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La Mediazione è prevalente rispetto alla negoziazione assistita.

Il Tribunale di Torre Annunziata nel decidere una controversia tra un Condominio ed un privato, avente ad oggetto << risarcimento danni>>, l’attrice ebbe a promuovere, preliminarmente la mediazione ai sensi dell’art 5 comma 1bis d.lvo 28 del 2010.

Il Condominio convenuto ebbe ad eccepire l’improcedibilità della domanda, in quanto l’attrice non aveva esperito ai sensi dell’art  3 D.L. 132/2014 la negoziazione assistita.

Il Tribunale con la sentenza n. 740/2018 ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.

Ritiene la Dott.ssa Blasi, Giudice relatore, << … il legislatore ha inteso  accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumolo tra negoziazione assistita e la mediazione, sicchè, tutte le volte in cui la controversia  sia tanto tra quelle indicate dal d.l. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell’art 5 comma 1bis d.lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione assistita  carattere di obbligatorietà>>.

Ritiene il Tribunale di poter dare continuità al principio sancito dagli Ermellini che con la decisone del 2015 hanno affermato il principio secondo cui: <<  La norma è stata costruita in funzione deflattiva  e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo,e, dunque, dell’efficienza processuale.>>.               [ Sent. n. 24629/2015]

Conclude la Dott.ssa Silvia Blasi, << Se, dunque in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo, non può ritenersi conforme alla funzione della n.a. un’interpretazione esclusivamente formalistica dell’istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia  utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore prevalente rispetto a quello della negoziazione assistita>>.

La sentenza in commento è di particolare importanza anche alla luce del dibattito parlamentare  circa la riforma del codice di procedura civile, che intende potenziare la negoziazione assistita, laddove, la mediazione è  prevalente rispetto all’istituto della negoziazione assistita.

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Le parti inviate dal giudice in mediazione, devono scegliere un organismo competente e professionale

Il Giudice Dott. Massimo Moriconi, del Tribunale di Roma, nella sua ultima ordinanza del 04 febbraio 2019, invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.

Analizzata la documentazione, e valutato che ci fossero tutti i presupposti per le parti, di addivenire ad un accordo conciliativo, dispone un percorso di mediazione demandata.

Fissa il termine dei 15 giorni, rimette alle parti, congiuntamente oppure a chi per prima vi proceda, la scelta accurata di un organismo di mediazione: la scelta deve essere motivata da comprovate esperienza e professionalità dell’ente, caratteristiche utili e necessarie affinché si svolga proficuamente la procedura di mediazione, si raggiunga nel più breve tempo possibile la conclusione, che deve essere vantaggiosa per tutte le parti dal punto di vista economico, fiscale e per la controversia stessa.

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La CTU svolta in mediazione è producibile in giudizio se svincolata dalla riservatezza

La sentenza del Giudice dott. Paola Mariani del Tribunale di Ascoli Piceno, è riferita ad una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento in cui è stata eccepita la contabilizzazione di interessi e commissioni non pattuiti.

Viene espletata la  CTU  in seno al procedimento di mediazione su invito del giudice, ma che non ha esito positivo.

La consulenza tecnica redatta in sede di mediazione – che è confluita nel giudizio unitamente al verbale negativo di mediazione, peraltro con il consenso delle parti  svincolata da riservatezza – ha consentito di accertare come prive di pregio giuridico le contestazioni degli opponenti sulla illegittima computazione dall’inizio del rapporto di interessi anatocistici oltre a spese non documentate e commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute.

L’elaborato peritale ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, altresì che la stessa sia vincolante fra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in sede di mediazione ha i suoi vantaggi di costi e di tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe

appunto ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici, o, come nel caso de quo, prodotta da una delle parti unitamente al verbale negativo stante il consenso allo svincolo dalla riservatezza e dunque alla producibilità in giudizio.

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L’amministratore necessita della delibera assembleare per partecipare alla mediazione

La sentenza del Giudice del Tribunale di Roma, dichiara improcedibile la domanda di parte istante, amministratore del condominio X,  che legittima la sua autonoma posizione a partecipare alla mediazione senza alcuna delibera assembleare.

Premesso che la legge distingue chiaramente la legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi dalla legittimazione a partecipare alla procedura di mediazione esclusivamente con delibera assembleare, la disciplina è chiara nell’attribuire allo stesso amministratore capacità di negoziare sulla res controversa salvo poi la ratifica da parte dell’assemblea della proposta di mediazione.

Ne consegue, nel caso specifico, che la pronuncia di improcedibilità del giudice, è riferita di fatto alla procedura di mediazione che, se pur attivata, non ha avuto luogo perché l’amministratore vi ha partecipato privo di legittimazione assembleare.

Non vi è in capo alla parte istante, il condominio, il solo obbligo di introdurre la composizione della lite come previsto da D. Lgs 28/2010, ma anche di presenziare munito dei poteri necessari per il buon esito del procedimento, rimanendo altrimenti una procedura priva di scopo.

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