Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Primo trimestre 2018: le statistiche Concilia Lex sul quotidiano “Il Mattino”

 

Oggi il quotidiano “Il Mattino” ha pubblicato i dati comparativi di Concilia Lex relativi alle mediazioni del periodo primo trimestre 2017 – primo trimestre 2018.

I dati sono interessati perché evidenziano una significativa crescita di Concilia Lex a tutti i livelli della procedura: nel numero totale dei depositi, degli accordi raggiunti e dell’utilizzo dei servizi digitali.

Dai dati emerge un rafforzamento generale del network in cui sono coinvolte circa 50 sedi di mediazione in Italia, confermando la Campania regione con il maggior numero di mediazioni.

Sui sistemi digitali si è soffermata l’attenzione del prestigioso quotidiano, individuati quale carattere distintivo del management di Concilia Lex; come sottolineato dall’Avv Carmelo Cavallaro, referente nazionale dell’Organismo Concilia Lex, l’investimento nei servizi in rete mira a rendere più accessibile la mediazione ed a diffondere questo strumento in Italia.

Materie oggetto di mediazione: una nota del Ministero apre la strada a nuovi scenari

Una nota del Ministero della Giustizia, recentemente indirizzata all’Odm, motiva così la mancata partecipazione ad una mediazione (la parte era stata invitata per una equa riparazione per indennizzo da ritardo processuale di danni patrimoniali e non patrimoniali): “l’incertezza interpretativa in ordine alla applicabilità dell’istituto della mediazione alle controversie in cui siano parti le amministrazioni pubbliche…”(si fa riferimento agli eventuali esborsi delle spese per la procedura di mediazione).

La comunicazione ministeriale, all’apparenza un semplice diniego di partecipazione alla mediazione, stimola una riflessione sugli scenari futuri di questo strumento in Italia e sulle possibili materie oggetto di mediazione.

È lecito pensare che il Legislatore, preso atto di una oggettiva difficoltà di mediare con alcuni soggetti, ad esempio Pubbliche Amministrazioni ed aziende sanitarie, ritenga infruttuoso portare avanti il progetto della mediazione in queste aree e stia valutando di trovare nuovi campi di applicazione della disciplina. E’ palese che alcuni percorsi burocratici nel nostro paese non siano ancora stati snelliti, e con tali iter deve confrontarsi la mediazione. Ma con quale concreta prospettiva di applicazione efficace?

Tuttavia, seppure alcune materie oggetto di mediazione dovessero essere espunte da quelle previste all’art. 5del D.Lgs. 28/2010, la perdita potrebbe essere colmata in altro modo. Legittimamente si può pensare alla più volte paventata ipotesi di una conversione delle materie oggetto di mediazione volontarie in obbligatorie, oppure alla introduzione delle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Certo, la gestione del contenzioso nel mondo dell’impresa richiede esattamente i 3 caratteri fondamentali della mediazione di rapidità, economicità e riservatezza, ed è terreno fertile per la crescita di questo strumento in Italia.

Primo incontro di mediazione: la volontà delle parti non è sufficiente a giustificare la chiusura della procedura

Un polverone è pronto a sollevarsi sul punto, ma il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l’ordinanza che qui di seguito pubblichiamo integralmente, dimostra quello che Concilia Lex spa sostiene da tempo: il verbale cosiddetto negativo di primo incontro di mediazione può essere considerato alla stregua di un verbale di mancato accordo anche se una vera e propria mediazione, in realtà, non ci è mai stata?

Il verbale negativo

E’ adeguata la definizione di “verbale negativo”? Oppure è talmente generica e vaga da non lasciare intendere per quali circostanze la mediazione sia stata “negativa”?

Il Giudice, Dott.ssa Carla Bianco, con alla mano il “verbale  chiusura primo incontro di mediazione” redatto presso la sede Concilia Lex spa di Caserta da un mediatore esperto, con il quale si attestava la volontà di una delle parti di non procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria, ritiene che una siffatta mediazione non possa nemmeno essere qualificata come mediazione.

La mediazione non può essere considerata come lo spazio in cui gli avvocati, il mediatore ed alla fine anche il giudice stesso, registrano passivamente la volontà delle parti. Né a sostenere l’ipotesi contraria può essere addotta la apparente contraddittorietà degli art. 5 ed 8 del D. Lgs. 28/2010 nella nuova formulazione.

Il principio di effettività

L’ordinanza sottolinea come la mediazione sia governata da un principio di effettività che prescinde la pura volontà delle parti: non è la volontà delle parti che la governa, ma la verifica da parte del mediatore dell’esistenza dei presupposti giuridici, la constatazione della sussistenza di condizioni oggettive che non ostacolino il corretto svolgimento della procedura.

Dunque, per converso, il verbale che attesta la chiusura del primo incontro di mediazione nei termini in cui una delle parti ha espresso la pura volontà di non procedere alla mediazione vera e propria, ha conseguito il risultato sperato di insinuare il dubbio e la curiosità nel Giudice che lo ha letto, persuadendolo definitivamente ad inviare nuovamente le parti in mediazione perchè possano realmente svolgere la mediazione.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinanza del 6 Aprile 2018

Condanna ex art. 96 c.p.c.: una esemplare applicazione del Tribunale di Torino

 

Il Tribunale di Torino con sentenza del 18 Gennaio 2017 dà corpo ad una esemplare applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

La storia

Due aziende, disciplinano contrattualmente una fornitura di beni concordando che la prima versi alla seconda un anticipo, in due soluzioni, entro il termine stabilito.

La committente appaltatrice adempie alle pattuizioni contrattuali, ma tanto non fa l’azienda fornitrice, che omette di restituire, seppur promesso, l’importo versato a titolo di anticipo. Pertanto la committente deve procedere giudizialmente per vedersi riconosciuto il diritto di rientrare delle somme versate. Trattandosi di “vendita di cose mobili”, invita controparte alla negoziazione assistita, ma senza riscontro.

Le considerazioni

A riguardo, espone il Giudice  Giacomo Oberto, che la mancata risposta al tentativo di negoziazione assistita, comporta la condanna ex art. 96 c.p.c.  per lite temeraria.

Infatti l’ipotesi prevista dall’art. 96 c.p.c. non è collegata alla prova  del danno subito, ma è una sanzione volta a punire un evidente comportamento  di mala fede,  puramente finalizzato alla dilazione del processo. Questo abuso del processo è tanto più grave perché oltre a produrre effetti deleteri per l’attrice, che oltre l’impossibilità di concludere il lavoro commissionatole si è vista sottrarre circa 40.000,00 € che non ha potuto recuperare nel minor tempo possibile, è la manifestazione di una troppo consueta condotta che tiene in ostaggio i Tribunali, i quali diventano luogo della non-giustizia.

L’applicazione sistematica della condanna ex art. 96 c.p.c. per sanzionare il mancato riscontro alla negoziazione assistita, così come la mancata partecipazione alla mediazione, diventa strumento dei Giudici per opporre resistenza all’abuso del processo, e per dare vita a dei veri propri orientamenti giurisprudenziali tesi a scoraggiare, diffusamente, la strumentalizzazione della giustizia.

Leggi qui la sentenza integrale del Tribunale di Torino del 18 Gennaio 2017

La mediazione si ripete, se l’istante ed il mediatore non sollecitano l’invitato a partecipare all’incontro di mediazione

La pronuncia del Tribunale di Vasto del 29 Gennaio apre un orizzonte nuovissimo: la mediazione si ripete, se l’istante ed il mediatore non sollecitano a sufficienza l’invitato a partecipare all’incontro di mediazione.

Deve, la parte istante, tramite il mediatore, attivarsi con qualunque mezzo ed iniziativa possibile per fare in modo che la parte invitata, assente al primo incontro, si presenti necessariamente all’incontro di mediazione?

Il Giudice, Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo, ha deciso di rinviare nuovamente le parti in mediazioni, motivando la decisione in base a queste 3 circostanze:

  • la parte istante non è comparsa personalmente dinanzi al mediatore all’appuntamento fissato per l’incontro di mediazione;
  • il mediatore non si è attivato a sufficienza, con tutti i mezzi a sua disposizione, a far presenziare la parte convocata all’incontro di mediazione;
  • il procuratore della parte istante non ha adeguatamente sollecitato il mediatore affinchè si attivasse per fare in modo che l’invitato comparisse, e comparisse personalmente.

E’ singolare che nel caso in esame il Giudice, invece di irrogare la sanzione prevista dall’art. 8 del D. Lgs 28/2018, abbia caricato l’istante di un obbligo di diligenza e cooperazione che non ha trovato neppure l’opportunità di esprimersi con una controparte chiaramente chiusa al dialogo.

Siamo certi che l’ordinanza fornirà ai lettori numerosissimi spunti di dibattito.

Leggi qui l’ordinanza del Tribunale di Vasto del 29 Gennaio 2018

Condanna del Giudice

Una delle parti fallisce: cosa accade alla mediazione demandata dal Giudice?

L’antefatto

Il titolare di un conto corrente bancario ed i fideiussori propongono una domande di ripetizioni di indebito.

L’istituto di credito, costituendosi, eccepisce il mancato esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità alla richiesta avanzata da parte attrice.

L’udienza viene perciò rinviata con fissazione del termine a norma dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per presentare l’istanza di mediazione.

Dopo pochi giorni l’attrice dichiara fallimento ma la domanda per la mediazione demandata non è stata depositata.

Alla successiva udienza i fideiussori ed il curatore fallimentare chiedono al Magistrato di fissare un nuovo termine per il deposito della domanda di mediazione. L’istituto di credito insite nella richiesta di dichiarazione di improcedibilità delle domande diparte attrice.

Il parere

Il Giudice, Dott.ssa Arianna Lo Vasco, evidenzia due punti fondamentali:

  • Natura del termine dei 15 giorni
  • Pubblicazione della sentenza fallimentare ed interruzione dei procedimenti giudiziari, ivi compresa la mediazione

In ordine al primo punto il Magistrato abbraccia la tesi della Corte di Appello di Milano (sentenza del 24.05.2017) secondo cui il termine di 15 giorni non può essere considerato di natura perentoria. Questa interpretazione cozzerebbe con la finalità stessa dell’istituto della mediazione, volta ad uno scopo deflattivo e di pacificazione sociale.

La sentenza

Di maggiore interesse, e soprattutto inedita, è la risoluzione della questione posta al punto 2.

La pubblicazione della sentenza di fallimento, sostiene il Magistrato trapanese con chiaro riferimento all’ art.43 l.f., determina l’interruzione dei procedimenti giudiziari. Tra questi si ricomprende anche la mediazione per il suo stretto legame con il processo: da una parte, per gli espliciti scopi deflattivi , e dall’altra perché suscettibile di incidere sullo svolgimento del processo stesso e sui suoi esiti.

Tribunale di Trapani sentenza del 6 Febbraio 2018

Presenza della parte in mediazione: è obbligatoria anche se la controparte non si presenta

 

Altro provvedimento notevole proveniente dal GdP di Napoli Nord, riguardo alla presenza della parte in mediazione.

Il fatto

Il Giudice di Pace, rilevando il mancato esperimento del tentativo di mediazione per una questione rientrante nelle materie del condominio, autorizza alla chiamata in causa del terzo ordinando che la mediazione demandata venga estesa anche a questo ulteriore soggetto.

La presenza della parte

Raccomanda poi, la personale presenza dell’istante all’incontro di mediazione anche a seguito del rifiuto degli invitati a comparire alla mediazione. L’ esortazione del Magistrato è significante, al di là dell’obbligo già previsto ex lege, perché solo la parte potrebbe rivelare al Mediatore le vere ragioni a fondamento delle richieste avanzate nel giudizio, e dunque concordare con lui una eventuale modalità operativa, magari chiedendo la formulazione di una proposta.

Il terzo chiamato

C’è poi la questione del terzo chiamato, nei confronti del quale pure deve essere avviata la mediazione. Qui è necessario fare un po’ di chiarezza.  In questo caso capita che la stringenza dei termini assegnati per l’attivazione della mediazione non sia compatibile con i tempi per la chiamata del terzo in giudizio. Non di rado capita che questa ulteriore controparte si veda ricevere l’invito alla mediazione demandata senza che il suo intervento sia già stato formalmente notificato per il giudizio.

Leggi qui l’ordinanza completa

Condanna del Giudice

Non si presenta alla mediazione? La condanna del Giudice è necessaria

La sentenza del 15 gennaio 2018 del Tribunale di Palermo ribadisce con forza la condanna  del Giudice  nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, non si presenta alla mediazione.

 

Qui il Magistrato sottolinea con polso che la sanzione pervista dall’ art 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 non è una facoltà attribuita al Giudice, bensì un obbligo. Dunque la condanna del Giudice va irrorata ogni qualvolta che una delle parti non adduca motivazioni valide per giustificare l’assenza alla procedura di mediazione.

Tra l’altro, nel caso della sentenza del 15 gennaio 2018 è l’attore ricorrente, la parte, cioè, che in linea di principio dovrebbe avere interesse allo scioglimento della questione, a non essersi presentata alla mediazione ed anzi, ad aver addotto la mancata conclusione della procedura di mediazione quale motivazione per non aver deposita nei termini  le memorie istruttorie.

Abuso del processo?

A voler pensare male, la questione avrebbe tutte le caratteristiche per rientrare nei casi di “abuso di processo”, che rende tangibile la falla del sistema giudiziario italiano, troppo spesso diventa  covo di chi vuole disattendere i propri oneri ed i propri impegni. E allora che condanna del Giudice sia.

Leggi qui la sentenza integrale del Tribunale di Palermo

Tribunale di Palermo sentenza del 15 01 2018