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Errata segnalazione in Crif: la mediazione non è obbligatoria se la domanda riguarda lesione della reputazione

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

Il Giudice Capitolino respinge la richiesta della banca convenuta che postulava l’improcedibilità della domanda dell’attore per mancato esperimento del supposto procedimento obbligatorio di mediazione: il GI evidenzia che l’istante ha qualificato la domanda come “risarcimento del danno conseguente alla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF” e non come risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali e, pertanto, deve respingere l’eccezione sollevata dalla convenuta.

Pare opportuno rilevare come le strategie legali percorse ed una diversa qualificazione dell’oggetto, nonchè l’articolazione delle ragioni della domanda, possano far propendere, anche nel mare magnum dei “contratti bancari”, verso distinte posizione riguardo alla obbligatorietà della mediazione in particolari situazioni.

Sta all’abilità dell’avvocato far passare la fondatezza della posizione portata avanti e le sottigliezze giuridiche che possono distinguere le controversie oggetto di mediazione obbligatoria da quelle che non lo sono.

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

 

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