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Termine di decorrenza per l’impugnativa della delibera assembleare

In riferimento all’ex art. 1137 c.c. relativo all’impugnazione della delibera assembleare di condominio, il termine decadenziale di 30 giorni, subisce una vera e propria interruzione e non una sospensione, e riprende a decorrere dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. 28.

L’effetto interruttivo, consente in deposito dell’atto di citazione, entro il termine di 30 giorni, che decorrono nuovamente e per una sola volta dalla data di deposito del verbale.

Il perfezionamento della notifica per il mittente, è il momento in cui l’atto viene consegnato all’Ufficiale Giudiziario e non quello della consegna al destinatario.

Dalla sentenza in oggetto si rileva inoltre che non è condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale non decorra nuovamente per intero il termine di 30 giorni.

 

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La Corte di Cassazione ribadisce la presenza personale delle parti in mediazione

La Corte di Cassazione è chiamata in questa circostanza a pronunciarsi relativamente ad una controversia nascente da una richiesta di risoluzione di un contratto di locazione, la cui procedura di mediazione si svolgeva in maniera anomala.

La società locataria eccepisce l’improcedibilità della domanda di mediazione rilevata dal Tribunale di Udine, in quanto il primo incontro si svolgeva alla sola presenza dei difensori in violazione dell’art.8 del D. Lgs 28/2010. La Corte di Appello rigetta la domanda, ritenendo che la mediazione non fosse mai iniziata. E’ necessario il contatto tra il mediatore e le parti, per dirsi avverata la condizione di procedibilità: deve il mediatore invitare le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura?

L’appellante propone ricorso e la Corte di Cassazione stessa, conferma la decisione della Corte di Appello di Trieste, e la stessa Corte di Cassazione in un breve passaggio, sottolinea che è necessario che il difensore debba essere munito di procura speciale notarile per la rappresentanza sostanziale della parte.

In questa sentenza vi sono diverse contraddizioni: l’improcedibilità della domanda attribuita per la mancata partecipazione personale delle parti ma si fa poi riferimento alla possibilità di far partecipare il legale munito di procura notarile e, si accenna inoltre, alle capacità negoziali dell’avvocato che assiste la parte in mediazione.

Perché si realizzi la condizione di procedibilità è necessario che le parti si presentino davanti al mediatore per esporre le proprie motivazioni ed essere informate sulla procedura per una scelta consapevole. La mediazione è delle parti, dei legali, oggi ben consapevoli del ruolo che rivestono in sede di mediazione, e del mediatore che ha l’arduo compito di guidare tutti gli attori protagonisti del procedimento verso un accordo consapevole, soddisfacente e duraturo.

Le interpretazioni della norma, e le contraddizioni giurisprudenziali non giovano all’istituto della mediazione.

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