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Sentenza della Corte di Appello di Salerno n.1562 del 05/11/2021

La Corte di Appello di Salerno  con la sentenza  1562/2021 ci riporta ad una problematica sostanziale per il corretto svolgimento della procedura di mediazione: la presenza delle parti.

L’appellante in giudizio ha eccepito tempestivamente la mancata regolare instaurazione del procedimento di mediazione, a seguito del rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore, dell’eccezione sul presupposto che la parte vi avesse presenziato per mezzo del difensore munito di procura.

La Corte di Appello non ne condivide l’assunto invero che l’art.8 comma 1 terzo periodo d.lgs. n. 28/20210 prevede che al primo incontro e agli altri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono parteciparvi con l’assistenza dell’avvocato.

Da ciò si evince che la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente a pena improcedibilità dell’azione proposta.

Tuttavia, qualora la parte non voglia o non possa partecipare al procedimento di mediazione può farsi sostituire da “chiunque” e quindi “anche” dal difensore, conferendo però apposita procura speciale.

L’oggetto di tale “procura speciale” dovrà essere nello specifico la partecipazione alla mediazione, con riferimento alla procedura, indicandone protocollo, organismo, ragioni della pretesa, conferendo pertanto al proprio legale o chi per esso, il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

La redazione Concilia Lex S.p.A.