ll Tribunale di Foggia chiarisce che la condizione di procedibilità può considerarsi soddisfatta quando, entro l’udienza fissata dal giudice, le parti hanno effettivamente svolto il primo incontro, anche se la procedura si è protratta oltre il termine previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28/2010.
La decisione valorizza la sostanza del tentativo di mediazione: ciò che conta è che le parti abbiano avuto una concreta possibilità di confronto, non il rigido rispetto di un termine formale.
Le regole della mediazione devono garantire un tentativo effettivo, senza trasformarsi in un ostacolo all’accesso alla giustizia.





