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Sentenza della Corte di Appello di Salerno n.1562 del 05/11/2021

La Corte di Appello di Salerno  con la sentenza  1562/2021 ci riporta ad una problematica sostanziale per il corretto svolgimento della procedura di mediazione: la presenza delle parti.

L’appellante in giudizio ha eccepito tempestivamente la mancata regolare instaurazione del procedimento di mediazione, a seguito del rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore, dell’eccezione sul presupposto che la parte vi avesse presenziato per mezzo del difensore munito di procura.

La Corte di Appello non ne condivide l’assunto invero che l’art.8 comma 1 terzo periodo d.lgs. n. 28/20210 prevede che al primo incontro e agli altri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono parteciparvi con l’assistenza dell’avvocato.

Da ciò si evince che la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente a pena improcedibilità dell’azione proposta.

Tuttavia, qualora la parte non voglia o non possa partecipare al procedimento di mediazione può farsi sostituire da “chiunque” e quindi “anche” dal difensore, conferendo però apposita procura speciale.

L’oggetto di tale “procura speciale” dovrà essere nello specifico la partecipazione alla mediazione, con riferimento alla procedura, indicandone protocollo, organismo, ragioni della pretesa, conferendo pertanto al proprio legale o chi per esso, il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

La redazione Concilia Lex S.p.A.

La presenza della parte a tutela della corretta procedura

Il dott. Massimo Moriconi, Giudice del Tribunale di Roma, asserisce che è escluso dalla legge alla radice che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione con la presenza del solo avvocato, seppur munito di delega del cliente.

L’art. 8 primo comma terzo periodo dispone che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al

termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

E prosegue, prevedendo che durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione

e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro,

invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di

mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Occorre chiedersi se l’espressione “parte” possa essere correttamente interpretata.

Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore

professionale il quale può, grazie all’ interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a

ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni

in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e

definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione. Solo la parte personalmente conosce intimamente e profondamente quali siano i suoi

reali interessi, quali i punti fermi ed irrinunciabili e quali quelli che tali non sono.

Va considerato inoltre che la mancanza della presenza personale, è idonea, indirettamente, ad

affievolire le possibilità di un accordo, anche per un’altra ragione.

Può accadere, che la parte non presente in mediazione (e delegante) rinneghi l’accordo raggiunto

dall’avvocato che abbia asserito, verbalizzandolo in mediazione, di rappresentarla.

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Presenza della parte in mediazione: è obbligatoria anche se la controparte non si presenta

 

Altro provvedimento notevole proveniente dal GdP di Napoli Nord, riguardo alla presenza della parte in mediazione.

Il fatto

Il Giudice di Pace, rilevando il mancato esperimento del tentativo di mediazione per una questione rientrante nelle materie del condominio, autorizza alla chiamata in causa del terzo ordinando che la mediazione demandata venga estesa anche a questo ulteriore soggetto.

La presenza della parte

Raccomanda poi, la personale presenza dell’istante all’incontro di mediazione anche a seguito del rifiuto degli invitati a comparire alla mediazione. L’ esortazione del Magistrato è significante, al di là dell’obbligo già previsto ex lege, perché solo la parte potrebbe rivelare al Mediatore le vere ragioni a fondamento delle richieste avanzate nel giudizio, e dunque concordare con lui una eventuale modalità operativa, magari chiedendo la formulazione di una proposta.

Il terzo chiamato

C’è poi la questione del terzo chiamato, nei confronti del quale pure deve essere avviata la mediazione. Qui è necessario fare un po’ di chiarezza.  In questo caso capita che la stringenza dei termini assegnati per l’attivazione della mediazione non sia compatibile con i tempi per la chiamata del terzo in giudizio. Non di rado capita che questa ulteriore controparte si veda ricevere l’invito alla mediazione demandata senza che il suo intervento sia già stato formalmente notificato per il giudizio.

Leggi qui l’ordinanza completa