L’antefatto
Il titolare di un conto corrente bancario ed i fideiussori propongono una domande di ripetizioni di indebito.
L’istituto di credito, costituendosi, eccepisce il mancato esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità alla richiesta avanzata da parte attrice.
L’udienza viene perciò rinviata con fissazione del termine a norma dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per presentare l’istanza di mediazione.
Dopo pochi giorni l’attrice dichiara fallimento ma la domanda per la mediazione demandata non è stata depositata.
Alla successiva udienza i fideiussori ed il curatore fallimentare chiedono al Magistrato di fissare un nuovo termine per il deposito della domanda di mediazione. L’istituto di credito insite nella richiesta di dichiarazione di improcedibilità delle domande diparte attrice.
Il parere
Il Giudice, Dott.ssa Arianna Lo Vasco, evidenzia due punti fondamentali:
- Natura del termine dei 15 giorni
- Pubblicazione della sentenza fallimentare ed interruzione dei procedimenti giudiziari, ivi compresa la mediazione
In ordine al primo punto il Magistrato abbraccia la tesi della Corte di Appello di Milano (sentenza del 24.05.2017) secondo cui il termine di 15 giorni non può essere considerato di natura perentoria. Questa interpretazione cozzerebbe con la finalità stessa dell’istituto della mediazione, volta ad uno scopo deflattivo e di pacificazione sociale.
La sentenza
Di maggiore interesse, e soprattutto inedita, è la risoluzione della questione posta al punto 2.
La pubblicazione della sentenza di fallimento, sostiene il Magistrato trapanese con chiaro riferimento all’ art.43 l.f., determina l’interruzione dei procedimenti giudiziari. Tra questi si ricomprende anche la mediazione per il suo stretto legame con il processo: da una parte, per gli espliciti scopi deflattivi , e dall’altra perché suscettibile di incidere sullo svolgimento del processo stesso e sui suoi esiti.