Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Newsletter Concilia Lex, grande successo: in aumento gli iscritti

Il servizio di newsletter messo a disposizione da Concilia Lex da qualche settimana sta riscuotendo un grande successo! Sono sempre di più, infatti, gli iscritti al nostro service, collegatisi dal nostro sito web.

Cos’è la newsletter Concilia Lex

Ogni settimana, via e-mail, arriverà all’indirizzo e-mai di chi lo desidera una serie di notizie con tutte le novità sul mondo della mediazione in Italia. Approfondimenti, sentenze, ordinanze, e tutto ciò che costituisce aggiornamenti sull’istituto dell’istituto della mediazione. In realtà sono diversi i vantaggi del ricevere una newsletter: quest’ultima è infatti uno strumento molto efficace e veloce per informarsi su eventi e iniziative, offrire spunti per approfondimenti su temi di interesse, rinviare ad un sito web che interessa seguire, e così via.

Come fare per ricevere la newsletter Concilia Lex

Ricevere la newsletter Concilia Lex è molto semplice. Basta collegarsi al sito web www.concilialex.it e seguire il pop up che compare in home page. A questo punto non si dovrà far altro che compilare il riquadro inserendo poche semplici informazioni, come nome, cognome ed indirizzo e-mail. Ogni settimana si riceveranno sulla propria casella di posta tutte le notizie più interessanti dall’universo Concilia Lex!

 

A cura dell’addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano

Mediazione online: ecco tutti i vantaggi

Mediazione online o mediazione tradizionale? La regolazione della mediazione tradizionale si concentra sul bilanciamento di quattro fattori. Questi ultimi possono essere elencati come accessibilità, qualità, effettività e lealtà, che nella mediazione online sono considerati diversamente. Le critiche rivolte alla mediazione online temono che l’assenza della fisicità delle parti renda non efficace tale meccanismo.

Se tale criticità è in parte condivisibile è anche vero che un adeguato livello di qualità e di lealtà sono comuni ad entrambe le tipologie mediatorie. La mediazione online, come quella tradizionale, consente al mediatore di adattare il procedimento alle particolari esigenze delle parti, cui si aggiungono ulteriori vantaggi nella risoluzione delle liti, propri di internet e dovuti alla maggiore flessibilità e creatività delle soluzioni adottabili quanto alla speditezza delle decisioni da intraprendere.

In particolare i benefici della mediazione online includono il risparmio di costi, la convenienza e la prevenzione di difficili questioni processuali. La mediazione cibernetica, può presentarsi come l’unica opzione utilizzabile dalle persone che non sono in grado di spostarsi per lunghe distanze, o che sono coinvolti in controversie bagatellari di e – commerce. Una delle ragioni che potrebbe segnare il grande successo della mediazione online è la possibilità offerta alle parti di incontrarsi virtualmente senza spostarsi fisicamente e risparmiando tempo e denaro.

La mediazione web evita, inoltre, le tensioni che può ingenerare la necessità di definire la controversia in un momento puntuale, consentendo alle parti di accordarsi solo quando se ne sentano pronte, non avendo dei rigidi vicoli temporali. Quindi le parti possono negoziare quando e dove vogliono, il mediatore potrà effettuare le sessioni separate con una o tutte le parti, senza affrettare il flusso della mediazione ed il tempo inutilmente perso dai litiganti è altresì ridotto poiché il mediatore, a differenza della mediazione tradizionale, può dedicarsi a una parte senza sprecare il tempo dell’altra parte, che nella situazione ordinaria, sarebbe stato costretto probabilmente, ad aspettare nelle vicinanze in attesa della fase successiva.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex SpA, avvocato Pietro Elia.

 

Network Concilia Lex, attive le nuove sedi di Fonni (Nu), Rieti e Scafati (Sa)

Network Concilia Lex sempre più attivo ed esteso in tutta Italia. Da ieri sono infatti accreditate ed attive tre nuove sedi: a Fonni (Nu), Rieti e Scafati (Sa). La novità è la nostra prima sede in Sardegna, regione già da tempo considerata importantissima ai fini dell’espansione della nostra rete. La sede di Scafati (Sa) e l’altra di Rieti confermano invece il grande seguito che il nostro organismo di mediazione possiede in regioni come Campania e Lazio. Responsabili delle nuove sedi sono: la dott.ssa Valeria Bua per la sede di Fonni (Nu), la dott.ssa Simona Di Giovanni per la sede di Rieti, e il dott. Claudio Coda per la sede di Scafati (Sa).

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L’accordo di mediazione: tutto quello che c’è da sapere

L’accordo di mediazione. Molto spesso vengono richiesti dei chiarimenti sull’accordo di mediazione, e sulle sue finalità. Cerchiamo in questo articolo di sottolineare tutto quello che c’è da sapere. Si ritiene che l’accordo di mediazione vada qualificato come un atto di autonomia privata, ossia un contratto, avente la forma di una scrittura privata, cui è applicabile la relativa disciplina di cui agli articoli 1321 e seguenti. L’accordo di mediazione può costituire una transazione, qualora vi siano le reciproche concessioni, ed è soggetto alle relative disposizioni previste dal codice civile.

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Mediazione sociale: ecco di cosa si tratta

La mediazione sociale  può rispondere ai conflitti di seconda generazione, quelli cioè di vicinato, di quartiere, familiari, interculturali, di ambiente e sul posto di lavoro, laddove si possono vivere una serie di incomprensioni, di offese, di violenze, più o meno palesi, che necessitano di una riparazione, possibilmente non vendicativa da parte della vittima, anche se legittimata da una legge dello Stato, ma che vada nel senso di una giustizia riparativa e che porti a una evoluzione del colpevole, ridonando, al contempo, fiducia e soddisfazione alla vittima.

La mediazione sociale, come gli altri tipi di mediazione, non è fondata su una generica buona volontà delle persone, quanto piuttosto sulla intenzione e convenienza delle parti coinvolte di rispettare il contratto o il patto sociale di convivenza che le lega; la mediazione sociale è una pratica che esige lo sforzo di tutte le parti in causa e, quindi, è un percorso bilaterale o plurilaterale che suppone la possibilità del cambiamento fra le parti attrici: la finalità è quella di darsi regole condivise, condizione necessaria per concreti accordi e un vivere collettivo costruttivo.

Regole condivise e comuni consentono, inoltre, alle parti di porre in essere valutazioni di adeguatezza teorica e pratica sugli accordi raggiunti e di negoziarne di nuovi; dal canto suo, il mediatore potrà svolgere la sua funzione di catalizzatore delle risorse e facilitatore dell’impresa dialettica, secondo quel principio di equità, ben noto a chi svolge tale ruolo, che consente un esito di vincita di tutte le parti coinvolte. Questo tipo di mediazione tende quindi all’efficienza ai fini della capacità gestionale dei conflitti socioculturali, ma è anche pedagogicamente efficace su tutti i soggetti coinvolti, consentendo benefici, riduzione dei costi e, soprattutto, di investire sulle lunghe scadenze.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Web e mediazione: facciamo il punto della situazione!

Web e mediazione. La direttiva europea sulle Alternative Dispute Resolution (ADR) ed il Regolamento (UE) n. 524/20013, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR (Online dispute resolutions) che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

Web e mediazione: cosa dice la normativa Ue

Tale normativa rappresenta un passaggio importante nell’incentivare il ricorso a tali strumenti coinvolgenti i consumatori dell’UE. Quindi se l’ADR costituisce una forma che consente di allontanarsi dalle fissità e dalle formalità del processo, l’ODR costruendo un ciberspazio e identificandolo come luogo per la risoluzione dei conflitti, appare ampliare tale vocazione spostando il baricentro dal luogo fisico delle ADR ad un luogo virtuale.

Quindi la possibilità di ricorrere più agevolmente alla mediazione online per risolvere un’ampia varietà di controversie, sta mutando le tradizionali nozioni di risoluzione delle controversie. Secondo autorevoli studiosi la differenza tra il reale ed il virtuale è l’assenza di frontiere che è peculiare del ciberspazio dove non sono presenti confini geografici, superando così le frontiere nazionali.

Internet e il linguaggio della giurisprudenza

La conseguenza tuttavia, è la complessità di internet a rapportarsi con i concetti di giurisdizione e scelta normativa da applicarsi al caso concreto. Tali questioni devono essere risolte in maniera differente da quanto si fa per i sistemi legali del mondo reale perché non esiste un unico ordinamento che possa essere applicato uniformemente allo spazio virtuale senza un previo accordo raggiunto da tutti i paesi.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

Confindustria e il suo rapporto con la mediazione

Confindustria e la mediazione. La più importante ed influente associazione dell’imprenditoria italiana non ha mai fatto mistero di un significativo interesse per le ADR, mediazione inclusa. Tale interesse è stato ribadito nel recente lavoro portato all’attenzione della Commissione Alpa sottolineando i punti da potenziare a livello normativo.

Confindustria e la mediazione: ecco i punti più importanti

Al primo posto vi è la mediazione su ordine del giudice. Il DL n. 69/2013 ha attribuito natura obbligatoria al tentativo di mediazione sollecitato dal giudice, rendendolo condizione di procedibilità della domanda. Si tratta di una scelta condivisibile, soprattutto in funzione dello smaltimento delle cause pendenti. L’autorevolezza del giudice, infatti, spinge le parti a considerare con maggiore serietà e disponibilità l’ipotesi di risolvere in via stragiudiziale la loro controversia, aumentando le chance di trovare un accordo6. Purtroppo, però, le potenzialità della mediazione su ordine del giudice non vengono ancora sfruttate adeguatamente. Sul punto, sarebbe opportuno incentivare maggiormente i magistrati a valutare per quali procedimenti iscritti a ruolo sia opportuno avviare un procedimento di mediazione, ad esempio comprendendo tale attività tra gli indici di valutazione della produttività dei giudici.

Ulteriore profilo da considerare nell’ambito della riforma della mediazione è quello della qualificazione degli Organismi. Sul punto, Confindustria ha sempre sostenuto che la qualità e la serietà degli Organismi costituiscono fattori decisivi per il successo dell’istituto. Risulta infatti essenziale che le parti affidino la gestione delle controversie a Organismi che presentino determinati requisiti organizzativi e professionali, tra cui trasparenza sulla scelta dei soggetti chiamati a gestire la procedura; tutela della riservatezza delle parti; possibilità di svolgere le procedure a distanza, attraverso l’utilizzo della telematica.

Confindustria e l’impiego delle Adr

Un altro aspetto sul quale Confindustria si auspica un intervento chiarificatore riguarda l’obbligo di assistenza legale nel procedimento di mediazione. Il DL n. 69/2013, nel ripristinare il principio dell’obbligatorietà, ha introdotto l’obbligo di assistenza legale nel procedimento di mediazione, al fine di rafforzare le garanzie delle parti e assicurare loro un sostegno tecnico nella procedura, il cui svolgimento è destinato a produrre effetti in un eventuale successivo giudizio. Sarebbe opportuno precisare che l’obbligo dell’assistenza legale è escluso nelle ipotesi di mediazione volontaria e di mediazione obbligatoria per contratto o statuto. In questi casi, infatti, lo svolgimento della mediazione è svincolato dal giudizio, pertanto, dovrebbe privilegiarsi il carattere di informalità della procedura di mediazione, lasciando le parti libere di farsi assistere o meno dall’avvocato.

Sotto un altro profilo, sarebbe auspicabile per Confindustria incentivare il ricorso alla mediazione per la risoluzione delle controversie in cui sia parte una Pubblica Amministrazione e aventi a oggetto comportamenti o attività di diritto privato. Il DL n. 132/2014, in tema di negoziazione assistita e arbitrato “speciale”, ha già introdotto misure specifiche per le controversie in cui sia parte una PA(la presunzione del consenso della PA al trasferimento della controversia in sede arbitrale; l’obbligo della PA di farsi assistere nella procedura di negoziazione assistita dalla propria Avvocatura, ove presente), sarebbe, pertanto opportuno prevedere simili accorgimenti anche in tema di mediazione.

Inoltre, al fine di favorire l’utilizzo della mediazione da parte della PA, si potrebbe agire sui profili di responsabilità dei funzionari che per conto dell’amministrazione gestiscono la procedura. Il rischio di una condanna per danno erariale, infatti, costituisce un forte disincentivo per il funzionario pubblico all’attivazione del procedimento di mediazione e ne scoraggia il ricorso. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere meccanismi che consentano di esonerare da forme di responsabilità amministrativa il dipendente pubblico coinvolto nella risoluzione stragiudiziale della controversia (es. parere liberatorio dell’Avvocatura dello Stato, ove presente, ovvero di un avvocato).

Incentivo alla mediazione telematica

Infine, sempre con l’obiettivo di incentivarne l’utilizzo e il buon esito, occorre promuovere lo svolgimento in modalità telematica della procedura di mediazione. La trattazione a distanza, infatti, rende più agevole il procedimento e consente di superare gli ostacoli derivanti dall’impossibilità di prendervi parte fisicamente, salvaguardando il principio della partecipazione personale delle parti. L’attuale disciplina rimette alla discrezionalità dell’Organismo di mediazione la possibilità di attivare o meno mediazioni in via telematica. Tale discrezionalità, unita alla previsione del criterio territoriale per la presentazione della domanda di mediazione, rischia di determinare una disparità di trattamento che, in questo campo, andrebbe evitato. Pertanto, andrebbe riconosciuto alle parti il diritto di richiedere all’Organismo adito, ovvero presso il quale sono state convenute, l’attivazione di una procedura telematica.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

 

L’avvocato che assiste in mediazione: divieti ed obblighi

L’avvocato che assiste in mediazione. Quali sono i suoi divieti e i suoi obblighi? L’attuale normativa stabilisce che vi siano alcune incompatibilità del mediatore che, per via interpretativa, sono state estese agli avvocati delle parti istanti e delle parti chiamate in mediazione. Il D.M. 139/2014 recante modifiche al D.M. n. 180/2010, che regolamenta i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, ha introdotto un nuovo articolo, il 14 bis, che è intitolato “incompatibilità e conflitti di interesse”.

Il comma 1, che è quello che ci interessa, disciplina i rapporti esistenti tra ciascun mediatore e l’organismo di mediazione in cui è iscritto, al fine di garantire che il mediatore possegga i requisiti di terzietà e indipendenza. Il primo comma della norma recita quanto segue: Il mediatore non può essere parte o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo”.

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Avvocati e Adr: un rapporto spesso conflittuale

Avvocati e Adr. Il rapporto tra avvocato e ADR non si misura nel momento in cui si ricostruisce insieme al cliente il perimetro dei fatti che hanno rilievo giuridico, ma nel momento successivo in cui il legale è chiamato ad elaborare la strategia difensiva da proporre al cliente. È in questa fase che pesano la formazione culturale e l’orientamento professionale dell’avvocato. L’orizzonte dei sistemi ADR non è al momento ben presente all’avvocatura italiana, ma questo orizzonte si arricchirà nei prossimi anni la prassi ADR inizierà a dare i suoi frutti. Tutto ciò non vuol dire che si abbandonerà la cultura legale e processualistica, bensì il bravo professionista dovrà essere in grado di analizzare la controversia anche grazie a dei parametri metagiuridici.

Avvocati e Adr: le attitudini da incanalare

L’avvocato deve dimostrare piena attitudine a dimostrare a formulare queste valutazioni non tanto sul piano astratto, quanto piuttosto avendo riguardo alle circostanze concrete della disputa e alle caratteristiche soggettive delle parti. I suggerimenti che potrebbero rivelarsi efficaci per un’impresa potrebbero non rivelarsi idonei per il singolo individuo. La considerazione della natura del contenzioso e delle modalità con cui è sorto, delle condizioni economiche delle parti e delle prospettive future di relazioni tra i litiganti, sono tutti elementi che possono influenzare sensibilmente le valutazioni del legale.

E qui si pone l’interrogativo sulla necessarietà o meno del ruolo dell’avvocato in mediazione. La risposta a questa domanda parrebbe condizionata dalla specifica concezione della mediazione che si ritenga preferibile. Un filone di pensiero americano privilegia  un approccio basato sugli interessi, in luogo dei diritti e si potrebbe sostenere che l’intervento dell’avvocato, solitamente portatore di rights-based approach, possa rivelarsi persino dannoso, ma questa preoccupazione è un falso problema  in quanto la situazione giuridica è comunque  collegata agli interessi giuridici e non solo, per non dimenticare che molti istituti giuridici  sono specificamente preposti al colmare il divario che può manifestarsi tra forma giuridica e interesse reale (es : abuso del diritto, prescrizione, usucapione).

Rapporti tra professionisti e mediazione anche sul piano pratico

Ragionando su un piano pratico, ci sono e ci saranno sempre buoni e meno buoni avvocati. L’avvocato che svolge responsabilmente la sua attività professionale deve sempre mirare alla cura degli interessi del proprio cliente, tenendo conto dei valori, delle preferenze e della condizione personale di quest’ultimo, bensì deve cercare di estendere queste valutazioni alla controparte, in modo da elaborare una più proficua strategia di assistenza professionale. Il professionista responsabile non può fermarsi a valutare soltanto torti e ragioni né può pensare di impostare la strategia difensiva esclusivamente su questa base.

L’avvocato competente non si dovrà fermare solo sul piano processuale che magari prevede una vittoria, ma ad esempio valutare l’aspetto economico ogni qualvolta la controparte non offra adeguate prospettive di ottenere, all’esito di un giudizio, un risultato realmente satisfattivo dell’interesse del cliente. Quindi a prescindere dalle varie concezioni riguardanti la mediazione, è da ritenere  che il ruolo del professionista legale (serio) sia assolutamente imprescindibile e comunque per consentire che i conflitti delle parti, siano composti senza le garanzie di un processo, è da reputarsi necessario assicurarsi che le parti siano assistite da esperti che possano illustrare loro i profili giuridici e i risvolti economici della controversia, i punti di forza e di debolezza delle rispettive posizioni, i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare da una prospettiva di risoluzione giudiziale.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Il modello barese di mediazione: prassi e monitoraggio dei flussi

Il modello barese di mediazione. Dopo aver parlato più volte del Progetto Nausica e degli ottimi risultati ottenuti grazie alla mediazione demandata, parliamo del modello barese. La prassi processuale conciliativa, sviluppata dalla Dott.ssa Delia con la collaborazione del foro locale, all’indomani dalle recenti riforme in area di mediazione, fa leva sull’utilizzo (nelle fasi processuali in cui la sensibilità del magistrato o la richiesta congiunta delle parti lo suggerisca quale utile attività) dell’ordinanza di invito alla pausa conciliativa, forte di una lettura combinata degli ex artt. 185 cpc e 5, comma II° del Dlgs. N. 28/2010. Per offrire, con rigore scientifico, l’analisi dei flussi dell’invito ex art. 185 cpc sulle cause civili portate nelle udienze, la Dott.ssa Delia ha avviato un monitoraggio, con presentazione grafica.

Il modello barese e il monitoraggio continuo

Il primo monitoraggio si è svolto con la collaborazione dell’Università di Bari – Scuola di Specializzazione Forense e successivamente una pubblicazione scientifica ha completato la presentazione della prassi giudiziaria in questione (ved. Foro Italiano, febbraio 2012, V^ parte-Monografie, “Proposte Programmatiche sulla conciliazione dal Tribunale di Bari– Sez. Dist. di Modugno).

Più interessante si è rivelato il secondo monitoraggio, per l’anno 2012, condotto dalla Dott.ssa Delia quale Tutor esperto all’interno di un progetto PON obiettivo C Azione C5 “Fare scuola nell’impresa ”codice C-5-FSE- 2011 – 135 autorizzato con nota n. 4462 de l 31/3/2011 che ha come obiettivo quello di migliorare le competenze dei giovani attraverso stage aziendali. In virtù di apposita convenzione siglata fra il Tribunale di Bari e l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “T. Fiore” in Modugno , si è avviata un’iniziativa di formazione scolastica che si è articolata su lezioni introduttive – vertenti tematiche processuali dell’area di diritto civile, l’analisi delle componenti di un conflitto giudiziario, il principio della ragionevole durata del processo, la sentenza ed i riti speciali ovvero gli strumenti per accelerare la definizione della lite giudiziaria (artt. 696 bis cpc e 702 bis e ss cpc) – e successivi approfondimenti pratici, con simulazioni guidate anche dal secondo tutor formativo, il dr. Coviello Giuseppe, verso soluzioni conciliative della controversia.

Il modello barese e il percorso formativo proposto agli alunni

Il percorso formativo proposto agli alunni, ha consentito di apprendere nuove strategie comunicative, di approcciarsi ad una metodologie didattica innovativa e di partecipare all’esperienza conciliativa attraverso la predisposizione di ipotesi di accordi transattivi (in materia di famiglia, con ipotesi di accordi di separazione dei coniugi; in materia di divisione ereditaria, con indicazione di soluzioni conciliative fra eredi; in materia di condominio, attraverso la simulazione dell’attività del mediatore).

Ma l’interesse degli studenti è stato altresì mantenuto vivo attraverso incontri, tenutisi presso l’istituto giudiziario collaborante, con i tre tutor dell’Azienda ospitante, nella loro qualità di funzionari di Cancelleria debitamente autorizzati dal Ministero di Giustizia i quali hanno illustrato le incombenze di Cancelleria al fine di orientare gli alunni verso esercitazioni pratiche, assolte in un percorso della durata di 80 ore. Gli studenti si sono resi così protagonisti di un esperimento pilota verso l’informatizzazione della Sezione Distaccata di Modugno (è la prima volta che, sul piano dei pon, si è avviata una collaborazione fra il Ministero di Giustizia e l’istituto scolastico con finalità anche a beneficio degli uffici giudiziari), ed hanno altresì reso possibile la rappresentazione grafica dei risultati deflattivi della prassi conciliativa del modello in questione.

Questa esperienza formativo- culturale è sicuramente lodevole e sarebbe auspicabile a livello nazionale. In Italia, vi sono altre iniziative di questo genere, ma questa è decisamente strutturata in maniera davvero interessante e stimolante. Il processo culturale deve partire dalle nuove generazioni e quindi dalla classe dirigente del futuro e che potrà acquistare una sua definitiva consacrazione attraverso una dignità ed autonomia scientifica delle ADR.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia.