La pronuncia del Tribunale di Roma offre una lettura chiara del rapporto tra procedimento di sfratto e mediazione. La condizione di procedibilità opera dopo il mutamento del rito, quando la controversia supera la fase sommaria e richiede una decisione sul merito. Se la parte chiamata, pur regolarmente costituita, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro, la procedura può comunque considerarsi assolta dalla parte diligente e il giudizio prosegue, ma l’assenza ingiustificata produce le conseguenze economiche previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.
Particolarmente significativo è il riconoscimento della mediazione come momento effettivo di confronto, e non come un semplice passaggio burocratico. La controversia riguardava una locazione commerciale nella quale, nonostante i pagamenti effettuati, permaneva una situazione di forte conflittualità legata ai ritardi e alla continuità del rapporto. Proprio in situazioni di questo tipo la mediazione può consentire di valutare soluzioni più flessibili rispetto a quelle che il giudice può adottare.
La sentenza evidenzia quindi una distinzione importante: partecipare alla mediazione non significa essere obbligati a conciliare. Significa, piuttosto, offrire alla controversia una possibilità concreta di composizione prima che sia il giudice a definire il rapporto. L’assenza ingiustificata non impedisce di proseguire la causa, ma comporta conseguenze che sottolineano come la partecipazione alla mediazione costituisca un comportamento processualmente rilevante.
Interessante anche il riconoscimento delle spese sostenute per la mediazione nell’ambito della liquidazione giudiziale. La procedura, quando prevista come condizione di procedibilità, rappresenta infatti una fase funzionalmente collegata alla tutela giudiziaria e non un’attività estranea al processo.



