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Inadempimento contrattuale: per il Tribunale di Siracusa nel caso di mediazione “delegata”, l’obbligatorietà deriva dal Giudice

L’istante ha notificato atto di citazione alla controparte, per la risoluzione di un contratto per presunto inadempimento contrattuale, riguardante l’acquisto di un motore, poi risultato malfunzionante.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. Alessandro Rizzo, rileva che nel caso di mediazione “delegata” l’obbligatorietà della mediazione deriva direttamente dalla valutazione del Giudice, che non può essere in qualche modo “scavalcata” dal comportamento delle parti in sede di primo incontro “informativo-programmatico”.

Il Magistrato ordina alle parti ed al mediatore, perciò, di cominciare la mediazione sin dal primo incontro: diversamente la domanda avanzata per la richiesta di inadempimento contrattuale verrà dichiarata improcedibile.

Tra l’altro, a maggiormente rafforzare l’ordine, il Giudice ribadisce anche le modalità con la quale la procedura dovrà essere svolta, invitando in mediatore a formulare proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Tuttavia, l’aspetto che colpisce è la premessa fatta dal Dott. Rizzo, che inserisce l’ordine all’interno di un decreto di fissazione udienza: il differimento dell’udienza sembra essere in parte motivato da un affastellamento dei ruoli, che, anche se non in modo palesemente affermato, troverebbe la sua soluzione nella attenta valutazione delle questioni, e nel conseguente ordine di attivare la mediazione.

Come se debba essere il Tribunale l’alternativa alla giustizia “ordinata” della mediazione.

Leggi qui il Decreto del Tribunale di Siracusa del 15 Maggio 2018

 

Avvocato in mediazione obbligatoria: se non è presente la procedura non è rituale

Vasto: Tribunale attento alla mediazione

Fa ancora scuola il Tribunale di Vasto nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale.

Il Tribunale abruzzese si conferma, infatti, attento agli aspetti pratici legati alla gestione della procedura di mediazione, questa volta, soffermandosi sul ruolo di assistente che l’avvocato svolge in mediazione, dunque sull'”avvocato in mediazione”.

Nuovi profili di professionalità dell’avvocato in mediazione

L’ordinanza affronta un tema attualissimo, quello del ruolo dell’avvocato in mediazione, così come disciplinato dagli artt. 5 co.1 bis e 12 del D.Lgs 28/2010, superando la apparente contraddittorietà della disciplina a riguardo.

Il Dott. Pasquale evidenzia che l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria non è solo finalizzata ad attribuire efficacia di titolo esecutivo all’eventuale accordo raggiunto, ma stabilisce una nuova rilevanza della professionalità dell’avvocato, che da un lato fa strada al suo assistito nel vortice, a volte confuso, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti, e dall’altro lo lascia libero di partecipare attivamente, e da protagonista, al proprio conflitto.

Questo comportamento richiesto all’avvocato assistente nella mediazione obbligatoria, ha fatto emergere un nuovo profilo professionale, quello dell’avvocato esperto di tecniche negoziali.

Il riconoscimento, anche normativo, di questa nuova veste dell’avvocato, che deve ampliare a sviluppare le proprie conoscenze e competenze, si è concretizzata, sottolinea sempre il Dott. Pasquale, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, che prevede la corresponsione di specifici valori per ciascuno step dell’attività stragiudiziale.

La condanna per mancata ingiustificata partecipazione

Nello specifico, il Mediatore ha rilevato, all’esito dell’incontro, la mancata assistenza dell’avvocato da parte della banca invitata in mediazione, ed il perdurare di tale volontà, anche a seguito del sollecito ricevuto da parte del mediatore stesso.

In sede di udienza, il giudice ha rilevato che la parte invitata non ha correttamente partecipato – senza giustificato motivo – alla procedura di mediazione obbligatoria e l’ha condannata al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

 

La questione sul riconoscimento del ruolo dell’avvocato in mediazione è una tematica delicata: in primis alla luce delle modifiche introdotte al precedente testo normativo con la legge 98/2013 ed in secondo luogo per il riconoscimento di nuovi profili di professionalità, che, giustamente, devono trovare quartiere in una gratificazione anche economica.

 

TRIBUNALE DI VASTO ORDINANZA DEL 9 APRILE 2018

Tirocinio assistito per i mediatori: come si fa?

Il decreto 6 luglio 2011, n. 145, ha stabilito, come parte integrante del percorso di formazione del mediatore civile e commerciale, l’obbligo del tirocinio assistito.

Questa attività rientra in un progetto di formazione continua, che va rinnovato con cadenza bimestrale, e dà l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa al fianco di professionisti. Nonostante ogni organismo di mediazione abbia ampia autonomia rispetto alla nomina e al numero di tirocinanti, lo strumento della turnazione tutela l’interesse delle parti in mediazione, garantendo un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione. In virtù di questa fondamentale prerogativa, sorge spontaneo chiedersi: il tirocinio assistito obbligatorio per i mediatori può essere svolto anche in via telematica?

La risposta è no. Il Ministero ha chiarito e ribadito che la formazione per i mediatori in modalità a distanza non è prevista.

Dunque, se il tirocinio assistito è parte integrante dell’aggiornamento biennale e se la formazione per i mediatori non può essere effettuata in via telematica, anche il tirocinio obbligatorio per i mediatori non può essere svolto in modalità telematica.

Naturalmente la risposta resta tra noi

Decreto ingiuntivo esecutivo se l’opponente non avvia la mediazione

 

Il Giudice Dott. Fabio Di Lorenzo del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 5 dicembre 2017, rende esecutivo il decreto ingiuntivo  invocato dalla banca.

La pronuncia  in questione condivide l’orientamento della Suprema Corte contenuta nella sentenza 24629 del 3 dicembre 2015 con la quale è stabilito che nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre l’obbligatorio tentativo di mediazione è l’opponente.

Seppure questo orientamento non sia uniformemente condiviso, nel caso in esame il magistrato ha puntualmente motivato la sua decisione.

In sede di prima udienza il Dott. Di Lorenzo non aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed aveva assegnato all’opponente il termine per l’attivazione della mediazione. Nessuno dei contendenti aveva cominciato la mediazione.

Alla successiva udienza il Magistrato ha constatato l’anzidetta circostanza ed ha rigettato la richiesta della parte attrice della remissione in termini per impedimento dell’avvocato procuratore dichiarando improcedibile l’opposizione.

La decisione è radicata nella constatazione che sia la parte opponente ad avere il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, e dunque, alla luce del dettato dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 nuova formulazione, ad avere l’onere di attivare la mediazione.

Di conseguenza, il mancato avvio della mediazione deve avere effetto sulla domanda che ha introdotto il giudizio, cioè sull’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Osserva il Giudice che il decreto ingiuntivo è già potenzialmente idoneo a diventare definitivo, ad esempio, se non fosse proposta alcuna opposizione. Una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato avvio della mediazione  sarebbe irragionevole . In tal modo, infatti, si caricerebbe di un onere eccessivo l’ingiungente, costringendolo a coltivare la mediazione per vedersi confermare un titolo già idoneo a passare in giudicato a fronte della libera scelta dell’opponente di cominciare in giudizio di opposizione.

Siamo certi che il dibattito su questa tematica non si fermerà qui

Qui puoi leggere la sentenza integrale del Tribunale di Torre Annunziata

Verbale di mediazione lacunoso: responsabilità del mediatore e rapporti con il processo

“Le dichiarazioni rese o le  informazioni  acquisite  nel  corso  del  procedimento  di mediazione  non  possono  essere  utilizzate  nel  giudizio  …,   salvo consenso  della  parte  dichiarante  o  dalla  quale  provengono  le  informazioni.  Sul contenuto delle  stesse  dichiarazioni  e  informazioni  non  e’  ammessa  prova  testimoniale  e  non  puo’ essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore  non  puo’  essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  e delle  informazioni  acquisite  nel  procedimento  di  mediazione,  ne’  davanti  all’autorita’ giudiziaria   ne’   davanti   ad   altra   autorita’…”

Questo è quanto prevede l’art. 10 del D.Lgs. 28/2010 con riguardo alla riservatezza della procedura di mediazione; quanto il dettato normativo possa essere interpretato sul punto, lo comprendiamo dalla ordinanza del 07/03/2018 del Tribunale di Udine.

Il mediatore ha redatto un verbale lacunoso, dal quale non si comprende chi fosse presente per l’istante. Pertanto, l’istante stesso, al fine di dimostrare al giudice la presenza di un suo delegato in sede di mediazione, oltre all’avvocato, si è vista costretta a formulare richiesta di testimonianza da parte del mediatore e del tirocinante.

La richiesta è stata accolta dal magistrato con la spiegazione che il dettato dell’art. 10 del D. Lgs 28/2010 non può, in casi analoghi, riferirsi alla fase di identificazione dei presenti all’incontro di mediazione.

Le testimonianze richieste in questo caso,infatti, non riguardano il merito della controversia, bensì le modalità di partecipazione delle parti all’incontro.

Bisogna tuttavia ammettere, come già espresso dal Dott. Massimo Moriconi, la condotta non condivisibile di alcuni mediatori; è difficile immaginare le ragioni che hanno indotto questo mediatore a non dare atto della presenza di un soggetto in sede di mediazione, mettendo a rischio la domanda attorea.

Crediamo che la dote propedeutica del buon mediatore, prima che architetto della pace, sia quella del pittore impressionista, in grado di immortalare con lo sguardo ciò che lo circonda, rendendolo chiaro a chi avrà tra le mani il frutto del suo lavoro.

Leggi qui l’ordinanza del Tribunale di Udine del 7 marzo 2018