Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Mediazione delegata: è necessario svolgere l’incontro

Fermo restando che il deposito della domanda di mediazione dinanzi ad un organismo avvenga per scelta della parte opponente, nel rispetto dei criteri di cui all’art.4 comma 1, salva poi la facoltà di decidere diversamente su accordo delle parti, si precisa in questa ordinanza quali siano i criteri da rispettare per dirsi realmente avviato il tentativo di mediazione.

Le parti, invitate dal giudice a svolgere un tentativo di mediazione, non possono limitarsi ad incontrarsi ed informarsi sulla procedura, e non aderire magari alla proposta del mediatore, ma devono adempiere ampiamente all’ordine del giudice salvo la sussistenza  di questioni, tra l’altro documentate, che di fatto ne impediscano la procedibilità.

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La Corte di Cassazione ribadisce la presenza personale delle parti in mediazione

La Corte di Cassazione è chiamata in questa circostanza a pronunciarsi relativamente ad una controversia nascente da una richiesta di risoluzione di un contratto di locazione, la cui procedura di mediazione si svolgeva in maniera anomala.

La società locataria eccepisce l’improcedibilità della domanda di mediazione rilevata dal Tribunale di Udine, in quanto il primo incontro si svolgeva alla sola presenza dei difensori in violazione dell’art.8 del D. Lgs 28/2010. La Corte di Appello rigetta la domanda, ritenendo che la mediazione non fosse mai iniziata. E’ necessario il contatto tra il mediatore e le parti, per dirsi avverata la condizione di procedibilità: deve il mediatore invitare le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura?

L’appellante propone ricorso e la Corte di Cassazione stessa, conferma la decisione della Corte di Appello di Trieste, e la stessa Corte di Cassazione in un breve passaggio, sottolinea che è necessario che il difensore debba essere munito di procura speciale notarile per la rappresentanza sostanziale della parte.

In questa sentenza vi sono diverse contraddizioni: l’improcedibilità della domanda attribuita per la mancata partecipazione personale delle parti ma si fa poi riferimento alla possibilità di far partecipare il legale munito di procura notarile e, si accenna inoltre, alle capacità negoziali dell’avvocato che assiste la parte in mediazione.

Perché si realizzi la condizione di procedibilità è necessario che le parti si presentino davanti al mediatore per esporre le proprie motivazioni ed essere informate sulla procedura per una scelta consapevole. La mediazione è delle parti, dei legali, oggi ben consapevoli del ruolo che rivestono in sede di mediazione, e del mediatore che ha l’arduo compito di guidare tutti gli attori protagonisti del procedimento verso un accordo consapevole, soddisfacente e duraturo.

Le interpretazioni della norma, e le contraddizioni giurisprudenziali non giovano all’istituto della mediazione.

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Revoca del gratuito patrocinio per atteggiamento ostativo alla mediazione

La sentenza di cui di seguito, è riferita ad una procedura incardinata per sfratto per morosità,  per cui a seguito della disposizione del mutamento del rito, il  giudice il dott. Marcello Polimeno, dispone l’attivazione della procedura di mediazione.

Nel caso di specie, il giudice revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a  spese dello Stato della parte intimata, perché quest’ultima ha proposto opposizione, al solo scopo di prolungare la sua permanenza nell’immobile locato. Ha successivamente deciso di non comparire, neanche tramite il proprio difensore legale, alla procedura obbligatoria di mediazione.

Il dott. Marcello Polimeno, ritenendo che la parte intimata abbia tenuto un comportamento non conforme ai canoni della lealtà processuale per la dilazione dei tempi, e che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione non abbia giustificato motivo, non solo revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, concessa in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, ma condanna la parte al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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La mediazione è di supporto al processo

Secondo il Giudice  dott. Francesco Cislaghi del Tribunale di Napoli, la mediazione non deve essere vista come un’antagonista del processo. Questo concetto è ben chiaro nell’ordinanza che ha emesso  invitando le parti a raggiungere un accordo conciliativo e a depositare istanza di mediazione presso un organismo a scelta  delle parti congiuntamente oppure di quella che per prima vi acceda.

Ciò che viene evidenziato nel contenuto dell’ordinanza sono i reali interessi di ciascuna delle parti, e che l’accordo conciliativo potrebbe essere la chiave di svolta nella ricerca di una soluzione vantaggiosa per entrambe, tenuto conto, inoltre, della natura della controversia di non particolare difficoltà, del valore e del fatto che l’esito del giudizio possa essere diverso o peggiore rispetto a quello ambito.

Il giudice ritiene opportuno orientare le parti, nella ricerca di un accordo, con una proposta da sviluppare poi autonomamente, con l’ausilio di un mediatore professionale,  il tutto in fase di mediazione.

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Condizione di procedibilità per un decreto ingiuntivo: un’ordinanza del Tribunale di Foggia

Con ordinanza del 15 marzo 2018 il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, Dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha assegnato alla Banca, convenuta opposta, i termini per l’attivazione della procedura di mediazione in virtù della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito, ed affinchè potesse essere avverata la condizione di procedibilità.

Rispetto del termine assegnato

La Banca ha attivato nel termine prescritto la procedura di mediazione, a cui ha omesso di invitare l’attore opponente, con il quale si era già precedentemente effettuata altra mediazione senza raggiungere un accordo.

Mancata partecipazione alla mediazione

All’incontro fissato dall’organismo per la mediazione era presente la sola parte attrice opponente, mentre risultavano assenti la convenuta opposta, parte onerata dal Giudice per l’attivazione della procedura di mediazione, e i fideiussori, terzi chiamati.

A questo punto due osservazioni sembrano fondamentali.

Sanzioni ed improcedibilità?

La prima: il giudice considera parimenti ingiustificate le assenze dei fideiussori, che nulla hanno comunicato all’OdM, e l’assenza della Banca, istante del procedimento di mediazione, che ha inviato una comunicazione per motivare la mancata partecipazione alla mediazione con una nota generica e non supportata da prove.

La seconda: alla luce della situazione sopra descritta ed al di là delle sanzioni applicate ed applicande da parte del  Magistrato per censurare il comportamento della Banca in particolar modo, è possibile che il Giudice decida, alla fine,di propendere per dichiarare l’improcedibilità del D.I. opposto?

L’opzione potrebbe non essere del tutto improbabile vista la specificazione del Giudice riguardo al fatto che, per quanto concerne la domanda dell’attore opponente, la condizione di procedibilità si considera avverata con la regolare presenza in sede di incontro di mediazione.

Leggi qui l’ordinanza completa Tribunale di Foggia Ordinanza del 21 Luglio 2018

Non è improcedibilità insanabile il mancato avvio della mediazione

In tema di mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010, il giudice, dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell’azione ma deve assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Questo è quanto specificato dal Tribunale di Arezzo con questa sentenza parziale del 6 Luglio 2018.

Nel caso di specie il Giudice, verificato all’udienza di precisazione delle conclusioni che la mediazione non era ancora stata svolta, ha respinto la richiesta di parte convenuta di improcedibilità della domanda attrice. Il mancato accoglimento della istanza di parte convenuta è motivata in base all’osservazione cheil mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 NON ha natura di improcedibilità insanabile.

Alla luce di questa osservazione, il Giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo ed assegnare alle parti il consueto termine di quindici per l’attivazione della procedura di mediazione.

Leggi qui: Tribunale di Arezzo Sentenza del 6 Luglio 2018

Decreto ingiuntivo esecutivo se l’opponente non avvia la mediazione

 

Il Giudice Dott. Fabio Di Lorenzo del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 5 dicembre 2017, rende esecutivo il decreto ingiuntivo  invocato dalla banca.

La pronuncia  in questione condivide l’orientamento della Suprema Corte contenuta nella sentenza 24629 del 3 dicembre 2015 con la quale è stabilito che nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre l’obbligatorio tentativo di mediazione è l’opponente.

Seppure questo orientamento non sia uniformemente condiviso, nel caso in esame il magistrato ha puntualmente motivato la sua decisione.

In sede di prima udienza il Dott. Di Lorenzo non aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed aveva assegnato all’opponente il termine per l’attivazione della mediazione. Nessuno dei contendenti aveva cominciato la mediazione.

Alla successiva udienza il Magistrato ha constatato l’anzidetta circostanza ed ha rigettato la richiesta della parte attrice della remissione in termini per impedimento dell’avvocato procuratore dichiarando improcedibile l’opposizione.

La decisione è radicata nella constatazione che sia la parte opponente ad avere il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, e dunque, alla luce del dettato dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 nuova formulazione, ad avere l’onere di attivare la mediazione.

Di conseguenza, il mancato avvio della mediazione deve avere effetto sulla domanda che ha introdotto il giudizio, cioè sull’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Osserva il Giudice che il decreto ingiuntivo è già potenzialmente idoneo a diventare definitivo, ad esempio, se non fosse proposta alcuna opposizione. Una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato avvio della mediazione  sarebbe irragionevole . In tal modo, infatti, si caricerebbe di un onere eccessivo l’ingiungente, costringendolo a coltivare la mediazione per vedersi confermare un titolo già idoneo a passare in giudicato a fronte della libera scelta dell’opponente di cominciare in giudizio di opposizione.

Siamo certi che il dibattito su questa tematica non si fermerà qui

Qui puoi leggere la sentenza integrale del Tribunale di Torre Annunziata

La mediazione si ripete, se l’istante ed il mediatore non sollecitano l’invitato a partecipare all’incontro di mediazione

La pronuncia del Tribunale di Vasto del 29 Gennaio apre un orizzonte nuovissimo: la mediazione si ripete, se l’istante ed il mediatore non sollecitano a sufficienza l’invitato a partecipare all’incontro di mediazione.

Deve, la parte istante, tramite il mediatore, attivarsi con qualunque mezzo ed iniziativa possibile per fare in modo che la parte invitata, assente al primo incontro, si presenti necessariamente all’incontro di mediazione?

Il Giudice, Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo, ha deciso di rinviare nuovamente le parti in mediazioni, motivando la decisione in base a queste 3 circostanze:

  • la parte istante non è comparsa personalmente dinanzi al mediatore all’appuntamento fissato per l’incontro di mediazione;
  • il mediatore non si è attivato a sufficienza, con tutti i mezzi a sua disposizione, a far presenziare la parte convocata all’incontro di mediazione;
  • il procuratore della parte istante non ha adeguatamente sollecitato il mediatore affinchè si attivasse per fare in modo che l’invitato comparisse, e comparisse personalmente.

E’ singolare che nel caso in esame il Giudice, invece di irrogare la sanzione prevista dall’art. 8 del D. Lgs 28/2018, abbia caricato l’istante di un obbligo di diligenza e cooperazione che non ha trovato neppure l’opportunità di esprimersi con una controparte chiaramente chiusa al dialogo.

Siamo certi che l’ordinanza fornirà ai lettori numerosissimi spunti di dibattito.

Leggi qui l’ordinanza del Tribunale di Vasto del 29 Gennaio 2018

Condanna del Giudice

Una delle parti fallisce: cosa accade alla mediazione demandata dal Giudice?

L’antefatto

Il titolare di un conto corrente bancario ed i fideiussori propongono una domande di ripetizioni di indebito.

L’istituto di credito, costituendosi, eccepisce il mancato esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità alla richiesta avanzata da parte attrice.

L’udienza viene perciò rinviata con fissazione del termine a norma dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per presentare l’istanza di mediazione.

Dopo pochi giorni l’attrice dichiara fallimento ma la domanda per la mediazione demandata non è stata depositata.

Alla successiva udienza i fideiussori ed il curatore fallimentare chiedono al Magistrato di fissare un nuovo termine per il deposito della domanda di mediazione. L’istituto di credito insite nella richiesta di dichiarazione di improcedibilità delle domande diparte attrice.

Il parere

Il Giudice, Dott.ssa Arianna Lo Vasco, evidenzia due punti fondamentali:

  • Natura del termine dei 15 giorni
  • Pubblicazione della sentenza fallimentare ed interruzione dei procedimenti giudiziari, ivi compresa la mediazione

In ordine al primo punto il Magistrato abbraccia la tesi della Corte di Appello di Milano (sentenza del 24.05.2017) secondo cui il termine di 15 giorni non può essere considerato di natura perentoria. Questa interpretazione cozzerebbe con la finalità stessa dell’istituto della mediazione, volta ad uno scopo deflattivo e di pacificazione sociale.

La sentenza

Di maggiore interesse, e soprattutto inedita, è la risoluzione della questione posta al punto 2.

La pubblicazione della sentenza di fallimento, sostiene il Magistrato trapanese con chiaro riferimento all’ art.43 l.f., determina l’interruzione dei procedimenti giudiziari. Tra questi si ricomprende anche la mediazione per il suo stretto legame con il processo: da una parte, per gli espliciti scopi deflattivi , e dall’altra perché suscettibile di incidere sullo svolgimento del processo stesso e sui suoi esiti.

Tribunale di Trapani sentenza del 6 Febbraio 2018

Presenza della parte in mediazione: è obbligatoria anche se la controparte non si presenta

 

Altro provvedimento notevole proveniente dal GdP di Napoli Nord, riguardo alla presenza della parte in mediazione.

Il fatto

Il Giudice di Pace, rilevando il mancato esperimento del tentativo di mediazione per una questione rientrante nelle materie del condominio, autorizza alla chiamata in causa del terzo ordinando che la mediazione demandata venga estesa anche a questo ulteriore soggetto.

La presenza della parte

Raccomanda poi, la personale presenza dell’istante all’incontro di mediazione anche a seguito del rifiuto degli invitati a comparire alla mediazione. L’ esortazione del Magistrato è significante, al di là dell’obbligo già previsto ex lege, perché solo la parte potrebbe rivelare al Mediatore le vere ragioni a fondamento delle richieste avanzate nel giudizio, e dunque concordare con lui una eventuale modalità operativa, magari chiedendo la formulazione di una proposta.

Il terzo chiamato

C’è poi la questione del terzo chiamato, nei confronti del quale pure deve essere avviata la mediazione. Qui è necessario fare un po’ di chiarezza.  In questo caso capita che la stringenza dei termini assegnati per l’attivazione della mediazione non sia compatibile con i tempi per la chiamata del terzo in giudizio. Non di rado capita che questa ulteriore controparte si veda ricevere l’invito alla mediazione demandata senza che il suo intervento sia già stato formalmente notificato per il giudizio.

Leggi qui l’ordinanza completa