L’oggetto della controversia trattata, riguarda l’inadempimento da parte di una società incaricata dal Comune di Roma, della stipula di un contratto di compravendita.
Il giudice incaricato rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata da una parte, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
In effetti la causa non verte in materia di diritti reali, ma concerne un preteso inadempimento dell’amministrazione all’obbligazione precedentemente assunta di stipulazione di un contratto di compravendita.
Si tratta quindi di controversia relativa ad un rapporto obbligatorio, non rientrante nelle materie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all’art.5 co.1 bis D.Lgs. 28/2010.