dal suo avvocato, ha ostacolato il crearsi di occasioni di confronto e di dialogo tra le parti ed il mediatore, contrastante in tutto con lo spirito della mediazione.

Il giudice dichiara improcedibile la domanda.

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La mancata partecipazione di una parte all’incontro di mediazione non comporta l’improcedibilità della domanda.

La sentenza del Giudice del Tribunale di Savona riferisce della richiesta della parte convenuta, di improcedibilità della domanda di parte istante, a seguito della mancata partecipazione di quest’ultima al primo incontro informativo programmatico.

Trattasi di materia condominiale, e fermo restando l’obbligatorietà della mediazione come previsto dall’art.5 del Dlgs 28/10 e la necessaria partecipazione fisica delle parti assistite dagli avvocati,  parlare di improcedibilità, secondo il Giudice, è una conclusione eccessiva.

La mancata partecipazione delle parti, prevede secondo l’art. 8, co 4 bis Dlgs 28/10 una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art.116 c.p.c.: ciò significa che l’assenza della parte attrice o del convenuto, sarà valutabile come argomento di prova contro l’assente, durante il processo.

Il mediatore ad inizio procedura invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la mediazione, pertanto con l’assenza, la parte esprime inconfutabilmente la volontà di non procedere. L’ordinamento riconosce il diritto a non partecipare al processo restando contumace senza conseguenze sul piano processuale, in modo analogo deve essere riconosciuto il diritto a non aderire al procedimento di mediazione. Il giudice sottolinea inoltre il fatto che la presenza fisica della parte non è garanzia di un impegno effettivo a conciliare la lite: presenziare all’incontro di mediazione è d’obbligo ma l’inosservanza non comporta automaticamente l’improcedibilità.

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