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Sentenza Tribunale di Cagliari n.646/2026: eccepire la modalità in videoconferenza non giustifica la mancata adesione.

La sentenza del Tribunale di Cagliari richiama un principio importante: contestare le modalità di svolgimento della mediazione non significa poter rifiutare di partecipare.
Se una parte preferisce l’incontro in presenza, può chiedere un rinvio o una diversa organizzazione, ma deve utilizzare la mediazione come spazio di confronto, anziché sottrarsi alla procedura.
Il messaggio della pronuncia resta attuale: mediazione significa collaborazione, dialogo e autoresponsabilità. Non un semplice adempimento formale, ma un’occasione concreta per affrontare gli ostacoli e cercare una soluzione alla controversia.