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Sentenza Tribunale di Roma n.11280/2026: mediazione disertata e condanna alle spese.

La pronuncia del Tribunale di Roma offre una lettura chiara del rapporto tra procedimento di sfratto e mediazione. La condizione di procedibilità opera dopo il mutamento del rito, quando la controversia supera la fase sommaria e richiede una decisione sul merito. Se la parte chiamata, pur regolarmente costituita, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro, la procedura può comunque considerarsi assolta dalla parte diligente e il giudizio prosegue, ma l’assenza ingiustificata produce le conseguenze economiche previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.

Particolarmente significativo è il riconoscimento della mediazione come momento effettivo di confronto, e non come un semplice passaggio burocratico. La controversia riguardava una locazione commerciale nella quale, nonostante i pagamenti effettuati, permaneva una situazione di forte conflittualità legata ai ritardi e alla continuità del rapporto. Proprio in situazioni di questo tipo la mediazione può consentire di valutare soluzioni più flessibili rispetto a quelle che il giudice può adottare.

La sentenza evidenzia quindi una distinzione importante: partecipare alla mediazione non significa essere obbligati a conciliare. Significa, piuttosto, offrire alla controversia una possibilità concreta di composizione prima che sia il giudice a definire il rapporto. L’assenza ingiustificata non impedisce di proseguire la causa, ma comporta conseguenze che sottolineano come la partecipazione alla mediazione costituisca un comportamento processualmente rilevante.

Interessante anche il riconoscimento delle spese sostenute per la mediazione nell’ambito della liquidazione giudiziale. La procedura, quando prevista come condizione di procedibilità, rappresenta infatti una fase funzionalmente collegata alla tutela giudiziaria e non un’attività estranea al processo.

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Sentenza Tribunale di Pescara n.724/2026: una controversia condominiale durata anni si sarebbe potuta evitare con una soluzione molto semplice.

Il caso riguarda due deliberazioni impugnate da un condomino per irregolarità nella convocazione: la prima era stata ricevuta tardivamente, mentre per la seconda era emersa la mancata convocazione. Il tentativo di mediazione, promosso prima del giudizio, si era concluso senza la partecipazione del condominio.

Il Tribunale ha quindi annullato entrambe le delibere, nonostante nel frattempo i lavori di messa in sicurezza dell’edificio fossero stati eseguiti e completati.

È proprio questo l’aspetto più interessante della vicenda. Il problema non riguardava infatti l’utilità dei lavori, ma il rispetto del diritto del condomino a essere regolarmente convocato e a partecipare alle decisioni. Lo stesso Tribunale evidenzia che il condominio avrebbe potuto adottare nuovamente le medesime deliberazioni, questa volta nel rispetto delle regole.

Una soluzione che la mediazione avrebbe potuto favorire molto prima, evitando anni di giudizio, attività istruttoria e una significativa condanna alle spese.

La mediazione, in casi come questo, non serve necessariamente a cambiare la decisione: può servire a correggere il modo in cui quella decisione è stata presa. E spesso, per una comunità condominiale, è proprio questa la soluzione più semplice, rapida e conveniente.

Il caso dimostra quindi che partecipare alla mediazione non significa necessariamente “dare ragione” all’altra parte, ma cogliere l’opportunità di risolvere un vizio prima che si trasformi in un lungo contenzioso.

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