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Tribunale di Velletri: improcedibile la pretesa azionata se la parte non è personalmente presente all’incontro di mediazione

Il Tribunale di Velletri, nella persona della Dott.ssa Maria Casaregola,evidenzia che in mancanza della parte personalmente presente dinanzi al mediatore non è possibile raggiungere alcun accordo perché la stessa non può esprimere le proprie determinazioni in ordine alla questione su cui verte l’interesse controverso.

Quale procura in mediazione?

Inoltre, nel processo verbale di mediazione, non è presente alcun riferimento alla procura di cui era munito l’avvocato di parte attrice all’esito del primo incontro di mediazione: detto diversamente l’avvocato di parte attrice non si è munito di valida procura notarile, che dovrebbe essere conferita per ragioni di oggettiva impossibilità della parte sostanziale a partecipare all’incontro di mediazione.

E neppure è applicabile, in questo caso, la sanzione che prevede la condanna al pagamento del contributo unificato per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, perché essa può essere irrogata alla parte che non è onerata all’attivazione della procedura di mediazione.

Una sentenza, dunque, interessante, che getta luce sulla annosa questione della presenza personale e sostanziale della parte all’incontro di mediazione e sulle adeguate modalità di rappresentanza della stessa.

Leggi tutta la sentenza Tribunale di Velletri sentenza del 22 maggio 2018

Eccezione di improcedibilità della domanda: è accolta se la mediazione viene depositata oltre il termine

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Carmela Benigno, ha accolto l’eccezione della convenuta di dichiarare improcedibile la domanda attorea per aver presentato la relativa domanda di mediazione disposta dal Giudice oltre il termine, nel caso considerato perentorio, di 15 giorni.

Si tratta di una pronuncia che si pone in contrasto rispetto ad alcune sentenze che invece avevano propeso per una interpretazione più flessibile di tale termine (si vedano in tal senso le osservazioni del Giudice del Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale), anteponendo la volontà conciliativa e la finalità deflattiva della procedura al rispetto della formalità ed all’adempimento del termine stabilito ex lege

Tra l’altro, la Dott.ssa Benigno specifica che non sarebbe stata accoglibile la fissazione di un ulteriore termine per sanare l’inadempienza.

Il dibattito sul punto è tutt’altro che vicino ad una risoluzione definitiva, e solo una pronuncia di legittimità quale dovrebbe essere quella della Suprema Corte, in mancanza di chiarimenti ai dettati normativi, potrebbe portare alla risoluzione di un aspetto fondamentale della procedura di mediazione.

Giudice di Pace di Nocera Inferiore sentenza del 18 Gennaio 2018