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Sentenza Tribunale di Roma n.5065/2026: l’autonomia della mediazione rispetto alla negoziazione.

La sentenza del Tribunale di Roma è interessante soprattutto per il principio che afferma in tema di procedibilità: quando le parti hanno già svolto una mediazione effettiva, non è ragionevole imporre anche la negoziazione assistita come ulteriore passaggio obbligatorio prima del giudizio.
Nel caso concreto, una società aveva agito contro il proprio avvocato per responsabilità professionale. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Tuttavia, tra le parti si era già svolta una procedura di mediazione, conclusasi senza accordo. Il Tribunale respinge l’eccezione e valorizza la funzione sostanziale degli strumenti ADR: ciò che conta non è il nome del procedimento utilizzato, ma il fatto che le parti abbiano realmente tentato una soluzione conciliativa prima del processo.
La pronuncia sottolinea inoltre la particolare rilevanza della mediazione, evidenziando come la presenza di un terzo imparziale renda questo strumento più strutturato e coerente con la finalità deflattiva del sistema rispetto alla negoziazione assistita.
La decisione si segnala quindi per un approccio non formalistico alla procedibilità: la mediazione già svolta viene considerata sufficiente a realizzare la finalità perseguita dal legislatore, evitando che gli ADR si trasformino in una sequenza di adempimenti puramente burocratici.
Il messaggio della sentenza è chiaro: se le parti hanno già esperito un serio tentativo di mediazione, non si può impedire l’accesso al giudice per il mancato svolgimento di un ulteriore passaggio formale.

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Sentenza Tribunale di Salerno n.2133/2026: non vi può essere ripensamento se si accetta la proposta del giudice.

La sentenza del Tribunale di Salerno merita attenzione perché attribuisce pieno valore alla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., chiarendo che, una volta accettata dalle parti, essa produce un effetto definitivo sulla controversia e non può essere rimessa in discussione per successive valutazioni di convenienza.
La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un Comune nei confronti del concessionario di un’edicola funeraria cimiteriale.
Nel corso del giudizio, il giudice formula una proposta conciliativa che viene accettata da entrambe le parti: il Comune si impegna a corrispondere € 5.000,00 a definizione della lite, oltre alle spese concordate.
Successivamente, però, il Comune cambia difensori e tenta di riaprire la controversia richiamando una sentenza favorevole resa in un diverso giudizio.
Il Tribunale respinge questo tentativo e afferma un principio molto chiaro: l’accettazione della proposta conciliativa perfeziona un accordo che chiude la lite e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del processo.
La decisione valorizza così la funzione concreta della conciliazione giudiziale, escludendo che possa essere trattata come un semplice passaggio interlocutorio o come una scelta reversibile.
Una volta raggiunto l’accordo, il giudice deve limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, senza tornare sul merito della controversia.

Accolte ufficialmente le domande per il credito di imposta 2025!

Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta sulle spese di mediazione, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, presentate dalle parti che hanno partecipato ai procedimenti gestiti dal nostro organismo e conclusi nel corso del 2025, sono state ufficialmente accolte.

Con Decreto del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 7 maggio è stato infatti pubblicato l’elenco delle istanze ammesse, con l’indicazione degli importi riconosciuti a ciascun beneficiario nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si tratta di un risultato concreto che conferma l’effettiva operatività dei vantaggi fiscali connessi alla mediazione.

Le parti possono quindi usufruire concretamente del beneficio fiscale riconosciuto dalla legge.

E’ possibile verificare la propria ammissione tramite il portale del Ministero della Giustizia: https://lsg.giustizia.it/ 

oppure clicca  CREDITI-IMPOSTA-RIF.2025_

Sentenza Tribunale di Benevento n.164/2026: : è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, ha esaminato un problema pratico: è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?
La risposta riguarda soprattutto il momento storico. A novembre 2022 la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma non era ancora in vigore.
Quindi il giudice non si esprime contro la mediazione online in generale, ma applica le regole valide in quel preciso periodo.
La causa riguardava la divisione di un’eredità tra più eredi. Prima di andare in tribunale, la legge impone di tentare la mediazione.
Durante questo tentativo:
• alcune parti hanno partecipato online;
• altre si sono opposte alla modalità a distanza e hanno chiesto di rinviare.
Nonostante l’opposizione, l’incontro si è svolto comunque ed è finito senza accordo. Il problema non era se la mediazione fosse obbligatoria (lo è), ma se fosse stata fatta correttamente.
Secondo il Tribunale, a novembre 2022 si applicava ancora la normativa emergenziale COVID, che permetteva la mediazione online solo se tutte le parti erano d’accordo.
Qui invece mancava il consenso di alcuni partecipanti. Il giudice ha stabilito che:
• la mediazione svolta così è irregolare
• una mediazione irregolare equivale a non averla fatta
• quindi la causa non può andare avanti
Risultato: la domanda viene dichiarata improcedibile (cioè il giudice non entra nemmeno nel merito).
Le spese legali sono state compensate (ognuno paga le proprie), vista la complessità della situazione. Non è stata cancellata la trascrizione della domanda, perché non c’è stata una decisione sul merito.
Questa sentenza non è contro la mediazione online. Dice semplicemente che, in quel momento (novembre 2022), serviva il consenso di tutti per farla da remoto. Senza quel consenso, la procedura non è valida. Oggi le regole sono cambiate e la mediazione telematica è disciplinata in modo più chiaro.

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Sentenza Giudice di Pace di Gragnano n.457/2026: il rifiuto della proposta e le conseguenze

Il Giudice di Pace di Gragnano, con la sentenza n. 457/2026, ha affrontato un tema importante: cosa succede se una parte rifiuta la proposta conciliativa del giudice senza spiegarne i motivi.
Nel caso concreto, una compagnia assicurativa ha rifiutato la proposta senza dire nulla. Alla fine del processo, il giudice ha dato ragione all’attore e ha condannato la compagnia non solo al risarcimento e alle spese, ma anche a pagare una somma aggiuntiva come sanzione.
Il punto centrale è questo: la proposta del giudice non è obbligatoria, quindi le parti sono libere di accettarla o meno. Però non può essere ignorata. Se si decide di rifiutarla, bisogna farlo in modo serio, spiegando le ragioni (ad esempio su responsabilità, importo o prove).
Un rifiuto senza motivazione viene considerato un comportamento non collaborativo, che ostacola la soluzione rapida della causa. Proprio per questo può portare a conseguenze economiche negative. La decisione si inserisce in una visione più moderna del processo civile, dove si cerca di favorire accordi e soluzioni rapide senza arrivare sempre alla sentenza finale.
In sintesi: non si è obbligati ad accettare la proposta del giudice, ma rifiutarla senza spiegazioni può essere penalizzante.

Ordinanza Corte di Cassazione n. 9608/2026: condizione di procedibilità soddisfatta con la partecipazione effettiva della parte

Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare.

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