Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

L’accordo di mediazione è sempre un titolo esecutivo

L’accordo di mediazione è sempre un titolo esecutivo. Tale concetto può apparire banale, ma in Italia non lo è, specie quando ci si imbatte in qualche conservatore colto da interpretazioni ad “usum delphini” della legge. Questa volta è il turno del conservatore di Ascoli Piceno, che ritiene di dover accettare con riserva un’iscrizione di ipoteca avente come titolo un accordo di mediazione omologato, affermando che quest’ultimo avesse dovuto avere altresì i requisiti ex art. 2818 c.c. e quindi contenere una condanna a pagare una somma o adempiere ad un’altra obbligazione (nel caso di specie in pratica è impossibile).

Accordo di mediazione e giudici marchigiani

I giudici marchigiani hanno censurato questa interpretazione e giustificano l’iscrizione dell’ipoteca (oltre che per un evidente dato letterale del secondo comma dell’art. 12. D.Lgs 28/2010) come una manifestazione di favor mediationis del legislatore e per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia dell’accordo, deve dunque prendersi atto che siamo di fronte ad una norma speciale integrativa del diritto comune, come già aveva statuito il Tribunale di Varese in un dictum del 2012.

Quindi tale fattispecie supera l’articolo 2818 c.c., tramite l’art. 12 2° comma che è autonoma rispetto alla prima norma e quindi speciale rispetto alla comune disciplina civilistica. Del resto un’interpretazione differente depotenzierebbe l’istituto della mediazione, sul quale si sono invece concentrati gli sforzi del legislatore che spera in un effetto deflattivo significativo del carico pendente presso le aule di Giustizia italiane.

Predominio della volontà delle parti

Infatti, come già a sua volta affermato in una recente sentenza del Tribunale di Bari, l’art. 12 ha innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege tramite l’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai loro rispettivi avvocati davanti ad ODM riconosciuti dal Ministero. Pertanto, alla luce di tale statuizione, non vi è alcuna possibilità di sindacare il contenuto dell’atto da parte del conservatore. Su questo specifico contenuto, vi è un predominio esclusivo della volontà delle parti, assistite dai loro avvocati e l’efficacia del conseguente accordo è ricollegata ope legis alle modalità attraverso le quali lo stesso accordo si è raggiunto.

Quindi i conservatori italiani si “rassegnino” ad applicare la legge. Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Riflessioni fiorentine (a freddo) sul convegno del 13 ottobre a Firenze

Riflessioni fiorentine. Sono trascorse due settimane dall’evento formativo – culturale di Firenze e le impressioni e le considerazioni da fare e sul da farsi non sono poche. Il convegno (la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale) ha lasciato il segno, sia per l’impeccabile organizzazione che per il messaggio, o i messaggi, che ha lasciato che sono tutt’altro che fini a sé stessi ma proiettati verso il futuro.

Questi due aspetti così diversi sono in realtà intimamente connessi per certi versi, poiché solo un coordinamento serio e programmato porta ad annoverare la presenza di autorevoli relatori che sono, a loro volta,  la ricetta per una manifestazione di successo che non ha lasciato nulla all’improvvisazione ed è stata giustamente ripagata non solo dal punto di vista numerico e quindi delle presenze, ma anche dalla qualità dell’indice di gradimento dei, ripetiamo, numerosi partecipanti che gravitano intorno al mondo della mediazione e delle ADR da molti anni ed in maniera seria e professionale.

Riflessioni fiorentine sul portare avanti questa affascinante sfida

Firenze ci ha detto che esiste una volontà di andare avanti in questa affascinante sfida e che questa dichiarazione di intenti è accompagnata da una best practice o modello virtuoso che in terra toscana ha già posto delle solide fondamenta grazie ai “cuori pulsanti” del Progetto Nausica che ha ottenuto risultati talmente positivi che probabilmente nel futuro, nel foro fiorentino, non sentiremo parlare più di enormi quantità di arretrato giudiziario.

Firenze sarà il primo Tribunale in Italia ad avere un “ufficio del processo” che prevede la presenza di esperti in mediazione che coadiuveranno la magistratura nel concordare un programma virtuoso che darà ancora più respiro alla macchina processuale e quindi sarà realtà la tanto attesa efficienza sotto il profilo della tempistica e della qualità del servizio al cittadino. L’augurio è ovviamente quello di un “effetto domino” negli altri Palazzi di Giustizia italiani e che magari l’anno prossimo, in quel di Roma, ci sia una bella testimonianza anche dell’avvocatura che affermi questo necessario e fisiologico cambiamento culturale.

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Assicurazioni: il loro ostruzionismo in mediazione

Assicurazioni. Il problema delle strategie difensive spesso ostruzionistiche delle compagnie assicurative non è una novità: l’atteggiamento scarsamente collaborativo (di cui non si sono mai comprese le reali ragioni), rimane a volte un mistero. Ovviamente tale atteggiamento di chiusura si sta puntualmente replicando nel contesto del tentativo di mediazione sia come condizione di procedibilità ab initio che nella demandata.

Le assicurazioni all’interno della sentenza del Tribunale di Roma del 28 settembre

Una recentissima sentenza del Dr. Massimo Moriconi (28 settembre 2017,  guardala qui), entra a gamba tesa nella questione, cogliendo l’occasione nella stesura di una sentenza che vede come protagonista processuale una compagnia assicurativa. Il Presidente della XIII sezione, nel caso di specie, partendo dall’assunto della mediabilità della controversia, comincia dalla proposta conciliativa del giudice in prima battuta, ed a seguire tentativo di mediazione in cui si censura il comportamento processuale della compagnia assicurativa caratterizzato dalla generica sfiducia nell’istituto “mediazione” al presunto usbergo dell’ “aver già dato” e/o dell’assenza di fondamento delle altrui pretese, alla ritenuta necessità di un’istruttoria che solo il giudice può disporre ed effettuare..

Nessuna di tali giustificazioni (che quanto alla prima ed alla seconda sono di sicuro del tutto infondate ed errate), potrebbe essere esposta in questo caso. In questo caso infatti non si tratta di mediazione obbligatoria bensì di mediazione demandata. Ma la demandata del Dr Moriconi è per di più “guidata” e caratterizzata da un preciso perimetro all’interno del quale le parti, gli avvocati ed il mediatore possono condurre più utilmente la discussione e raggiungere con più facilità un accordo…

Insomma il messaggio è palesemente quello di un invito esplicito a non illudersi circa l’esito preventivato negli atti difensivi delle parti. Ovviamente le parti erano state invitate a presenziare al tentativo di mediazione secondo i canoni del principio di effettività, come lo stesso mediatore a formulare una proposta, in caso di esito negativo del tentativo. Tutte queste prescrizioni, però, non sono state sufficienti dal far recedere la compagnia assicuratrice dalla volontà di non partecipare alla mediazione demandata ex art. 5 co 2. Le conseguenze di tale strategia hanno indotto a statuire la condanna ex art. 96 c.p. c. della compagnia assicuratrice stante la presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Assicurazione  che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo. Quindi il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integra fattispecie di  colpa grave se non addirittura dolo i cui presupposti sono ampiamente motivati e confermati dalla giurisprudenza. Inoltre è interessante il richiamo dettagliato dei criteri per stabilire il quantum della condanna ex art. 96 c.p.c.: lo stato soggettivo consistente in una non volontà ad assumere un atteggiamento collaborativo, la qualifica e la struttura caratteristica del soggetto responsabile, la forza ed il potere economico e la necessità di un efficace deterrente.

Resistenza del mondo assicurativo allo strumento della mediazione

Il problema assicurazioni, che sta a cuore del Giudice Moriconi, sta a cuore anche a molti degli addetti ai lavori e per certi versi questa ostinata resistenza da parte del mondo assicurativo a non voler intraprendere la migliore strategia possibile anche nei propri confronti, desta non poche perplessità. Tuttavia è probabile che questo atteggiamento sia alimentato inconsapevolmente anche dall’atavica lentezza della macchina giudiziaria italiana. Con il protrarsi della causa controparte accetta spesso offerte al di sotto delle aspettative iniziali pur di porre fine al processo che la vede coinvolta, per non parlare di quanti rinunciano ad intraprendere una causa per i costi e l’aleatorietà del giudizio. Nel futuro prossimo, ci auguriamo un nuovo senso responsabilità da parte dei cosiddetti “poteri forti” delle compagnie assicurative unitamente al sistema bancario (anche se quest’ultimo sta dando qualche segnale positivo in tal senso).

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

 

 

 

 

Risoluzione del conflitto: il metodo della comprensione in mediazione

Risoluzione del conflitto. La ricchezza e la positività che si deve trarre dal conflitto non rappresentano scoperte recenti.  Hegel con il suo metodo dialettico aveva già delineato tale possibilità. Nel movimento dialettico considerabile in modo unitario poiché descrivibile come un circolo, la tesi alla quale si oppone l’antitesi risolve il conflitto tornando al punto iniziale chiamato ora sintesi, la quale altro non è che uno sviluppo della contraddizione arricchito dai mutamenti avvenuti. Senza vittorie o esclusioni, tesi e antitesi realizzano loro stesse trasformandosi in qualcosa d’altro che supera i dati iniziali di entrambe.

Risoluzione del conflitto: il metodo di Friedman ed Himmelstein

Gary Friedman e Jack Himmelstein autori del testo Challenging Conflict, attraverso il metodo della comprensione da loro ideato, adottano in mediazione il principio di superare i conflitti considerandoli e rendendoli utili, inevitabile una riflessione che induca un accostamento alla dialettica hegeliana. Gli autori tentano di sfidare il conflitto attraverso la comprensione: più importante di un approccio al conflitto basato sulla coercizione o persuasione, il metodo della comprensione, rende responsabili le parti coinvolte nel conflitto, portandole a lavorare insieme attivamente, responsabilmente e in prima persona alla loro controversia in atto.

Il mediatore in questo metodo di affrontare il procedimento di mediazione non è un soggetto passivo, ma il facilitatore del metodo della comprensione, aiutando le parti ad indagare cosa si cela al di sotto della controversia esposta, essenziale non è solo il cosa le parti vogliono, ma soprattutto il perché e il come di ciò che vogliono. Il metodo attraverso la comprensione ha come fase iniziale l’accettazione del conflitto, tramite il dialogo il mediatore aiuta le parti ad accettare il conflitto consentendo il disagio e la tensione che il disaccordo implica, la strada per l’accordo, passa per la manifestazione limpida del disaccordo.

Manifestare il proprio disaccordo è una grande risorsa per il buon esito del procedimento di mediazione, nel disaccordo vengono manifestate ed espresse molte emozioni rappresentanti dei veri bisogni alla radice della controversia e questa è l’unica strada per arrivare ad una possibile soluzione, il mediatore deve saper creare il giusto contesto atto alla possibilità di tale condivisione.

Gli strumenti a disposizione del mediatore

Il mediatore ha come iniziale strumento per far ciò, ed arrivare alla risoluzione del conflitto, proprio il suddetto looping, il loop della comprensione consente di capire, comprendere, il che ovviamente è molto differente dal condividere. I passaggi nell’attività di looping del mediatore sono quattro e riguardano la comprensione di ciascuna parte, il manifestare tale comprensione; cercare conferma delle parti del fatto che si sentano comprese dal mediatore e ricevere tale conferma. In sostanza il metodo proposto da Friedman e Himmelstein, può essere chiarito in quattro passaggi essenziali: riformulazione, comprensione, creatività e negoziazione.

La creatività che si attua quando le parti volgono il loro interesse verso i valori, ampliando le prospettive in termini di qualità e quantità, porta ad una negoziazione comune. Per stimolare la creatività, occorre una comunicazione che non cada in nessun genere di valutazione, le idee devono sfociare attraverso un’attività di brainstorming, senza soffermarsi sul chi ha pensato all’idea, nessuna ipotesi deve essere esclusa o incoraggiata e anche le idee del mediatore possono essere incluse. Chiaramente se dalla attività creativa si giunge alla negoziazione, nel mezzo è necessario valutare le ipotesi di soluzioni emerse e questo alla luce del dato di realtà e tenendo presente in ogni dato l’aspetto giuridico dei fatti.

I passaggi che il mediatore deve affrontare

Una volta che le parti siano riuscite a generare delle opzioni utilizzando la tecnica del brainstorming, devono compiere tre ulteriori fondamentali passaggi al fine di valutare: assegnare loro un ordine di priorità, confrontarle con gli interessi e bisogni, e infine negoziare il risultato finale.

  • Assegnare alle opzioni un ordine di priorità: ciascuna parte indica soluzioni che giudica più adatte e quello meno percorribili.
  • Confrontare le opzioni con gli interessi e i bisogni: ciascuna parte valuta tutte le opzioni potenzialmente valide sulla base di come queste rispondono agli interessi e ai bisogni ditutte le parti.
  • Negoziare il risultato: le parti perfezionano, esaminano e fanno una scelta tra le diverse opzioni.

Il risultato finale, di tipo circolare, della dialettica hegeliana arriva ad una sintesi che supera la controversia arrivando ad un risultato che porta con sé gli elementi di partenza della tesi e della contrapposta antitesi, per ottenere questo risultato finale, la maieutica socratica è necessaria per chiudere il cerchio riportando le parti al punto iniziale con accordo comune che superi la contraddizione che è, a sua volta, la sintesi che supera il conflitto conciliando in una verità comprensiva dei due poli opposti ( antitesi e sintesi).

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

Grande successo di Concilia Lex per il convegno di Firenze!

Grande successo di pubblico per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno organizzato da Concilia Lex S.p.A., che si è svolto negli spazi del Grand Hotel Baglioni di Firenze venerdì scorso, 13 ottobre. Immersi nell’arte e nella bellissima atmosfera fiorentina, più di 300 persone hanno ascoltato ed interagito su tutti gli aspetti riguardanti la mediazione civile e commerciale, da quelli positivi alle criticità che oggi vengono alla luce su questo istituto. Tutto ciò all’indomani della dichiarazione della strutturalità della mediazione, e diversi mesi dopo le conclusioni della Commissione Alpa in Parlamento. La seconda edizione di questo convegno (la prima si è tenuta lo scorso anno a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, sempre in ottobre) è stata più focalizzata sul capire dove sta andando la mediazione e quale sarà il suo concreto sviluppo in Italia. Risposta che è stata data in maniera impeccabile dai nove relatori, provenienti dal mondo accademico e della magistratura, dalle imprese alle banche e moderati in maniera sapiente dalla prof.ssa Annalisa Tonarelli dell’Università di Firenze. Ecco in breve una sintesi dei loro interventi (ma nei prossimi giorni pubblicheremo anche le interviste a tutti sul nostro canale Youtube)

La prima a prendere la parola è stata Luigia Grasso, dell’Ufficio Legislativo di Confindustria, che ha introdotto l’argomento della mediazione vista dalle imprese e l’utilità per queste ultime con “La mediazione secondo Confindustria”. La dott.ssa Grasso ha sottolineato, tra le altre cose, come “Confindustria ha condiviso sin da subito la scelta del Legislatore di puntare sulla mediazione per deflazionare il contenzioso civile, sostenendo con decisione tutte le iniziative volte a rafforzarne le potenzialità. La mediazione, infatti, è uno strumento trasversale, idoneo a risolvere qualunque lite che abbia ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle relative ai rapporti di diritto privato tra Pubblica Amministrazione (PA) e privati”. Fondamentale, per la Grasso, insistere sulla formazione degli avvocati e ripensare ad attività di sensibilizzazione delle imprese associate.

Successivamente è stata la volta dell’avvocato Francesca Morao, responsabile per il contenzioso NPL di Banca Ifis. “Mediazione e contenzioso bancario: un focus sul recupero giudiziale dei crediti NPL” è stato il tema dibattuto, in cui la Morao ha parlato dei vantaggi forniti dall’istituto della mediazione nella gestione dei crediti deteriorati, nonché sul contegno dei debitori in sede di mediazione, a far data dall’instaurazione della stessa sino alla conclusione del procedimento. Morao ha colto l’occasione per sottolineare quanto ancora le domande di mediazione siano rarissime.

A questo punto si è passati ad ascoltare il punto di vista dei magistrati. Molto seguito ed applaudito è stato l’intervento del cons. Gianluigi Morlini, giudice del Tribunale di Reggio Emilia. Morlini ha affrontato infatti il tema delle <em>“Principali questioni processuali in tema di mediazione”</em>. Molti gli argomenti dibattuti durante questa relazione: dall’obbligo di partecipazione personale o possibilità di delega al difensore alla necessità o meno di mediazione effettiva per ritenere assolta la condizione di procedibilità; dalla natura del termine di quindici giorni concesso dal giudice per promuovere la mediazione e conseguenza dell’eventuale inadempimento fino all’onere di promuovere la mediazione delegata in Appello.

Fin qui la mediazione intesa come strumento e possibilità. Ma qual è il punto di vista sulla mediazione delegata dal Giudice o sulla figura del mediatore, anche riguardo alla sua formazione? A questo proposito hanno fornito spunti davvero interessanti gli interventi successivi, come quello del cons. Maurizio Barbarisi, presidente di sezione della Corte d’Appello di Firenze, e del prof. Mauro Bove, docente di diritto processuale all’Università di Perugia. Il primo si è occupato di delineare  “Il profilo del mediatore in demandata”, sottolineando come la mediazione delegata sussiste oggi tra ritardi pratici di attuazione e difficoltà operative di natura sostanziale e processuale.  Per Barbarisi risulta imprescindibile, anche alla luce dell’esperienza personale della Corte di Appello di Firenze che per prima ha introdotto in Italia questa forma definitoria, la competenza del magistrato, ed il dialogo che occorre che si instauri tra il giudice ed il mediatore, al fine di dare il giusto valore alla mediazione, dialogo che, allo stato delle cose in Italia, manca completamente. Il prof. Bove ha invece parlato della “Mediazione disposta dal giudice d’appello”. Durante la relazione è stato chiarito come il mancato esperimento del tentativo di mediazione disposto dal giudice in grado d’appello determina, non l’improcedibilità della domanda originariamente proposta in primo grado, bensì l’improcedibilità del giudizio d’appello, secondo la stessa logica che va seguita nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che emerge in entrambi i casi una decisione passata in giudicato sulla lite pendente. Per il prof. dell’ateneo perugino, dunque, l’obbligatorietà della mediazione non risolverà mai i problemi della giustizia statale. Bisogna dunque che si esca dalla logica dell’obbligatorietà ex lege e si individui la maggiore criticità nell’inefficienza della Pubblica Amministrazione.

Si è categoricamente opposto a questa visione il dott.Fabrizio Pasquale, Giudice del Tribunale di Vasto, che al convegno ha discusso de “Il principio di effettività nella mediazione demandata”. Pasquale considera infatti l’obbligatorietà un percorso necessario per “arrivare” alle parti. Superato poi il dato acquisito della presenza personale delle parti, fondamentale per rendere effettiva una mediazione demandata, non è da sottovalutare il superamento del primo incontro.

L’ultimo aspetto trattato è stato quello più propriamente “umanistico”: la mediazione vista anche dal punto di vista sociale e relazionale, con un focus sulla figura del mediatore. La dott.ssa Maria Martello, ad esempio, mediatrice umanista-filosofica, si è occupata de “La mediazione: dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”. Per Martello occorre sia diffondere la cultura della mediazione sia incardinarla sempre di più nel panorama istituzionale, ma ancora più urgente è scandagliare i modelli operativi e valutarne la diversa efficacia. Avere il coraggio di praticare il modello di mediazione filosofico umanistico significa offrire alle parti l’occasione  di concludere, risolvere e trasformare il conflitto, e nello stesso tempo di acquisire competenze relazionali traslabili in altre situazioni. Una formazione per la vita, necessaria a tutti. Anche per il meditore che accetta di lasciarsi modificare dai principi di questo metodo. Principio seguito anche dalla relatrice successiva, l’avvocato Laura Ristori, mediatore professionista OCF, la quale, nel suo intervento “La mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia” ha portato avanti la tesi di un’ “analisi del contesto istituzionale e culturale necessaria a una mediazione efficace e utile al sistema giustizia. Cooperazione e coordinamento fra magistratura, pubblica amministrazione e altri operatori del diritto rappresentano, perciò, la soluzione auspicabile“.

A chiudere la serata è stato l’intervento della prof. Paola Lucarelli, docente di Diritto Commerciale all’Università di Firenze, quindi una sorta di padrona di casa. Parlando de “L’Università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia”, Lucarelli ha sottolineato la continua connessione tra l’Università ed il Tribunale di Firenze. Ha aggiunto poi come il Progetto Nausicaa, di cui l’Ateneo fiorentino si sta facendo promotore da diversi anni, riprenderà con pieno slancio nei primi mesi del 2018, insieme con il progetto di Firenze città metropolitana. La Lucarelli ha chiesto di prestare sempre attenzione ai valori della funzione mediativa, con un dialogo tra giudice ed avvocati (poiché anche il giudice ha una notevole parte nel percorso di mediazione), e poi tra avvocati e mediatori.

Ricordiamo, infine, che la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale è stata introdotta dai saluti del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia, che ha ribadito il concetto di lavorare molto sulla formazione, nonostante i passi avanti conseguiti in quest’ultimo anno dall’istituto della mediazione; e dal presidente del Tribunale di Firenze, Marilena Rizzo, che ha annunciato l’avvio di un progetto importantissimo sulla mediazione civile da parte del foro fiorentino in collaborazione con l’ente Firenze città Metropolitana.

 

 

Convegno Concilia Lex a Firenze: un successo senza precedenti!

È stato un successo senza precedenti quello di ieri per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, il convegno che Concilia Lex ha organizzato a Firenze nello storico scenario del capoluogo toscano, all’interno dello scenografico Grand Hotel Baglioni. Più di 300 persone si sono infatti registrate per poter partecipare all’annuale incontro che il nostro organismo di mediazione utilizza per fare il punto su questo importante strumento giuridico.

Convegno Concilia Lex: più di 300 persone sono accorse a Firenze

Oltre ai numerosi avvocati e commercialisti (ricordiamo che il convegno ha previsto dei crediti formativi per entrambe le figure professionali), professionisti e mediatori, presenti anche moltissimi studenti e docenti, in rappresentanza del mondo accademico non solo fiorentino ma di tutt’Italia. Il successo del convegno, che ha premiato l’impegno dello staff Concilia Lex, segue quello dello scorso anno, la I^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, che come si ricorderà, si svolse a Napoli presso la Mostra d’Oltremare, sempre in ottobre.

Per oltre quattro ore (dalle 15 alle 19) l’argomento della mediazione è stato al centro dei lavori, con relatori di fama nazionale che hanno portato il loro contributo in termini di interventi e proposte.

Relatori molto apprezzati nei loro interventi

Oltre ai relatori, molti gli invitati illustri in rappresentanza delle istituzioni e delle Forze Armate, tra cui il Capitano del Nucleo di Polizia Tributaria Firenze della Guardia di Finanza, dott. Antonio Casaluce; il Viceconsole del Perù a Firenze per delega del Console, Amalia Vanessa Favre Fajardo; il Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica di Firenze, Pasquale Abate; ed il Giudice del Tribunale di Firenze, dott.ssa Daniela Bonacchi. Tutti  erano seduti in prima fila all’interno della spaziosa Sala Michelangelo del Grand Hotel Baglioni.

Dopo i saluti del presidente del Tribunale di Firenze, dott.ssa Marilena Rizzo e del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., l’avvocato Pietro Elia, si avvicenderanno i relatori.

Ricordiamo gli argomenti che sono stati trattati dai relatori. Innanzitutto è stato dato spazio alla visione della mediazione da parte delle aziende e delle banche con gli interventi della dott.ssa Luigia Grasso, per l’Ufficio Legislativo di Confindustria, che si è focalizzata su un’analisi del contributo che Confindustria stessa ha apportato all’interno della Commissione Alpa per la riforma degli strumenti di Adr (“La Mediazione secondo Confindustria”); e quella dell’avvocato Francesca Morao, responsabile del contenzioso NPL per Banca IFIS, che ha reso conto su “Mediazione e contenzioso bancario: un focus sul recupero giudiziale dei crediti NPL”.

Ci si è spostati poi verso la visione della mediazione da parte della magistratura, attraverso l’intervento dei Cons. Maurizio Barbarisi, presidente della Corte d’Appello di Firenze, che si è occupato de “Il profilo del mediatore in demandata” e del Cons. Gianluigi Morlini, della Scuola Superiore della Magistratura, che ha approfondito il tema de “Le principali questioni processuali in tema di mediazione”. Il terzo aspetto toccato è stato quello della mediazione e le sue criticità, con le relazioni del Prof. Mauro Bove, docente presso l’Università degli Studi di Perugia con un intervento sulla “Mediazione disposta dal giudice d’appello”; della dott.ssa Maria Martello, formatrice alla mediazione umanistico – filosofica, su “La mediazione: dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”; e dell’avvocato Laura Ristori, mediatore professionista OCF, “La mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia”.

Hanno chiuso i lavori gli interventi del dott. Fabrizio Pasquale, giudice del Tribunale di Vasto, e della prof.ssa Paola Lucarelli, docente all’Università degli Studi di Firenze, già relatrice lo scorso anno durante il convegno di Napoli. Il primo ha affrontato l’argomento della “Mancata effettività della mediazione demandata”, mentre la seconda ha mostrato i risultati raggiunti dall’istituto della mediazione in quest’ultimo anno, alla luce dell’esempio portato dal Foro e dall’Ateneo fiorentino. Il titolo del suo intervento è infatti: “L’Università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia”.

Infine, hanno avuto spazio i quesiti del pubblico, guidati dalla moderatrice del convegno, la Prof.ssa Annalisa Tonarelli, dell’Università degli Studi di Firenze.

Lunedì tutti i dettagli, anche sulla cena di gala seguita al convegno, in uno speciale approfondimento sulla giornata di ieri a Firenze.

Termine dei 15 giorni: il Tribunale di Vasto ed il termine acceleratorio

Termine dei 15 giorni in mediazione. Il Giudice Fabrizio Pasquale, a proposito della natura del termine dei 15 giorni ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, aveva già affrontato il tema alle “idi di maggio” di quest’anno con un’impeccabile ordinanza (15 maggio 2017) dove ha colto l’occasione per una compiuta analisi del termine in questione. Anche in questo caso dopo una completa disamina dei variegati orientamenti sulla natura del termine che spaziano dalla perentorietà alla non perentorietà per giungere ad una visione intermedia, conferma la sua non perentorietà motivando tale asserto attraverso un iter argomentativo completo e raffinato.

Termine dei 15 giorni: perentorietà

Secondo il Dr. Pasquale, in primis la non perentorietà è sorretta da un punto vista formale dalla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine. Ciò deve condurre alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., mentre secondo un aspetto sostanziale non ricorrono i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.

Infatti, analizzando il dato testuale della norma che lo prevede si evince che lo scopo è quello comunque di sollecitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione quale condizione i procedibilità e quindi il fatto che esso non sia perentorio non deve indurre ad un ingiustificato lassismo delle parti.

Garantire certezza dei tempi di definizione

In altre parole, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinchè la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Tale assunto trova conferma anche nel successivo art. 6 2 comma, che stabilisce che, nella mediazione demandata dal giudice, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre, al più tardi, “dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda”, nel caso in cui – ovviamente – a quella data le parti non abbiano già depositato l’istanza.

Ovviamente tale dissertazione è collegata alla condizione di procedibilità della domanda e quindi alle eventuali conseguenze di una mancata osservanza dei termini complessivamente previsti degli ulteriori 90 giorni.

Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica.

Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Tecniche di mediazione: necessario acquisire nuove competenze

Tecniche di mediazione. La capacità di apprendere le tecniche di negoziazione/mediazione deriva dalla necessità del professionista di ridefinire il proprio compito. In molti Paesi si afferma che ci sono troppi avvocati (e l’Italia è uno di questi), eppure negli States, dove il reddito medio è però decisamente più alto ed i tempi processuali più ristretti, in proporzione il numero dei legali è più o meno lo stesso. Oggi ci si pone la domanda su quale sia la funzione del giurista e quindi quale debba essere la sua futura formazione. È evidente che i dubbi sulla sua utilità, su come egli gestisce il conflitto, potrebbero essere fugati con un ampliamento del conflitto anche come facilitatore di soluzioni dello stesso.

Percezione della figura dell’avvocato: problema di crescita e sostenibilità

La figura dell’avvocato eccessivamente legato al contesto delle cause, rischia di diventare socialmente dannosa nella percezione sociale comune, come accade già nel mondo del business, dove il controllo dei costi è diventato una priorità. Si tratta anche di un problema di crescita e sostenibilità: una porzione significativa di professionisti ne ha già preso consapevolezza ed ha intrapreso la strada delle pratiche di diritto collaborativo.

Tecniche di mediazione: necessità di esaminare meglio il conflitto

Per preparare i professionisti in formazione al futuro che li attende, dobbiamo fornire un quadro esaustivo. Il contenzioso aggiudicativo, resterà comunque e probabilmente la modalità più comune della risoluzione delle controversie, ma rimane una sostanziosa quota in cui c’è necessità di esaminare ed affrontare il conflitto anche attraverso dei paradigmi metagiuridici, affinché si crei un giusto equilibrio tra contesto giudiziale e quello stragiudiziale.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

Università: tra innovazione e connessioni con il mondo della Giustizia

Università e mediazione. La II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale organizzata da Concilia Lex a Firenze tra tre giorni sarà chiusa dalla Prof. Paola Lucarelli, che è ormai un punto di riferimento imprescindibile per lo sviluppo culturale dell’istituto. Quest’ultima tratterà un tema delicato e fondamentale, qual è “L’università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia“. Questo argomento rappresenta la svolta culturale che potrà contribuire all’affermazione dei sistemi ADR, in una parola è il futuro di un Sistema Paese migliore.

Università e Adr: prevedere una formazione al conflitto

È giunto il momento che venga espressamente prevista una formazione al conflitto negli Atenei italiani. Non basta conoscere la normativa, le competenze utili nella gestione del conflitto iniziano a formarsi in età molto giovane e si tratta di andare a rafforzare alcuni soft skill che rappresentano competenze trasversali necessarie per eliminare alcune tendenze disfunzionali quali la rabbia e l’insicurezza.

Obiettivo della formazione universitaria: creare professionisti capaci

La formazione universitaria non deve avere direttamente come obiettivo la formazione di mediatori, ma di professionisti consapevoli delle capacità necessarie per saper attraversare il conflitto e magari diventare negoziatori e mediatori. Si tratta dunque di partire da un’inversione di prospettiva differente da quella causidica a tutti i costi ormai superata , ed analizzare le controversie anche con paradigmi metagiuridici che permettono di superare la rigidità e la verticalità del diritto.

Quindi una mission ambiziosa e necessaria che vedrà formarsi le future classi dirigenti secondo un’ impostazione moderna ed elastica. Per tutte le news sulla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale clicca qui.

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

 

Mediazione e Giustizia: l’intervento di Laura Ristori alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

Mediazione e Giustizia. Non poteva mancare, nell’evento fiorentino della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, una delle colonne portanti del Laboratorio “Unaltromodo” che corrisponde al nome dell’Avv. Laura Ristori. Quest’ultima tratterà il tema della Mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia che sicuramente catturerà l’attenzione di tutti i partecipanti per il taglio originale della tematica appena indicata.

L’argomento richiama probabilmente un’apparente contraddizione che in realtà, sotto una cerata angolazione, non esiste. Basta chiedersi quali spazio occupano la Mediazione e la Giustizia. Qual è lo spazio della mediazione? È possibile stabilirne un confine? La mediazione sottrae uno spazio alla Giustizia ordinaria?

Mediazione e Giustizia: per Laura Ristori il concetto di giustizia si è ampliato

Il concetto di giustizia non è mutato, ma si è ampliato: in realtà la mediazione non sottrae nulla al diritto e ad una giustizia ordinaria inadempiente e lenta, ma lo spazio della mediazione è riferito alla sfera dei legami sociali che richiedono delle modalità differenti da quelle della macchina processuale.

La mediazione non può essere presentata semplicemente come un’alternativa alla giustizia ordinaria ma come una modalità di “regolazione sociale” che si affianca al diritto nell’ambito di quei meccanismi relazionali familiari, culturali e sociali che un tempo contribuivano a regolare i conflitti.

Le vocazioni differenti di Mediazione e Giustizia

Quindi Mediazione e Giustizia sono contesti differenti con una vocazione differente rispetto al conflitto, ma distinguer non vuol dire separare, bensì delimitare un ambito di integrazione: infatti l’attitudine della mediazione  a colmare un vuoto nella gestione dei legami sociali non esclude, anzi richiede  l’apporto fondamentale delle garanzie e delle tutele del diritto.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.