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Non è avverata la condizione di procedibilità se non si svolge l’incontro di mediazione

La sentenza in oggetto, Tribunale di Firenze,  afferma, in contrapposizione alla Corte di Cassazione, che la mediazione deve svolgersi fattivamente per assolvere alla condizione di procedibilità.

In fase di svolgimento della procedura di mediazione, una delle parti, viste le posizioni lontane, aveva arbitrariamente deciso di non entrare nel merito della mediazione,  e quindi di non proseguire,  ritenendola una inutile perdita di tempo.

A differenza di quanto asserito dalla Corte Costituzionale, che la condizione di procedibilità si avvera con il solo svolgimento dell’incontro informativo programmatico, il giudice designato, in questo caso, afferma che comparire dinanzi al mediatore per una pura attività informativa, significa far perdere di significato e sminuire un procedimento che ha come obiettivo la risoluzione di un conflitto tenendo conto degli interessi e dei bisogni reali delle parti.

Tale comportamento manifesta la mancata volontà di mediare.

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L’inadempimento alla stipulazione di un contratto di compravendita non rientra nella mediazione obbligatoria

L’oggetto della controversia trattata, riguarda l’inadempimento da parte di una società incaricata dal Comune di Roma, della stipula di un contratto di compravendita.

Il giudice incaricato rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata da una parte, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

In effetti la causa non verte in materia di diritti reali, ma concerne un preteso inadempimento dell’amministrazione all’obbligazione precedentemente assunta  di stipulazione di un contratto di compravendita.

Si tratta quindi di controversia  relativa ad un rapporto obbligatorio, non rientrante  nelle materie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all’art.5  co.1 bis D.Lgs. 28/2010.

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Mediazione delegata: è necessario svolgere l’incontro

Fermo restando che il deposito della domanda di mediazione dinanzi ad un organismo avvenga per scelta della parte opponente, nel rispetto dei criteri di cui all’art.4 comma 1, salva poi la facoltà di decidere diversamente su accordo delle parti, si precisa in questa ordinanza quali siano i criteri da rispettare per dirsi realmente avviato il tentativo di mediazione.

Le parti, invitate dal giudice a svolgere un tentativo di mediazione, non possono limitarsi ad incontrarsi ed informarsi sulla procedura, e non aderire magari alla proposta del mediatore, ma devono adempiere ampiamente all’ordine del giudice salvo la sussistenza  di questioni, tra l’altro documentate, che di fatto ne impediscano la procedibilità.

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Le ragioni della pretesa non riferiscono ad elementi di diritto

Il giudice Dott. Piero Leanza, nella sentenza  in oggetto rileva  che, l’art. 4 D.Lgs. 28/2010 richiede  che siano indicate le “ragioni della pretesa”, riferendosi ai fatti oggetto della pretesa come un accadimento ingiusto.

L’istanza di mediazione non richiede  anche l’indicazione degli “elementi di diritto”, come avviene per la citazione, ex art.163 c.p.c.

Nella fattispecie, secondo quanto allegato in comparsa di risposta dal convenuto, la divergenza consisterebbe soltanto nell’indicazione, in sede di mediazione, della domanda di risoluzione di un contratto anziché della riduzione del prezzo, non avendo il convenuto contestato espressamente che la mediazione avesse avuto ad oggetto fatti diversi da quelli oggetto del giudizio.

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