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Sentenza Tribunale di Cagliari n.646/2026: eccepire la modalità in videoconferenza non giustifica la mancata adesione.

La sentenza del Tribunale di Cagliari richiama un principio importante: contestare le modalità di svolgimento della mediazione non significa poter rifiutare di partecipare.
Se una parte preferisce l’incontro in presenza, può chiedere un rinvio o una diversa organizzazione, ma deve utilizzare la mediazione come spazio di confronto, anziché sottrarsi alla procedura.
Il messaggio della pronuncia resta attuale: mediazione significa collaborazione, dialogo e autoresponsabilità. Non un semplice adempimento formale, ma un’occasione concreta per affrontare gli ostacoli e cercare una soluzione alla controversia.

Sentenza Tribunale di Torino n.1061/2026: la mediazione demandata in appello.

La decisione del Tribunale di Torino offre uno spunto interessante sul ruolo della mediazione demandata nel processo civile. Il giudice evidenzia come questo strumento possa essere utilizzato anche in appello, quando la controversia è ormai pienamente definita nei suoi aspetti di fatto e di diritto e le parti sono quindi in grado di valutare con maggiore consapevolezza i rischi e le opportunità del giudizio.

L’aspetto più significativo della pronuncia è che la mediazione non viene considerata un semplice passaggio imposto dalla legge, ma uno strumento processuale da utilizzare quando può realmente favorire una soluzione della lite. Proprio perché il confronto avviene dopo che le posizioni delle parti si sono consolidate, il tentativo conciliativo può risultare più concreto e consapevole rispetto a quello svolto nelle fasi iniziali del giudizio.

La sentenza ribadisce inoltre che la mediazione demandata ha una funzione autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria: il giudice può disporla in tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, anche se un precedente tentativo di conciliazione non ha avuto successo. Ciò conferma che la valutazione sulla mediabilità della controversia dipende dalle caratteristiche del caso concreto e dal momento processuale in cui essa viene effettuata.

Pur non trattandosi di una pronuncia destinata a innovare il sistema, la decisione valorizza una concezione della mediazione come strumento di gestione efficiente del processo, capace di offrire alle parti un’ulteriore occasione di dialogo quando il quadro della controversia è ormai sufficientemente chiaro. In questa prospettiva, la mediazione demandata si conferma non come un adempimento formale, ma come una concreta opportunità per evitare il protrarsi del contenzioso e favorire una soluzione condivisa della lite.

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Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.1688/2026: la notifica al solo avvocato può comportare la revoca del decreto ingiuntivo.

Mediazione obbligatoria: la convocazione deve essere effettiva.
Non basta depositare la domanda: la parte deve essere regolarmente convocata e messa nelle condizioni di partecipare al primo incontro.
La comunicazione inviata solo all’avvocato può non essere sufficiente se la procura non comprende espressamente la fase di mediazione.
Un errore formale che può portare anche alla revoca del decreto ingiuntivo.

Sentenza Tribunale di Belluno n.34/2026: la competenza può ritenersi derogata se le parti vi partecipano senza eccezioni.

Il Tribunale di Belluno ha chiarito che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione può essere derogata anche implicitamente.
Chi partecipa alla procedura senza contestare la sede dell’organismo non può eccepirne successivamente l’incompetenza per sostenere l’improcedibilità della domanda.
La sentenza conferma inoltre che, per impugnare una delibera condominiale, è sufficiente depositare la domanda di mediazione entro 30 giorni.

Sentenza Tribunale di Treviso n.688/2026: le spese di mediazione sono assimilabili alle spese processuali

Il Tribunale di Treviso ha chiarito che i costi sostenuti per la mediazione obbligatoria, comprese le competenze del difensore, sono assimilabili alle spese processuali.
Quando la causa si conclude con una decisione di merito, tali spese possono quindi essere liquidate dal giudice e poste a carico della parte soccombente.
Un principio utile per confermare che la mediazione non resta estranea alla regolazione finale delle spese di lite.

Sentenza Corte di Appello di Napoli n.3298/2026: se c’è errore nel primo giudizio, la mediazione non arretra

La Corte d’Appello di Napoli chiarisce che il giudice d’appello non può ignorare la questione, né disporre automaticamente la regressione del processo.
La soluzione corretta è dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, assegnare un termine per esperire la mediazione e proseguire all’esito del giudizio dinanzi la corte distrettuale di Napoli.
Una decisione che conferma la mediazione come condizione di procedibilità effettiva, non come semplice formalità.

Sentenza Tribunale di Taranto n.1069/2026: chi chiede il rispetto della mediazione deve poi parteciparvi con coerenza

Il Tribunale di Taranto ha chiarito un principio importante: la mediazione non può essere usata solo come strumento per rallentare il processo.
Nel caso esaminato, un condomino aveva eccepito l’improcedibilità della domanda perché il condominio non aveva avviato la mediazione obbligatoria. Il giudice ha quindi disposto la procedura, ma proprio il condomino che l’aveva richiesta non si è presentato.
Per il Tribunale, questa condotta è contraddittoria e dilatoria.
Chi invoca la mediazione deve poi parteciparvi con coerenza e serietà. In caso contrario, l’assenza può avere conseguenze sia sul piano probatorio sia economico, come previsto dall’art. 116 c.p.c. e dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.
La mediazione è uno strumento reale di confronto, non un ostacolo processuale da usare in modo strumentale.