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Sentenza Tribunale di Parma n.512/2026: mediazione demandata autonoma e non sostituibile da precedente tentativo.

La sentenza del Tribunale di Parma affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa negativamente può sostituire quella successivamente disposta dal giudice?
La risposta è netta: no.
Nel caso esaminato, le parti avevano già esperito una mediazione con esito negativo. Successivamente, però, il giudice, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva una nuova mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.

La parte onerata non la attivava, ritenendo sufficiente il precedente tentativo. Il Tribunale ha chiarito che la mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità autonoma, che nasce dalla specifica valutazione del giudice e non può considerarsi assolta per effetto di una mediazione svolta in un diverso momento processuale.
La mediazione demandata non è un semplice duplicato di quella già esperita: interviene quando la controversia ha raggiunto un diverso grado di maturazione e il giudice ritiene che vi siano concrete possibilità di confronto.
La decisione valorizza un principio fondamentale: la mediabilità della lite può cambiare nel corso del processo. L’evoluzione delle difese, l’emersione di nuovi elementi e le prime valutazioni giudiziali possono rendere utile un nuovo tentativo conciliativo, anche dopo un precedente insuccesso.
La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
La sentenza si segnala perché tutela la funzione effettiva della mediazione demandata, riconoscendone l’autonomia e la natura dinamica. Il messaggio è chiaro: una mediazione già svolta non esaurisce necessariamente lo spazio della composizione. Se il giudice ritiene opportuno riaprire quel confronto in una fase diversa del processo, la relativa procedura deve essere effettivamente esperita

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