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Estinzione dell’opposizione se non viene attivata la mediazione

La declaratoria di improcedibilità è assimilabile alla estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo se non viene attivata la mediazione demandata.

Questa è la precisazione del Tribunale di Torino che ha ritenuto improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per la mancata partecipazione dell’attore alla mediazione demandata.

Il Giudice, che aveva già formulato proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ha osservato che, a prescindere dalla sanzione di improcedibilità dell’art. 5 co. 2 del D. Lgs 28/2010, la mancata attivazione della mediazione demandata si qualifica come inattività delle parti che non hanno dato seguito all’ordine del Magistrato.

Nello specifico l’opponente, attore nel giudizio, non ha né attivato la mediazione né si è presentato all’incontro dinanzi al mediatore e, pertanto, il Giudice, dichiarando l’improcedibilità della domanda, ha condannato l’attrice al pagamento del contributo unificato e delle spese del giudizio.

Degna di osservazione, poiché riguarda la modalità operativa adottata da ciascun Organismo, è il fatto che nel caso in esame la comunicazione della istanza sia avvenuta esclusivamente tra avvocati escludendo il tramite dell’OdM e relegandone la funzione al solo incontro davanti al mediatore:  uno spunto che dovrebbe indurre a riflettere su una omogeneizzazione della procedura, fondamentale, dato il legame che stringe a doppio filo il processo e la mediazione.

 

Scarica qui la sentenza del Tribunale di Torino del 4 Ottobre 2017

 

Responsabilità medica in mediazione: perché può funzionare.

Gli attori hanno avviato un giudizio nei confronti della struttura sanitaria per risarcimento di un presunto danno per le lesioni riportate da un minore durante il parto, precisando di aver dato impulso alla mediazione obbligatoria e conclusasi con esito negativo.

La struttura sanitaria ha, a sua volta, fatto istanza, peraltro accolta, al Magistrato scaligero per la chiamata in causa della compagnia assicurativa, sollevando l’eccezione di improcedibilità della propria domanda per mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione. Si opponeva alla eccezione la compagnia assicurativa , terza chiamata, postulando la mancata operatività della polizza sulla base della quale era stata convenuta in giudizio.

Il Giudice designato, Dott. Massimo Vaccari, ha accolto l’eccezione della struttura sanitaria, inviando nuovamente le parti in mediazione e precisando che, proprio in virtù dello scopo conciliativo della mediazione, riportare nuovamente la questione dinnanzi al mediatore, con tutte le parti del processo e per un oggetto più ampio, può garantire, proprio in virtù della partecipazione delle compagnie assicurative, maggiori chances di successo. E questo è palpabile, per chi abbia esperienza di mediazione, quotidianamente: sono le compagnie assicurative che in molti casi dettano ed indirizzano la condotta delle strutture sanitarie.

Pertanto è pienamente condivisibile la tesi del magistrato veronese di un rinnovamento della procedura di mediazione, quando tutte le parti siano state coinvolte nel processo ed abbiano esposto i propri argomenti e le proprie eccezioni: l’aggiornamento all’udienza del 13/09/2018.

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Errata segnalazione in Crif: la mediazione non è obbligatoria se la domanda riguarda lesione della reputazione

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

Il Giudice Capitolino respinge la richiesta della banca convenuta che postulava l’improcedibilità della domanda dell’attore per mancato esperimento del supposto procedimento obbligatorio di mediazione: il GI evidenzia che l’istante ha qualificato la domanda come “risarcimento del danno conseguente alla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF” e non come risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali e, pertanto, deve respingere l’eccezione sollevata dalla convenuta.

Pare opportuno rilevare come le strategie legali percorse ed una diversa qualificazione dell’oggetto, nonchè l’articolazione delle ragioni della domanda, possano far propendere, anche nel mare magnum dei “contratti bancari”, verso distinte posizione riguardo alla obbligatorietà della mediazione in particolari situazioni.

Sta all’abilità dell’avvocato far passare la fondatezza della posizione portata avanti e le sottigliezze giuridiche che possono distinguere le controversie oggetto di mediazione obbligatoria da quelle che non lo sono.

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

 

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Convalida di sfratto: improcedibile la domanda se non viene esperita la mediazione demandata dal Giudice

E’ accaduto nel comune di Cologno Monzese: l’attore aveva intimato lo sfratto per morosità al conduttore di un locale destinato ad uso commerciale con richiesta di convalida di sfratto.

Il Tribunale, concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata.

Nessuna delle parti avviava la mediazione ed il convenuto chiedeva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione demandata.

La richiesta del convenuto è stata accolta dal Giudice istruttore, il quale, però, ha confermato l’ordinanza di rilascio, lasciando ben intendere che è onore dell’intimato (conduttore) far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l’ordinanza già emessa nella fase sommaria rimane efficace.

Decisione di segno opposto, invece, era stata quella del Tribunale di Roma, (sentenza n. 7194/2015) che aveva ritenuto che l’ordinanza di convalida di sfratto, a seguito della pronuncia di improcedibilità, perdesse la propria efficacia, in considerazione del fatto che detta pronuncia non fosse estinzione del giudizio bensì sentenza di rito.

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Tribunale di Trieste: sì al compenso all’avvocato per la mediazione obbligatoria

 

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il compenso all’avvocato che ha assistito in una procedura di mediazione obbligatoria una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato: la motivazione esposta concerne il fatto che la mediazione obbligatoria è connessa alla fase processuale e dunque, come tale, è qualificabile come procedura derivata ed accidentale del processo.

La decisione riguarda, peraltro, una mediazione obbligatoria che si è conclusa con esito positivo e per la quale, pertanto, il giudizio non è mai stato incardinato, e segue l’orientamento di una precedente pronuncia del Tribunale di Firenze del 13.12.2016.

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Mediazione condominiale e controversie con terzi: sentenza del Tribunale di Taranto

Per il Giudice dalla mediazione obbligatoria sono escluse le controversie in cui il condominio si contrappone a un soggetto terzo.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 Luglio 2017, rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo  emesso in favore della impresa edile nei confronti del condominio, per il corrispettivo pattuito per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati in appalto alla società ricorrente.

Le motivazioni addotte dal Giudice nel respingere l’opposizione proposta dal condominio riguardano, in primo luogo, la natura della clausola conciliativa contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti. Essa, difatti, è stata considerata inefficace poichè carente dell’espressa sanzione di improcedibilità, necessaria nei casi in cui la mediazione non sia condizione di procedibilità ex D.Lgs. 28/2018, e tra i quali rientrano le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo (società appaltatrice). Ne consegue che,dall’ ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, dovrebbero essere escluse tutte quelle cause che attengono a rapporti, instaurati dal condominio con un soggetto terzo.

Per di più, e si arriva al secondo punto fondamentale del rigetto, l’invocata richiesta di dichiarazione della improcedibilità  della domanda da parte del debitore opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione viene respinta in virtù del dettato del comma 4 dell’art. 5 del D- Lgs 28/2010, che esclude espressamente l’applicabilità del comma 1 nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Conclude il Giudice, con richiamo alla discussa sentenza della Corte di Cassazione n. 24629, che, anche qualora fossero state superate le precedenti questioni grazie ad una clausola contrattuale conciliativa che avesse esplicitamente previsto l’improcedibilità  anche dell’azione in sede monitoria, l’onere dell’attivazione della mediazione sarebbe ricaduta sul debitore opponente.

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