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Sentenza Trib. Viterbo n.216/2026: se il tentativo di mediazione si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità è assolta.

La sentenza del Tribunale di Viterbo dell’11 marzo 2026 affronta un tema molto concreto nella mediazione obbligatoria: cosa accade quando la procedura si è effettivamente svolta, ma il verbale negativo viene depositato solo successivamente alla prima udienza utile.
Il Tribunale adotta una lettura sostanziale e favorevole alla funzione autentica della mediazione. Ciò che conta, infatti, è che le parti abbiano realmente partecipato al tentativo mediativo prima della prosecuzione del giudizio, non il rispetto meramente formale dei tempi di deposito del verbale quando nessuno contesta che la mediazione si sia svolta.
La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. Dopo l’ordine del giudice, la mediazione veniva regolarmente esperita con esito negativo; tuttavia, una parte eccepiva l’improcedibilità della domanda per il deposito tardivo del verbale nel fascicolo telematico.
Il Tribunale rigetta l’eccezione distinguendo chiaramente tra l’effettivo svolgimento della mediazione e la prova documentale dello stesso.
Se il tentativo conciliativo si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità deve considerarsi soddisfatta.
Il ritardo nel deposito riguarda soltanto la dimostrazione formale dell’adempimento, non l’adempimento in sé. La decisione rifiuta quindi una lettura burocratica dell’istituto e valorizza la ratio della mediazione obbligatoria: creare uno spazio reale di confronto tra le parti.
Una volta raggiunto questo scopo, un mero ritardo documentale non può travolgere il giudizio. La sentenza è significativa anche perché richiama l’art. 24 Cost., evidenziando come un eccesso di formalismo rischierebbe di comprimere il diritto di difesa e di trasformare la procedibilità in un ostacolo processuale fine a sé stesso.
Per chi si occupa di ADR, il messaggio è chiaro: la mediazione obbligatoria deve essere presa sul serio, ma non ridotta a un formalismo cartolare. Conta la sostanza del confronto mediativo, non il semplice sincronismo degli adempimenti documentali.