Il Tribunale di Treviso ha chiarito che i costi sostenuti per la mediazione obbligatoria, comprese le competenze del difensore, sono assimilabili alle spese processuali.
Quando la causa si conclude con una decisione di merito, tali spese possono quindi essere liquidate dal giudice e poste a carico della parte soccombente.
Un principio utile per confermare che la mediazione non resta estranea alla regolazione finale delle spese di lite.




