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Sentenza Tribunale di Cagliari n.646/2026: eccepire la modalità in videoconferenza non giustifica la mancata adesione.

La sentenza del Tribunale di Cagliari richiama un principio importante: contestare le modalità di svolgimento della mediazione non significa poter rifiutare di partecipare.
Se una parte preferisce l’incontro in presenza, può chiedere un rinvio o una diversa organizzazione, ma deve utilizzare la mediazione come spazio di confronto, anziché sottrarsi alla procedura.
Il messaggio della pronuncia resta attuale: mediazione significa collaborazione, dialogo e autoresponsabilità. Non un semplice adempimento formale, ma un’occasione concreta per affrontare gli ostacoli e cercare una soluzione alla controversia.

Sentenza Tribunale di Torino n.1061/2026: la mediazione demandata in appello.

La decisione del Tribunale di Torino offre uno spunto interessante sul ruolo della mediazione demandata nel processo civile. Il giudice evidenzia come questo strumento possa essere utilizzato anche in appello, quando la controversia è ormai pienamente definita nei suoi aspetti di fatto e di diritto e le parti sono quindi in grado di valutare con maggiore consapevolezza i rischi e le opportunità del giudizio.

L’aspetto più significativo della pronuncia è che la mediazione non viene considerata un semplice passaggio imposto dalla legge, ma uno strumento processuale da utilizzare quando può realmente favorire una soluzione della lite. Proprio perché il confronto avviene dopo che le posizioni delle parti si sono consolidate, il tentativo conciliativo può risultare più concreto e consapevole rispetto a quello svolto nelle fasi iniziali del giudizio.

La sentenza ribadisce inoltre che la mediazione demandata ha una funzione autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria: il giudice può disporla in tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, anche se un precedente tentativo di conciliazione non ha avuto successo. Ciò conferma che la valutazione sulla mediabilità della controversia dipende dalle caratteristiche del caso concreto e dal momento processuale in cui essa viene effettuata.

Pur non trattandosi di una pronuncia destinata a innovare il sistema, la decisione valorizza una concezione della mediazione come strumento di gestione efficiente del processo, capace di offrire alle parti un’ulteriore occasione di dialogo quando il quadro della controversia è ormai sufficientemente chiaro. In questa prospettiva, la mediazione demandata si conferma non come un adempimento formale, ma come una concreta opportunità per evitare il protrarsi del contenzioso e favorire una soluzione condivisa della lite.

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Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.1688/2026: la notifica al solo avvocato può comportare la revoca del decreto ingiuntivo.

Mediazione obbligatoria: la convocazione deve essere effettiva.
Non basta depositare la domanda: la parte deve essere regolarmente convocata e messa nelle condizioni di partecipare al primo incontro.
La comunicazione inviata solo all’avvocato può non essere sufficiente se la procura non comprende espressamente la fase di mediazione.
Un errore formale che può portare anche alla revoca del decreto ingiuntivo.

Sentenza Tribunale di Belluno n.34/2026: la competenza può ritenersi derogata se le parti vi partecipano senza eccezioni.

Il Tribunale di Belluno ha chiarito che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione può essere derogata anche implicitamente.
Chi partecipa alla procedura senza contestare la sede dell’organismo non può eccepirne successivamente l’incompetenza per sostenere l’improcedibilità della domanda.
La sentenza conferma inoltre che, per impugnare una delibera condominiale, è sufficiente depositare la domanda di mediazione entro 30 giorni.

Sentenza Tribunale di Treviso n.688/2026: le spese di mediazione sono assimilabili alle spese processuali

Il Tribunale di Treviso ha chiarito che i costi sostenuti per la mediazione obbligatoria, comprese le competenze del difensore, sono assimilabili alle spese processuali.
Quando la causa si conclude con una decisione di merito, tali spese possono quindi essere liquidate dal giudice e poste a carico della parte soccombente.
Un principio utile per confermare che la mediazione non resta estranea alla regolazione finale delle spese di lite.

Sentenza Corte di Appello di Napoli n.3298/2026: se c’è errore nel primo giudizio, la mediazione non arretra

La Corte d’Appello di Napoli chiarisce che il giudice d’appello non può ignorare la questione, né disporre automaticamente la regressione del processo.
La soluzione corretta è dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, assegnare un termine per esperire la mediazione e proseguire all’esito del giudizio dinanzi la corte distrettuale di Napoli.
Una decisione che conferma la mediazione come condizione di procedibilità effettiva, non come semplice formalità.

Sentenza Tribunale di Taranto n.1069/2026: chi chiede il rispetto della mediazione deve poi parteciparvi con coerenza

Il Tribunale di Taranto ha chiarito un principio importante: la mediazione non può essere usata solo come strumento per rallentare il processo.
Nel caso esaminato, un condomino aveva eccepito l’improcedibilità della domanda perché il condominio non aveva avviato la mediazione obbligatoria. Il giudice ha quindi disposto la procedura, ma proprio il condomino che l’aveva richiesta non si è presentato.
Per il Tribunale, questa condotta è contraddittoria e dilatoria.
Chi invoca la mediazione deve poi parteciparvi con coerenza e serietà. In caso contrario, l’assenza può avere conseguenze sia sul piano probatorio sia economico, come previsto dall’art. 116 c.p.c. e dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.
La mediazione è uno strumento reale di confronto, non un ostacolo processuale da usare in modo strumentale.

Sentenza Corte di Cassazione n.10978/2026: in mediazione può comparire il solo difensore ma con procura sostanziale

Mediazione obbligatoria: la Cassazione chiarisce quando è valida la partecipazione tramite rappresentante.
Con l’ordinanza n. 10978/2026, la Corte di Cassazione conferma che la presenza personale della parte è la regola, ma non è sempre indispensabile. È possibile partecipare alla mediazione attraverso un rappresentante, anche il proprio avvocato, purché sia munito di una specifica procura sostanziale che gli attribuisca reali poteri decisionali.
⚖️ Attenzione: la semplice procura alle liti non basta. Per partecipare efficacemente alla mediazione occorre una procura che consenta di trattare, negoziare e valutare eventuali accordi.
Un altro importante chiarimento riguarda la forma della procura: non è necessaria l’autentica notarile. È sufficiente una procura scritta e firmata dal rappresentato.
Una decisione che punta a garantire una partecipazione concreta alla mediazione, evitando inutili formalismi e valorizzando la possibilità di raggiungere accordi in modo efficace.

Sentenza Tribunale di Genova n.1902/2026: l’istanza deve coincidere con la causa.

La sentenza del Tribunale di Genova affronta un tema di grande interesse pratico: quanto deve essere dettagliata la domanda di mediazione nelle impugnazioni di delibere condominiali.

Secondo il Tribunale, la mediazione non può essere avviata con contestazioni generiche per poi essere sviluppata solo nell’atto di citazione. L’istanza deve già indicare con sufficiente chiarezza quali aspetti della delibera vengono contestati e per quali ragioni, così da consentire alla controparte di comprendere l’effettivo oggetto della controversia.

Nel caso esaminato, le censure formulate in giudizio risultavano più ampie e specifiche rispetto a quelle esposte nella domanda di mediazione. Alcune contestazioni sviluppate nell’atto di citazione – come quelle relative alla documentazione contabile, alla conformità del rendiconto ai requisiti dell’art. 1130-bis c.c., al compenso dell’amministratore e all’impugnazione del bilancio preventivo – non risultavano adeguatamente indicate nella fase di mediazione. Secondo il Tribunale, ciò ha impedito alla controparte di conoscere con esattezza il contenuto delle future domande giudiziali e di affrontarle compiutamente nel tentativo conciliativo.

Per questo motivo il giudice ha dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità.

Il problema non è stato “quando” la mediazione è stata avviata, ma “come” è stata formulata.

La decisione valorizza la funzione sostanziale della mediazione, che non deve essere considerata un mero adempimento formale, ma un reale momento di confronto tra le parti. Ne deriva un’importante indicazione operativa: la domanda di mediazione deve essere redatta con attenzione e contenere già i principali fatti e motivi di contestazione che saranno eventualmente portati davanti al giudice.

E’ opportuno che l’istanza introduttiva contenga una descrizione il più possibile completa e dettagliata delle censure che si intendono successivamente proporre in giudizio. Diversamente, si corre il rischio che l’intera azione venga dichiarata improcedibile senza che il giudice esamini il merito delle questioni sollevate.

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