Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

La Mediazione è prevalente rispetto alla negoziazione assistita.

Il Tribunale di Torre Annunziata nel decidere una controversia tra un Condominio ed un privato, avente ad oggetto << risarcimento danni>>, l’attrice ebbe a promuovere, preliminarmente la mediazione ai sensi dell’art 5 comma 1bis d.lvo 28 del 2010.

Il Condominio convenuto ebbe ad eccepire l’improcedibilità della domanda, in quanto l’attrice non aveva esperito ai sensi dell’art  3 D.L. 132/2014 la negoziazione assistita.

Il Tribunale con la sentenza n. 740/2018 ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.

Ritiene la Dott.ssa Blasi, Giudice relatore, << … il legislatore ha inteso  accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumolo tra negoziazione assistita e la mediazione, sicchè, tutte le volte in cui la controversia  sia tanto tra quelle indicate dal d.l. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell’art 5 comma 1bis d.lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione assistita  carattere di obbligatorietà>>.

Ritiene il Tribunale di poter dare continuità al principio sancito dagli Ermellini che con la decisone del 2015 hanno affermato il principio secondo cui: <<  La norma è stata costruita in funzione deflattiva  e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo,e, dunque, dell’efficienza processuale.>>.               [ Sent. n. 24629/2015]

Conclude la Dott.ssa Silvia Blasi, << Se, dunque in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo, non può ritenersi conforme alla funzione della n.a. un’interpretazione esclusivamente formalistica dell’istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia  utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore prevalente rispetto a quello della negoziazione assistita>>.

La sentenza in commento è di particolare importanza anche alla luce del dibattito parlamentare  circa la riforma del codice di procedura civile, che intende potenziare la negoziazione assistita, laddove, la mediazione è  prevalente rispetto all’istituto della negoziazione assistita.

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Mediazione obbligatoria se l’oggetto del contratto non concluso prevede il trasferimento della proprietà

L’azione ex art.2932 c.c.  proposta dalla parte A, ha per oggetto un contratto di compravendita di due piccoli appezzamenti di terreno, ed è diretta a far valere un diritto di obbligazione che tiene conto degli effetti del contratto non concluso.

Seppur quindi, l’azione sia a carattere personale, relativo a contratto definitivo di compravendita non concluso,  viene evidenziato in sentenza, dal Giudice del Tribunale di Teramo, Dott. Eloisa Angela Imbesi, che nella specifica fattispecie, il contratto avesse ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell’oggetto della domanda.

Ne consegue che, non avendo parte A, avviato il procedimento di mediazione come azione relativa a controversia in materia di diritti reali contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 5 D. Lgs 28/2010, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

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Non è improcedibilità insanabile il mancato avvio della mediazione

In tema di mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010, il giudice, dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell’azione ma deve assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Questo è quanto specificato dal Tribunale di Arezzo con questa sentenza parziale del 6 Luglio 2018.

Nel caso di specie il Giudice, verificato all’udienza di precisazione delle conclusioni che la mediazione non era ancora stata svolta, ha respinto la richiesta di parte convenuta di improcedibilità della domanda attrice. Il mancato accoglimento della istanza di parte convenuta è motivata in base all’osservazione cheil mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 NON ha natura di improcedibilità insanabile.

Alla luce di questa osservazione, il Giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo ed assegnare alle parti il consueto termine di quindici per l’attivazione della procedura di mediazione.

Leggi qui: Tribunale di Arezzo Sentenza del 6 Luglio 2018

Avvocato in mediazione obbligatoria: se non è presente la procedura non è rituale

Vasto: Tribunale attento alla mediazione

Fa ancora scuola il Tribunale di Vasto nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale.

Il Tribunale abruzzese si conferma, infatti, attento agli aspetti pratici legati alla gestione della procedura di mediazione, questa volta, soffermandosi sul ruolo di assistente che l’avvocato svolge in mediazione, dunque sull'”avvocato in mediazione”.

Nuovi profili di professionalità dell’avvocato in mediazione

L’ordinanza affronta un tema attualissimo, quello del ruolo dell’avvocato in mediazione, così come disciplinato dagli artt. 5 co.1 bis e 12 del D.Lgs 28/2010, superando la apparente contraddittorietà della disciplina a riguardo.

Il Dott. Pasquale evidenzia che l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria non è solo finalizzata ad attribuire efficacia di titolo esecutivo all’eventuale accordo raggiunto, ma stabilisce una nuova rilevanza della professionalità dell’avvocato, che da un lato fa strada al suo assistito nel vortice, a volte confuso, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti, e dall’altro lo lascia libero di partecipare attivamente, e da protagonista, al proprio conflitto.

Questo comportamento richiesto all’avvocato assistente nella mediazione obbligatoria, ha fatto emergere un nuovo profilo professionale, quello dell’avvocato esperto di tecniche negoziali.

Il riconoscimento, anche normativo, di questa nuova veste dell’avvocato, che deve ampliare a sviluppare le proprie conoscenze e competenze, si è concretizzata, sottolinea sempre il Dott. Pasquale, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, che prevede la corresponsione di specifici valori per ciascuno step dell’attività stragiudiziale.

La condanna per mancata ingiustificata partecipazione

Nello specifico, il Mediatore ha rilevato, all’esito dell’incontro, la mancata assistenza dell’avvocato da parte della banca invitata in mediazione, ed il perdurare di tale volontà, anche a seguito del sollecito ricevuto da parte del mediatore stesso.

In sede di udienza, il giudice ha rilevato che la parte invitata non ha correttamente partecipato – senza giustificato motivo – alla procedura di mediazione obbligatoria e l’ha condannata al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

 

La questione sul riconoscimento del ruolo dell’avvocato in mediazione è una tematica delicata: in primis alla luce delle modifiche introdotte al precedente testo normativo con la legge 98/2013 ed in secondo luogo per il riconoscimento di nuovi profili di professionalità, che, giustamente, devono trovare quartiere in una gratificazione anche economica.

 

TRIBUNALE DI VASTO ORDINANZA DEL 9 APRILE 2018

Responsabilità medica in mediazione: perché può funzionare.

Gli attori hanno avviato un giudizio nei confronti della struttura sanitaria per risarcimento di un presunto danno per le lesioni riportate da un minore durante il parto, precisando di aver dato impulso alla mediazione obbligatoria e conclusasi con esito negativo.

La struttura sanitaria ha, a sua volta, fatto istanza, peraltro accolta, al Magistrato scaligero per la chiamata in causa della compagnia assicurativa, sollevando l’eccezione di improcedibilità della propria domanda per mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione. Si opponeva alla eccezione la compagnia assicurativa , terza chiamata, postulando la mancata operatività della polizza sulla base della quale era stata convenuta in giudizio.

Il Giudice designato, Dott. Massimo Vaccari, ha accolto l’eccezione della struttura sanitaria, inviando nuovamente le parti in mediazione e precisando che, proprio in virtù dello scopo conciliativo della mediazione, riportare nuovamente la questione dinnanzi al mediatore, con tutte le parti del processo e per un oggetto più ampio, può garantire, proprio in virtù della partecipazione delle compagnie assicurative, maggiori chances di successo. E questo è palpabile, per chi abbia esperienza di mediazione, quotidianamente: sono le compagnie assicurative che in molti casi dettano ed indirizzano la condotta delle strutture sanitarie.

Pertanto è pienamente condivisibile la tesi del magistrato veronese di un rinnovamento della procedura di mediazione, quando tutte le parti siano state coinvolte nel processo ed abbiano esposto i propri argomenti e le proprie eccezioni: l’aggiornamento all’udienza del 13/09/2018.

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Errata segnalazione in Crif: la mediazione non è obbligatoria se la domanda riguarda lesione della reputazione

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

Il Giudice Capitolino respinge la richiesta della banca convenuta che postulava l’improcedibilità della domanda dell’attore per mancato esperimento del supposto procedimento obbligatorio di mediazione: il GI evidenzia che l’istante ha qualificato la domanda come “risarcimento del danno conseguente alla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF” e non come risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali e, pertanto, deve respingere l’eccezione sollevata dalla convenuta.

Pare opportuno rilevare come le strategie legali percorse ed una diversa qualificazione dell’oggetto, nonchè l’articolazione delle ragioni della domanda, possano far propendere, anche nel mare magnum dei “contratti bancari”, verso distinte posizione riguardo alla obbligatorietà della mediazione in particolari situazioni.

Sta all’abilità dell’avvocato far passare la fondatezza della posizione portata avanti e le sottigliezze giuridiche che possono distinguere le controversie oggetto di mediazione obbligatoria da quelle che non lo sono.

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

 

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Tribunale di Trieste: sì al compenso all’avvocato per la mediazione obbligatoria

 

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il compenso all’avvocato che ha assistito in una procedura di mediazione obbligatoria una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato: la motivazione esposta concerne il fatto che la mediazione obbligatoria è connessa alla fase processuale e dunque, come tale, è qualificabile come procedura derivata ed accidentale del processo.

La decisione riguarda, peraltro, una mediazione obbligatoria che si è conclusa con esito positivo e per la quale, pertanto, il giudizio non è mai stato incardinato, e segue l’orientamento di una precedente pronuncia del Tribunale di Firenze del 13.12.2016.

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Tribunale di Napoli Nord: mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo

Tribunale di Napoli Nord si pronuncia: mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo vanno a braccetto ormai da un po’, da quando, più precisamente, la Suprema Corte con la sentenza n. 24629 del 03.12.2015 sembrava aver definitivamente sciolto il nodo del dubbio riguardo alla questione della parte sulla quale ricadrebbe l’onere di attivare la mediazione demandata nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L’esperienza di questi mesi ci ha insegnato che così non è.

Infatti il Tribunale campano, sulla scia di un orientamento che sembra guadagnarsi sempre più proseliti tra i Magistrati, si contrappone all’orientamento dei giudici ermellini, sottolineando che, in base al principio di difesa, inviolabile, l’unico strumento di impugnazione del titolo da parte del debitore è quello di attivare il processo di opposizione.

Diverso ed antitetico, puntualizza il Giudice Rabuano, il discorso per l’opposto: esso, come soggetto foriero dell’interesse di far valer un proprio diritto, può scegliere la via più breve, la strada coerente con la logica deflativa e di efficienza processuale messa a disposizione dal legislatore: la mediazione.

Una guida univoca

Questa continua genesi di provvedimenti di segno opposto, che caratterizzano talvolta l’orientamento di taluni Tribunali, entrambe radicati e ciascuno sostenuto da buone ragioni a fondamento, lasciano auspicare che, dato un difficile intervento sul testo normativo del D. Lgs 28/2010 a riguardo, siano necessari ulteriori pronunce della Corte di Cassazione a riguardo, soprattutto in considerazione del fatto che l’omesso esperimento del tentativo di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda ( art. 5 commi 1 e 2) e dunque , per lo meno nel caso dell’opponente, l’impossibilità di ricominciare l’azione essendo spirati i termini di legge.

No parti, no mediazione

E’ d’obbligo spendere qualche parola anche sulla questione della ragioni che impediscono l’inizio della procedura di mediazione, seppure la ordinanza offre una ricca varietà di spunti che non meritano di essere trascurati. Tuttavia , é particolarmente stimolante rilevare come la mancata partecipazione delle parti alle due diverse fasi della mediazione (primo incontro e successivi incontri sono due fasi ben distinte e come tali vanno trattate), preveda, da un lato, l’applicazione di due diverse sanzioni , mentre dall’altro assimili i due casi di assenza tout court della parte in mediazione al rifiuto di una parte a proseguire la mediazione senza alcun motivo dichiarato e, previa autorizzazione, verbalizzato.

 

Verbalizzazione: tutti i dubbi del mediatore

Verbalizzazione. Dopo il dubbio del negoziatore, irrompe il dubbio del mediatore davanti al verbale di mediazione. Agli albori del D.lgs. 28/2010, esso era un documento pressoché insignificante e, generalmente, i giudici non davano molta attenzione.

L’importanza della verbalizzazione di ciò che accade nella stanza della mediazione, si è andata progressivamente affermando di pari passo con la crescente giurisprudenza di merito che ha dato risalto all’opera del mediatore, specie nella demandata, ed invitando lo stesso a verbalizzare soprattutto le circostanze che possano dare degli elementi al magistrato il quale deve accertare se i canoni del  principio di effettività siano stati o meno osservati sia dalle parti.

Di queste ultime, poi, è necessaria la presenza, così come quella degli avvocati che assistono le parti, i quali, unitamente ad i loro clienti, non devono trincerarsi dietro le solite vuote ed insignificanti “dichiarazioni di stile” che in realtà celano un’effettività volontà di non voler procedere ad un serio tentativo di trovare un accordo, pregiudicandosi, il più delle volte, la possibilità di mettere in pratica la soluzione ottimale per quella determinata controversia.

In tal senso, lo stesso mediatore potrebbe assumersi una responsabilità fondamentale nell’adeguarsi all’indeterminatezza voluta dalle parti unitamente ad i loro avvocati.  E’ chiaro anche che il mediatore non potrà imporre o influenzare né determinate dichiarazioni o strategie negoziali, tuttavia se egli è un professionista dotato di un bagaglio sia tecnico che trasversale, saprà abilmente indurre le parti a farlo nel loro interesse, trasmettendogli la possibilità di ottenere un valore aggiunto da quella controversia.

Tuttavia, seguendo questo trend giurisprudenziale che invita al mediatore a verbalizzare determinati fatti accaduti in mediazione, ci si è posti anche il problema come tutto ciò possa convivere con il principio di riservatezza, ma avviso di chi scrive, tenuto conto della ratio di tale giurisprudenza questo tipo di verbalizzazione ha una sua ragion d’essere in nome dell’affermazione della cultura della mediazione.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

Primo incontro in mediazione: perché è importante

Primo incontro in mediazione. E’ sicuramente il tratto più discusso dell’attuale modello di mediazione italiano, che dopo quasi quattro anni dalla sua introduzione, non è stato da molti, né metabolizzato, nétantomeno accettato suggerendone addirittura la sua soppressione. In realtà ricordo che questo istituto è stato appositamente ideato per evitare pericoli di incostituzionalità , ma evidentemente ai più sfugge tale considerazione tutt’altro che secondaria. Continue reading →