Il Tribunale di Velletri, nella persona della Dott.ssa Maria Casaregola,evidenzia che in mancanza della parte personalmente presente dinanzi al mediatore non è possibile raggiungere alcun accordo perché la stessa non può esprimere le proprie determinazioni in ordine alla questione su cui verte l’interesse controverso.
Quale procura in mediazione?
Inoltre, nel processo verbale di mediazione, non è presente alcun riferimento alla procura di cui era munito l’avvocato di parte attrice all’esito del primo incontro di mediazione: detto diversamente l’avvocato di parte attrice non si è munito di valida procura notarile, che dovrebbe essere conferita per ragioni di oggettiva impossibilità della parte sostanziale a partecipare all’incontro di mediazione.
E neppure è applicabile, in questo caso, la sanzione che prevede la condanna al pagamento del contributo unificato per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, perché essa può essere irrogata alla parte che non è onerata all’attivazione della procedura di mediazione.
Una sentenza, dunque, interessante, che getta luce sulla annosa questione della presenza personale e sostanziale della parte all’incontro di mediazione e sulle adeguate modalità di rappresentanza della stessa.
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