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Sentenza Tribunale di Imperia 363/2026: impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Per evitare la decadenza dal termine di impugnazione delle delibere condominiali stabilito dall’articolo 1137 del codice civile, non è sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione. Il termine dei trenta giorni viene interrotto esclusivamente nel momento in cui la comunicazione della domanda giunge a conoscenza del Condominio, equiparando tale atto alla notifica di una citazione giudiziale.

Lo ha chiarito il Tribunale di Imperia nella sentenza n. 36/2026. Impugnazione delibera condominiale, mediazione e decadenza dal termine 1137 c.c. Un condomino impugna una delibera assembleare. Secondo l’art. 1137 c.c. il condomino dissenziente, astenuto o assente ha 30 giorni per contestare la validità della delibera. Vero è che trattandosi di materia condominiale, la legge impone il passaggio preventivo attraverso la mediazione obbligatoria. Nel caso di specie il condomino ha depositato l’istanza di mediazione presso l’organismo competente entro il termine dei 30 giorni dalla delibera in quanto dissenziente, ma la notifica di questa istanza è giunta al Condominio dopo il termine di decadenza. Il Condominio, pertanto, in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il Tribunale, in prima istanza, accoglie l’eccezione di decadenza, dichiarando l’impugnazione tardiva. La Corte d’Appello conferma questa impostazione, ribadendo che, per interrompere il termine di decadenza, non basta “attivarsi” presso l’organismo di mediazione, ma occorre che la controparte ne sia informata. Il condomino però ritiene che il semplice deposito della domanda sia sufficiente a impedire la decadenza, analogamente a quanto avviene con il deposito di un ricorso giudiziale.

Decadenza termine art. 1137 c.c.: per impedirla la mediazione va comunicata alla controparte La questione centrale affrontata nella sentenza, relativa all’intreccio tra il termine di decadenza e la mediazione obbligatoria riguarda l’interpretazione del D.Lgs. 28/2010 in combinato disposto con l’art. 1137 c.c. L’autorità giudiziaria ricorda prima di tutto che la decadenza è un istituto volto a conferire certezza ai rapporti giuridici. Nel condominio, l’esigenza di stabilità delle delibere è fondamentale per la gestione dei beni comuni. Se per impedire la decadenza dal termine di impugnazione di una decisione assembleare fosse sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione, il Condominio resterebbe nell’incertezza sulla validità della delibera per un tempo dipendente dai tempi tecnici della segreteria dell’organismo di mediazione. Per questo, per la giurisprudenza, il mero deposito della domanda di mediazione non salva il condomino dalla decadenza. È necessario che costui comunichi l’istanza di mediazione al Condominio convenuto. Questa tesi, del resto, è supportata da tre pilastri normativi e logici: l’istanza di mediazione produce sulla decadenza gli stessi effetti della domanda giudiziale e nel processo civile ordinario, l’effetto interruttivo si produce con la notificazione della citazione (atto recettizio); la comunicazione della domanda può essere effettuata sia dall’organismo di mediazione che dalla parte stessa e il condomino che vuole tutelarsi ha l’onere di assicurarsi che la controparte riceva l’atto entro il trentesimo giorno; mentre per la prescrizione possono operare criteri più elastici, la decadenza richiede il compimento dell’atto specifico previsto dalla legge entro il termine perentorio e l’atto previsto non è solo “chiedere” la mediazione, ma “portare a conoscenza”.

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La mediazione obbligatoria non si applica alle controversie di lavoro

Con la sentenza 1400/2026 il Tribunale di Roma chiarisce che la #mediazione obbligatoria vale solo per le cause civili e commerciali, mentre non si applica alle controversie di lavoro, nemmeno quando queste nascono da un decreto ingiuntivo.
Questo perché il processo del lavoro segue regole proprie, più snelle, che non prevedono la mediazione come passaggio necessario.
Nel caso concreto, una società si oppone a un decreto ingiuntivo sostenendo, tra le altre cose, che la causa dovesse essere bloccata per mancata mediazione.
Il giudice però respinge questa tesi, definendola infondata, e conferma che nelle cause di lavoro la mediazione non è una condizione di procedibilità.
Inoltre, il tribunale respinge anche le altre difese della società: riconosce valido il credito del lavoratore (basato su documenti come buste paga), afferma che anche in caso di cessione d’azienda il datore resta responsabile insieme al nuovo soggetto, e considera corretti i conteggi del credito.
In sintesi, il messaggio principale è che le cause di lavoro restano escluse dall’obbligo di mediazione, e quindi il lavoratore può agire direttamente in giudizio senza dover prima tentare questo passaggio.

Sentenza Tribunale di Foggia n.44/2026: valida la procura non autenticata se conferisce poteri sostanziali

Nella mediazione obbligatoria la parte può delegare il proprio avvocato con una procura non autenticata, purché gli conferisca espressamente il potere di transigere e conciliare la controversia. Lo ha chiarito il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 44/2026, in linea con la Riforma Cartabia. Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo di € 4.179,10 contro una condomina per spese relative a lavori ai pluviali. La condomina fa opposizione sostenendo di non dover pagare i debiti precedenti al suo acquisto (2022). Il Giudice di Pace revoca in parte il decreto e riduce l’importo a € 359,13. Il Condominio propone appello, affermando che il credito deriva da una delibera del 2023, successiva all’acquisto e mai impugnata. La condomina solleva anche un’eccezione di improcedibilità: secondo lei la mediazione non sarebbe valida perché all’incontro non era presente l’amministratore, ma solo l’avvocato. Il Tribunale respinge l’eccezione. La legge consente che, in mediazione, la parte sia rappresentata da un delegato, purché munito di poteri sostanziali (non solo della procura alle liti, ma anche del potere di negoziare e concludere l’accordo). L’amministratrice aveva rilasciato una procura speciale sostanziale prima dell’incontro e il documento attribuiva espressamente al legale il potere di conciliare; non era necessaria l’autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale. Di conseguenza, la partecipazione del Condominio alla mediazione è stata ritenuta valida e il decreto ingiuntivo è stato confermato.

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Mediazione vs Negoziazione

Il tentativo di #mediazione può considerarsi sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità anche quando, per quella materia, la legge prevede la negoziazione assistita.
Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 18148/2025, evidenziando come la mediazione offra garanzie maggiori rispetto alla semplice trattativa tra avvocati, poiché prevede l’intervento di un terzo imparziale.
La vicenda riguardava una caduta avvenuta all’interno di un complesso condominiale: l’attore, uscendo dalla propria abitazione, era finito in una buca non segnalata formatasi durante lavori di manutenzione stradale, riportando lesioni alla spalla e chiedendo al Condominio il risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, il Condominio aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Il giudice, tuttavia, ha respinto l’eccezione, rilevando che l’attore aveva comunque avviato una procedura di mediazione.
Secondo il Tribunale, la mediazione – grazie alla presenza di un mediatore terzo e imparziale – rappresenta uno strumento persino più garantista rispetto alla negoziazione assistita, nella quale il confronto è condotto esclusivamente dai difensori delle parti.
Per questo motivo, il suo esperimento è stato ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità e a consentire la prosecuzione del giudizio.

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Nel 2019 il quotidiano Il Mattino dedicava un approfondimento alla Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale svoltasi a Salerno, un importante momento di confronto tra operatori del diritto, mediatori, accademici e professionisti del settore.
L’iniziativa, promossa da Concilia Lex, aveva l’obiettivo di diffondere la cultura della mediazione e valorizzare il ruolo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, favorendo il dialogo tra le diverse componenti del sistema giustizia.
A distanza di anni, i temi affrontati in quella occasione risultano ancora di grande attualità. La mediazione civile continua infatti a rappresentare uno strumento centrale per promuovere soluzioni condivise, ridurre il contenzioso giudiziario e contribuire a una gestione più efficiente dei conflitti.
Riproporre oggi questo articolo significa anche rinnovare l’impegno nel promuovere la cultura della mediazione e nel sostenere percorsi di confronto e collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini.

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Corso di 80 ore per Mediatore Civile e Commerciale – Bologna

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Corso di 80 ore per Mediatore Civile e Commerciale – Verona

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📍 Dove: Lungadige Giacomo Matteotti, 14
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  • Online: 18 – 22 maggio

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Corso di 80 ore per Mediatore Civile e Commerciale – Milano

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📍 Dove: Via Atto Vannucci 2, Milano
🗓️ Date:

  • Online: 13 – 27 aprile

  • In presenza: 20 – 24 aprile presso la sede Concilia Lex

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