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Sentenza Tribunale di Foggia n.175/2026: la domanda è procedibile se il primo incontro si svolge entro la data dell’udienza di rinvio.

ll Tribunale di Foggia chiarisce che la condizione di procedibilità può considerarsi soddisfatta quando, entro l’udienza fissata dal giudice, le parti hanno effettivamente svolto il primo incontro, anche se la procedura si è protratta oltre il termine previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28/2010.
La decisione valorizza la sostanza del tentativo di mediazione: ciò che conta è che le parti abbiano avuto una concreta possibilità di confronto, non il rigido rispetto di un termine formale.
Le regole della mediazione devono garantire un tentativo effettivo, senza trasformarsi in un ostacolo all’accesso alla giustizia.

Sentenza Tribunale di Vallo della Lucania n.1202/2026: la proposta di mediazione del condominio non ha vincoli di riservatezza.

Il Tribunale di Vallo della Lucania chiarisce che gli atti formati autonomamente al di fuori della mediazione possono essere prodotti e valutati in giudizio, anche se successivamente utilizzati nel tentativo conciliativo.
Nel caso esaminato, una delibera condominiale era stata predisposta dall’assemblea prima della mediazione. Per questo non poteva beneficiare della riservatezza prevista dall’art. 9 del d.lgs. 28/2010.
La tutela riguarda ciò che viene dichiarato, discusso o proposto durante il confronto mediativo, non i documenti che esistono indipendentemente.

Sentenza Tribunale di Ancona n.289/2026: domanda improcedibile se il giudice ordina la mediazione e viene attivata la negoziazione.

Il Tribunale di Ancona ribadisce che, quando il giudice dispone la mediazione, la parte deve attenersi alla procedura indicata e non può sostituirla con un diverso tentativo di risoluzione stragiudiziale.
Nel caso esaminato, l’attore aveva avviato la negoziazione assistita al posto della mediazione. Una scelta che non ha evitato l’improcedibilità della domanda.
La ragione è chiara: nella mediazione interviene un terzo imparziale, il mediatore, con una funzione diversa da quella svolta dagli avvocati nella negoziazione assistita.
Tentare di trovare un accordo è importante, ma è necessario rispettare lo strumento previsto dalla legge o disposto dal giudice.

Sentenza Tribunale di Lodi n.255/2026: chi eccepisce la mancata mediazione, deve necessariamente parteciparvi.

La mediazione non può essere invocata solo per rallentare il processo.
Il Tribunale di Lodi chiarisce che chi ne richiede l’attivazione deve poi partecipare seriamente al procedimento. L’assenza ingiustificata può comportare sanzioni economiche e incidere negativamente sulla valutazione della condotta processuale.
Partecipare non significa essere obbligati a conciliare, ma dimostrare coerenza e responsabilità.